L.R. Puglia 33/2008
Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie”.(•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia disciplina, per il territorio regionale, il rilascio del nulla osta di categoria B per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti in attività mediche, medico-veterinarie e di ricerca in strutture sanitarie, oltre alle autorizzazioni per l’allontanamento di rifiuti radioattivi. Il testo è aggiornato al d.lgs. 101/2020 e alle modifiche del 2022; resta vigente, ma la materia è regolata secondo il quadro statale attuale.
Nulla osta per sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B in ambito medico, veterinario e di ricerca
Nulla osta per sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B
La legge regionale Puglia disciplina le procedure per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B nelle attività a scopo medico, medico-veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie. Il provvedimento si coordina con il d.lgs. 101/2020 e definisce competenze, procedura, pareri tecnici e aggiornamento delle autorizzazioni.
Finalità e ambito di applicazione
La disciplina regionale è finalizzata alla tutela della popolazione e dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti dall’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Si applica alle pratiche soggette a nulla osta di categoria B, come definite dall’art. 52 del d.lgs. 101/2020, e alle connesse autorizzazioni relative all’allontanamento di rifiuti radioattivi o di materiali radioattivi nei casi previsti dalla normativa statale.
Autorità competente e procedimento per il nulla osta
Il nulla osta di categoria B è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l’insediamento. Per le sorgenti mobili, la domanda va presentata al Comune in cui si trova la sede operativa del titolare, dove le sorgenti sono detenute quando non sono utilizzate in campo.
Il Comune deve trasmettere la domanda all’organismo tecnico competente, che esprime il parere entro 30 giorni. Il provvedimento finale è adottato dal Comune entro 45 giorni dalla richiesta, tenendo conto dell’idoneità:
- dell’ubicazione dei locali;
- dei mezzi di radioprotezione;
- delle modalità di esercizio;
- delle attrezzature;
- della qualificazione del personale addetto;
- delle conseguenze di eventuali incidenti.
Domande di modifica, integrazione e allontanamento dei rifiuti
Per le pratiche soggette a nulla osta di categoria B, le domande di nulla osta e di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica. Il Comune le trasmette all’organismo tecnico, che rende il parere entro 30 giorni; entro i 15 giorni successivi il Comune rilascia il provvedimento finale.
Per le pratiche soggette alla sola notifica, sia in presenza di sorgenti di radiazioni naturali sia di sostanze radioattive, le domande di autorizzazione all’allontanamento dei rifiuti sono presentate all’autorità regionale competente. Questa le trasmette all’organismo tecnico competente, che si pronuncia entro 60 giorni; l’autorità regionale rilascia poi il provvedimento finale entro 30 giorni dal parere.
Il titolare del nulla osta deve chiedere al Comune la modifica o l’integrazione del titolo ogni volta che intervengano variazioni sostanziali, ossia tali da determinare un significativo aumento del rischio per pazienti, lavoratori o popolazione, oppure modifiche che incidano sui contenuti o sulle prescrizioni del nulla osta. Le variazioni non sostanziali sono invece comunicate al Comune secondo le modalità richiamate dal d.lgs. 101/2020.
Organismo tecnico e pareri specialistici
I pareri tecnici necessari sono resi dai Dipartimenti di prevenzione, anche mediante conferenza di servizi, entro 30 giorni dalla richiesta. I pareri riguardano in particolare:
- le prescrizioni per le prove e per l’esercizio delle pratiche;
- la consulenza sulle problematiche di protezione della popolazione e dei lavoratori;
- le prescrizioni per garantire la tutela della popolazione e dell’ambiente.
Nell’istruttoria il Dipartimento di prevenzione si avvale anche dei pareri degli altri organismi tecnici previsti dal d.lgs. 101/2020. La sezione competente deve adottare una determinazione dirigenziale sulle procedure organizzative e sulle tariffe a carico dei soggetti privati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; in caso di inerzia provvede il Direttore del dipartimento competente entro 15 giorni.
Termini, responsabilità e ritardi
La legge qualifica come fonte di responsabilità da ritardo risarcibile il mancato rilascio dell’autorizzazione o dei pareri nei termini previsti, quando non sia motivato il ritardo e la relativa comunicazione non sia notificata al richiedente entro 3 giorni dalla scadenza del termine per provvedere. La previsione si applica ai procedimenti disciplinati dalla legge per nulla osta, autorizzazioni e pareri tecnici.
Coordinamento con la normativa statale
Il testo regionale è stato aggiornato per coordinarsi con il d.lgs. 101/2020, che costituisce il riferimento per la classificazione delle pratiche, per il contenuto delle domande, per gli allegati tecnici richiesti e per la disciplina dei rifiuti radioattivi e dell’allontanamento dei materiali radioattivi. Il regime operativo regionale deve quindi essere letto in stretto raccordo con la normativa statale vigente.
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