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Legge

L.R. Puglia 43/2008

Regionalizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)"

Normativa regionaleL.R. Puglia 43/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2009 l’IRAP come tributo proprio della Regione Puglia. La disciplina resta quella statale del d.lgs. 446/1997 e delle norme regionali richiamate; fino al regolamento regionale conforme al modello statale, la gestione di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso continua secondo le regole vigenti, anche tramite convenzione con l’Agenzia delle entrate.

Regionalizzazione dell’IRAP in Puglia

Regionalizzazione dell’IRAP in Puglia

La legge disciplina l’IRAP quale tributo proprio della Regione Puglia, in attuazione della normativa statale sul federalismo fiscale. Stabilisce il quadro di riferimento per l’applicazione del tributo e per la gestione amministrativa nelle more dell’adozione della disciplina regolamentare regionale.

Istituzione del tributo regionale

Dal 1° gennaio 2009 l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita come tributo proprio della Regione. La previsione si colloca nel quadro dell’art. 1, comma 43, della legge n. 244/2007.

Disciplina applicabile

L’imposta continua a essere regolata:

  • dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  • dalle altre norme statali e regionali in materia;
  • dall’art. 48 della l.r. 7/2002;
  • dall’art. 3, comma 6, della l.r. 40/2007.

Il testo non introduce una disciplina organica autonoma dell’IRAP, ma ne sancisce la regionalizzazione rinviando al quadro normativo già vigente.

Gestione transitoria di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso

Fino all’emanazione del regolamento regionale conforme al regolamento tipo previsto dalla legge statale, le attività di:

  • liquidazione,
  • accertamento,
  • riscossione,
  • contenzioso continuano a svolgersi secondo le forme e i modi previsti dal d.lgs. 446/1997.

Resta salva anche la possibilità di stipulare convenzioni con l’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dalla normativa statale richiamata e dalla l.r. 25/2003.

Limiti temporali e disciplina successiva

La legge opera dalla data indicata per l’istituzione del tributo, cioè dal 1° gennaio 2009. Il regime transitorio per la gestione dell’imposta permane sino all’adozione del regolamento regionale conforme al modello statale.

È inoltre richiamata una disposizione successiva che conferma per il 2010 le disposizioni regionali già richiamate sul punto, incidendo sulla continuità del quadro applicativo per quell’anno.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

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