Cassazione Penale, Ordinanza n. 34649/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 10 giugno 2025 della Corte d’appello di Napoli. Ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la questione dell’art. 131-bis c.p. non era stata dedotta in appello; quanto alle attenuanti generiche, in appello era stata formulata soltanto una generica contestazione dell’adeguatezza della pena e la Corte territoriale aveva precisato che le attenuanti erano già state concesse dal giudice di primo grado, senza possibilità di un trattamento sanzionatorio più favorevole in relazione al bilanciamento ex art. 69 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: il motivo relativo all’art. 131-bis c.p. non era stato dedotto in appello e quello sulle attenuanti generiche non era stato specificamente devoluto, oltre a fondarsi su una premessa non corrispondente alla decisione impugnata, che aveva già concesso le attenuanti. Dalla dichiarazione di inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo disponibile non consente di ricostruirne ulteriori dettagli.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
il motivo relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non è consentito, non essendo stato dedotto in appello
La questione relativa alla particolare tenuità del fatto non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta in appello.
art. 69 c.p.
la Corte territoriale ha affermato che le attenuanti generiche erano già state concesse dal Giudice di primo grado e l'imputato non poteva beneficiare di un trattamento sanzionatorio più favorevole con riferimento al giudizio di bilanciamento compiuto ex art. 69 cod. pen.
Nel caso deciso, la concessione delle attenuanti generiche in primo grado e il bilanciamento già operato ai sensi dell’art. 69 c.p. escludevano il prospettato diritto a un trattamento sanzionatorio più favorevole.
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. quando la relativa questione non è stata proposta in appello.
- La censura relativa alle attenuanti generiche non è ammissibile se in appello la pena è stata contestata soltanto in modo generico; inoltre, non può fondarsi sul presupposto del loro diniego quando esse risultano già concesse in primo grado.
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