Cassazione Penale, Sentenza n. 21875/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in giudizio abbreviato, ha confermato le condanne inflitte dal GUP per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) per entrambi (capi 3 e 6) e, solo per Corrao, per omessa indicazione di informazioni rilevanti nella domanda per ottenere il reddito di cittadinanza (art. 7, comma 1, d.l. n.4/2019). Gli appellanti hanno contestato: a) la sussistenza del dolo, sostenendo che la domanda era stata presentata prima dell'introduzione della causa ostativa delle condanne nei dieci anni precedenti e che non fosse loro obbligo comunicare la sopravvenuta circostanza; b) la errata qualificazione giuridica del fatto (sostengono che si tratta di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p. o di illecito amministrativo, dato l'importo percepito inferiore alla soglia penale), trattandosi di mera omissione/compilazione di un modulo telematico senza artifici o raggiri; c) l'erronea applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti (nonché, per Corrao, che la domanda non era sottoscritta e quindi non poteva essere falsa).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato che il requisito per il reddito di cittadinanza va mantenuto per tutta la durata del beneficio e che la normativa transitoria (art. 2, comma 1-bis, legge n.26/2019) imponeva, per continuare a percepire il sussidio oltre il periodo previsto, la comunicazione di eventuali precedenti penali ostativi; la mancata comunicazione è stata qualificata come omissione inerente a un dato decisivo per il mantenimento del beneficio e, nel contesto del procedimento amministrativo del Rdc (che prevede controlli preventivi e la possibilità di revoca), tale omissione integra gli elementi di artificio o raggiro tipici della truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. La Cassazione ha richiamato e applicato la giurisprudenza di legittimità che distingue caso per caso tra art. 316-ter (fattispecie residuale) e art. 640-bis (quando l'ente è effettivamente indotto in errore in funzione della struttura procedurale). Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla firma telematica: la dichiarazione telematica non sottoscritta può comunque integrare il reato previsto dall'art. 7 d.l. n.4/2019. Infine, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito circa la recidiva e il diniego delle attenuanti, dato il profilo personale e i precedenti penali rilevanti.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, legge n.26 del 28 marzo 2019 (norma transitoria di conversione dl. n.4/2019)
sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio
La Corte ha interpretato la norma come implicante l'obbligo di comunicare, entro il termine transitorio previsto, le sopravvenienze ostative per poter continuare a percepire il beneficio; in mancanza la revoca retroattiva e la responsabilità penale per omissione rilevante.
art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
La Corte l'ha ritenuta applicabile quando l'omissione o la dichiarazione mendace si inseriscono in una procedura che prevede controlli preventivi o comunque induce effettivamente l'ente erogatore a erogare il contributo: l'omissione antidoverosa può costituire artificio o raggiro.
art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
la soglia menzionata per il secondo comma è stata indicata in euro 3.999,96 nel corso della motivazione
Norma di carattere residuale: si applica quando l'erogazione è fondata sulla mera esistenza della dichiarazione formale e l'ente non è indotto in errore nella percezione della realtà dei fatti. La distinzione tra 316-ter e 640-bis va operata caso per caso in funzione della struttura e delle modalità procedurali dell'erogazione.
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n.4, convertito in legge n.26/2019
Sanziona le false attestazioni contenute nelle istanze per ottenere il reddito di cittadinanza; la Corte ha confermato che dichiarazioni telematiche dirette all'INPS possono integrare tale fattispecie anche se irrimediabilmente o formalmente non sottoscritte.
art. 5 c.p. (ignoranza della legge penale)
La Corte ha ribadito (seguendo precedente giurisprudenza) che l'errore su legge penale relativo al diritto a percepire il beneficio non esclude il dolo per le false dichiarazioni dirette all'ottenimento/proseguimento del reddito di cittadinanza.
art. 65, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale)
La sentenza richiamata dalla Corte di merito e dalla giurisprudenza di legittimità indica che l'irrituale o mancante sottoscrizione telematica non esclude la portata e l'effetto della dichiarazione inoltrata telematicamente all'INPS ai fini della configurazione del reato.
art. 133 c.p. (circostanze attenuanti)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito deve motivare in maniera specifica quando applica o esclude la recidiva e può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. per negare le attenuanti generiche.
Massime di principio
- Quando un beneficio pubblico richiede il mantenimento nel tempo dei requisiti, la sopravvenuta perdita di tali requisiti, non comunicata, può integrare una condotta penalmente rilevante: l'omissione di un dato decisivo può configurare truffa se, per la struttura procedurale, l'ente erogatore è posto nelle condizioni di compiere controlli preventivi o di essere effettivamente indotto a erogare il beneficio.
- La distinzione fra art. 316-ter c.p. (fattispecie residuale) e art. 640-bis c.p. va fatta caso per caso: 316-ter è preferibile quando l'erogazione si fonda esclusivamente sulla formale dichiarazione e l'ente non effettua controlli preventivi; 640-bis si applica quando l'ente, anche perché la normativa lo prevede, svolge accertamenti che rendono decisiva l'omessa comunicazione e l'azione è idonea a indurre in errore.
- L'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto al beneficio (errore sulla legge) non esclude automaticamente il dolo per le dichiarazioni false relative al reddito di cittadinanza: la giurisprudenza ritiene configurabile il dolo anche in tali ipotesi.
- La mancanza di una firma cartacea o di una specifica sottoscrizione telematica non esclude che una dichiarazione telematica all'INPS possa avere efficacia e integrare la fattispecie penale, secondo la giurisprudenza consolidata.
- La soglia quantitativa ex art. 316-ter (es. il riferimento alla soglia di euro 3.999,96) non determina automaticamente la natura amministrativa del fatto: il valore deve essere valutato insieme agli altri elementi di raggiro o di induzione in errore.
- In fase di impugnazione, chi contesta la qualificazione in 640-bis dovrebbe puntare a dimostrare che il procedimento amministrativo di erogazione si è svolto senza controlli preventivi significativi e che l'ente ha solo preso atto di una dichiarazione formale, non essendo stato in alcun modo indotto a credere nella sussistenza dei presupposti.
- Sul piano sanzionatorio, l'applicazione della recidiva e la negazione delle attenuanti richiedono motivazione precisa da parte del giudice: il ricorrente dovrebbe verificare che la motivazione di merito abbia adeguatamente considerato i precedenti e gli elementi di personalità prima di sostenere vizio di motivazione.
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