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Sentenza

Sentenza n. 4455/2026 - Napoli, Sezione 6

per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli rispetto all'istanza-diffida trasmessa in data 10 novembre 2025, con la quale il ricorrente ha invitato l'Amministrazione a concludere il procedimento di riesame/annullamento in autotutela avviato in data 28 febbraio 2025 e, per l'effetto, rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione per la conseguente declaratoria dell'obbligo della Prefettura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un atto espresso.

Giustizia amministrativa202602353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento serbato sull'istanza di riesame e annullamento in autotutela della revoca del nulla osta al lavoro, presentata il 28 febbraio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto rilasciato in forza di un nulla osta al lavoro subordinato, deduceva che il datore di lavoro non aveva proceduto all'assunzione. Dopo avere chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, il procedimento si concludeva con la revoca del nulla osta il 27 febbraio 2025. Il ricorrente aveva quindi presentato, il 28 febbraio 2025, un'istanza di riesame fondata anche sulla cessazione dell'attività del datore di lavoro alla data del 16 dicembre 2024, sollecitando l'Amministrazione a rivalutare la situazione. Nonostante tale istanza e la successiva diffida del 10 novembre 2025, la Prefettura non adottava un provvedimento espresso. Con ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il ricorrente chiedeva la declaratoria dell'illegittimità del silenzio e l'ordine di concludere il procedimento, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Chiedeva inoltre l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura - S.U.I. sull'istanza di riesame del 28 febbraio 2025. Il Collegio ha richiamato, per identità di fattispecie, una propria precedente sentenza e ha ordinato all'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La pronuncia impone quindi la conclusione del procedimento, senza sostituire la valutazione amministrativa sul contenuto finale del provvedimento né ordinare direttamente il rilascio del permesso di soggiorno. È stata accolta in via definitiva anche l'istanza di patrocinio a spese dello Stato: il requisito reddituale è stato ritenuto provato dalla dichiarazione di redditi inferiori al limite legale e, quanto ai redditi esteri del cittadino non UE, l'autodichiarazione è stata ritenuta sufficiente, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157/2021 e dell'impossibilità di imporre un onere probatorio lesivo del diritto di difesa. Il compenso del difensore è stato liquidato in 800 euro, oltre accessori, a carico dello Stato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità degli interessi coinvolti e la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 76 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il requisito reddituale per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'onere di produrre la certificazione dell'autorità consolare sui redditi esteri; la relativa disciplina va applicata alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale intervenuta.

  • art. 122 d.P.R. n. 115/2002

    Subordina l'ammissione al patrocinio anche alla non manifesta infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce la base normativa per la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 157/2021

    nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta [...], di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione

    In caso di impossibilità di produrre la certificazione consolare sui redditi esteri, il cittadino non UE può sostituirla con una dichiarazione sostitutiva; tale dichiarazione è sufficiente in assenza di elementi contrari.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione riceve un'istanza di riesame di un precedente provvedimento, corredata da elementi fattuali potenzialmente rilevanti, non può mantenerla senza risposta: deve concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro un termine ragionevole.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato, senza sostituirsi all'Amministrazione nella decisione discrezionale sul contenuto finale dell'atto.
  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, quando sia impossibile produrre la certificazione consolare sui redditi esteri, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva, purché non emergano elementi contrari, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 157/2021.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

Testo integrale

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