Cassazione Penale, Sentenza n. 17321/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, disposta in soli sei mesi nel patteggiamento per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2 lett. c, d.lgs. 285/1992). Il ricorrente ha sostenuto che la norma prevede una sospensione da uno a due anni e che, se il veicolo appartiene a terzi, la durata va raddoppiata, perciò la durata minima applicabile nel caso concreto è di due anni; ha inoltre rilevato che le sanzioni amministrative accessorie non sono negoziabili e quindi la clausola concordata è invalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il patteggiamento resta definitivo quanto alla pena principale; gli atti sono rinviati al Tribunale di Bologna per rideterminare la durata della sospensione nel rispetto dei criteri di legge (oltre un anno se raddoppiata, dunque in concreto almeno due anni nel caso di veicolo di terzi). La Corte ha precisato che la clausola pattizia che fissa una durata inferiore a quella normativa deve ritenersi non apposta.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
La disciplina del patteggiamento si applica al caso, ma le disposizioni riguardanti le sanzioni amministrative accessorie devono comunque trovare applicazione, anche se la durata è stata concordata dalle parti.
art. 186, comma 2 lett. c, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)
All'accertamento del reato consegue sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni.
La norma impone il range obbligatorio della sospensione; non è materia negoziabile nel patteggiamento.
art. 186, comma 2-quater, d.lgs. 285/1992
Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie si applicano anche in caso di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
Conferma espressamente che le sanzioni amministrative accessorie devono essere applicate anche nel patteggiamento, sottraendole alla disponibilità totale delle parti.
art. 187 Codice della strada
Norma richiamata dal giudice di merito (riguarda altra fattispecie).
Il giudice ha fatto richiamo a una norma non pertinente; la Corte sottolinea l'applicabilità dell'art. 186 per il caso concreto.
art. 222, comma 2-bis Codice della strada
Norma richiamata dal giudice per motivare la misura (riguarda danni a persone).
La Corte rileva che il richiamo è errato perché la norma riguarda fattispecie diverse e non giustifica la riduzione della durata della sospensione.
Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (Melzani) e Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (Savin)
Le Sezioni Unite hanno ammesso la ricorribilità per Cassazione delle sentenze di patteggiamento che abbiano applicato o omesso di applicare sanzioni amministrative accessorie.
La giurisprudenza di legittimità consente il controllo in Cassazione delle clausole del patteggiamento relative alle sanzioni amministrative, perché queste non rientrano nella categoria delle 'pene' negoziabili.
Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020 (Rojas) e Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023
Giudicati che precisano che la clausola pattizia sulle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta se in contrasto con la legge.
Confermano il principio secondo cui la durata concordata delle sanzioni amministrative accessorie non può derogare ai minimi e massimi stabiliti dalla normativa e che la relativa clausola è inefficace.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di patteggiamento, le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge (es. sospensione patente) non sono pienamente negoziabili: se la durata concordata è inferiore a quella prevista dalla norma, la clausola è considerata non apposta.
- La Corte di Cassazione può annullare la sentenza di patteggiamento limitatamente alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria e rimandare il punto al giudice di merito per la rideterminazione nel rispetto della legge, lasciando ferma la definitività della pena principale pattuita.
- Se la normativa prevede un raddoppio della durata della sanzione (es. veicolo di terzi), il giudice di merito deve applicare tale raddoppio anche in caso di patteggiamento.
- Errori formali o di calcolo della pena principale derivanti dall'applicazione del rito non sempre costituiscono motivo di annullamento quando non determinano una pena 'illegale'; diverso è il caso delle sanzioni amministrative obbligatorie.
- Il richiamo a norme non pertinenti in motivazione non valida una scelta che contrasti espressamente la disciplina prevista per le sanzioni accessorie; il giudice di rinvio dovrà attenersi ai criteri normativi applicabili.
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