L.R. Puglia 44/2008
Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge pugliese fissa limiti di emissione per diossine e furani negli impianti metallurgici soggetti ad AIA, distinguendo tra nuovi impianti e impianti già in esercizio, e disciplina controlli, campionamenti e sospensione dell’attività in caso di superamento dei limiti. Per gli impianti esistenti sono previsti termini transitori fino al 31 dicembre 2010.
Limiti alle emissioni in atmosfera di PCDD e PCDF per specifici impianti metallurgici
Limiti alle emissioni di PCDD e PCDF negli impianti metallurgici
La legge della Regione Puglia introduce norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio, fissando limiti specifici alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) per determinati processi termici dell’industria metallurgica soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina si applica ai processi termici dell’industria metallurgica limitatamente ai settori indicati nei punti 2.1, 2.2 e 2.5 dell’allegato 1 al d.lgs. 59/2005, svolti in impianti soggetti ad AIA e costituenti fonte di emissione di PCDD/PCDF. Rientrano in particolare:
- industria primaria del ferro e dell’acciaio;
- industria secondaria del ferro e dell’acciaio;
- industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi.
Ai fini della legge vengono inoltre definiti i concetti di tutela del territorio, tutela della salute e dell’ambiente, emissione, valore limite di emissione, PCDD e PCDF, nonché tossicità equivalente (TEQ).
Valori limite di emissione
Per gli impianti di nuova realizzazione, i valori limite devono essere quelli ottenibili con l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili. In esercizio non deve essere superato il limite di:
- somma di PCDD e PCDF pari a 0,4 ng TEQ/Nm3.
Per gli impianti già esistenti e in esercizio alla data di entrata in vigore della legge è previsto un adeguamento graduale:
- dal 30 giugno 2009: 2,5 ng TEQ/Nm3;
- dal 31 dicembre 2010: 0,4 ng TEQ/Nm3.
Monitoraggio, campionamento e controlli
I gestori degli impianti esistenti devono predisporre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, un piano per il campionamento in continuo dei gas di scarico e presentarlo all’ARPA Puglia per la validazione e per la definizione della tempistica di attuazione. I costi del piano sono interamente a carico dei gestori.
Per i nuovi impianti, l’elaborazione del piano di campionamento e la sua validazione da parte dell’ARPA Puglia costituiscono adempimento essenziale per ottenere le autorizzazioni necessarie all’entrata in esercizio. L’ARPA Puglia può svolgere verifiche a campione sull’effettiva attuazione e sull’efficacia dei piani.
Il valore di emissione da confrontare con i limiti è calcolato come media annuale, sulla base di almeno tre campagne di misura l’anno; ciascuna campagna comprende tre misure consecutive di 6-8 ore. Il valore di campagna si ottiene come media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione dell’incertezza del 35%, con misure riferite al tenore di ossigeno. Il valore annuale è la media aritmetica dei valori di campagna.
Superamento dei limiti e sospensione dell’impianto
In caso di superamento dei limiti, valutato secondo il protocollo di Aarhus, l’ARPA Puglia ne dà immediata comunicazione alla Regione Puglia - Assessorato all’ecologia. La Regione diffida il gestore a rientrare nei limiti entro 60 giorni. Se la diffida non viene rispettata, il gestore deve arrestare immediatamente l’esercizio dell’impianto e darne comunicazione agli uffici regionali competenti, alla provincia, all’ARPA e all’ASL territorialmente competente.
La riattivazione dell’impianto può avvenire solo tramite apposita conferenza di servizi, dopo l’individuazione e la rimozione delle cause che hanno determinato il superamento dei limiti.
Calcolo della tossicità equivalente
La concentrazione TEQ deve essere calcolata utilizzando i fattori di equivalenza tossica indicati al punto 4 dell’allegato 1 del d.lgs. 133/2005, relativo all’incenerimento dei rifiuti.
Decorrenza e regime temporale
La legge è entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. Per gli impianti già esistenti, gli obblighi di adeguamento sono scanditi da termini transitori specifici, culminanti nel valore limite di 0,4 ng TEQ/Nm3 dal 31 dicembre 2010. Sotto il profilo pratico, la disciplina ha una rilevanza prevalentemente storica e settoriale, legata a un periodo di adeguamento già concluso.
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