L.R. Puglia 41/2008
Integrazione alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 41/2008 integra l’art. 11 della L.R. n. 17/2007: per alcuni interventi ambientali e per l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003, se il progetto è in un’isola amministrativa e a meno di 1.000 metri dal confine, anche il Comune confinante partecipa come amministrazione interessata, per la tutela di salute e pubblica incolumità. Entrata in vigore il 19 dicembre 2008.
Integrazione della disciplina pugliese sulle autorizzazioni ambientali per interventi in isole amministrative
Integrazione della disciplina sulle autorizzazioni ambientali in Puglia
La legge regionale Puglia 19 dicembre 2008, n. 41 interviene in modo puntuale sulla disciplina già contenuta nella legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, ampliando i soggetti da coinvolgere nei procedimenti autorizzativi in specifiche ipotesi territoriali. La norma riguarda esclusivamente il territorio della Regione Puglia.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda:
- gli interventi disciplinati dagli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8 della L.R. n. 17/2007;
- il rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.
La disposizione opera solo quando:
- la localizzazione dell’intervento ricade in un’“isola amministrativa”;
- l’intervento è situato a meno di 1.000 metri dal confine amministrativo.
Coinvolgimento del Comune confinante
In tali casi, il Comune confinante deve essere considerato amministrazione interessata al procedimento autorizzativo. La ragione del coinvolgimento è espressamente collegata alle funzioni di tutela della salute e della pubblica incolumità.
La previsione non attribuisce al Comune confinante una competenza generale sull’intervento, ma lo inserisce nel procedimento come soggetto portatore di interessi pubblici rilevanti nelle specifiche situazioni territoriali indicate.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 23 dicembre 2008. Non sono previsti regimi transitori o limiti temporali di applicazione ulteriori rispetto a quelli propri della disciplina richiamata.
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