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Legge

L.R. Basilicata 11/2005

NORME PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI DI CATEGORIA "B", PER LE ATTIVITÀ COMPORTANTI ESPOSIZIONI A SCOPO MEDICO (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 11/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Basilicata disciplinava il rilascio, la modifica, la vigilanza e la revoca del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B in ambito medico, con competenza delle ASL di Potenza e Matera e parere obbligatorio di una Commissione tecnica. È però totalmente abrogata dalla L.R. 13 febbraio 2024, n. 5.

Nulla osta per sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a uso medico

Nulla osta per sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a uso medico

La legge regionale della Basilicata disciplinava il procedimento per autorizzare l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B nelle attività con esposizioni a scopo medico. Definiva l’autorità competente, il supporto tecnico obbligatorio, le prescrizioni del titolo autorizzativo e i controlli, ma risulta oggi totalmente abrogata.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina era finalizzata alla tutela della popolazione e dei lavoratori dai rischi connessi all’impiego medico di sorgenti di radiazioni ionizzanti. Si applicava alle pratiche comportanti esposizioni a scopo medico e riguardava il rilascio del nulla osta per sorgenti classificate di categoria B, in base alla normativa statale richiamata.

Autorità competente e domanda

Il nulla osta era rilasciato:

  • dal Direttore Generale della ASL n. 2 di Potenza per l’intera Provincia di Potenza;
  • dal Direttore Generale della ASL n. 4 di Matera per l’intera Provincia di Matera.

La domanda andava presentata all’autorità competente in relazione alla località di svolgimento della pratica e doveva indicare, in sostanza, dati sulla pratica, caratteristiche delle macchine radiogene, tipo e quantità di materie radioattive, modalità di produzione e smaltimento dei rifiuti, eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali e individuazione dei rischi per popolazione e lavoratori. Doveva inoltre essere corredata da relazione tecnica redatta e firmata dall’esperto qualificato.

Le stesse modalità si applicavano anche alle domande di modifica del nulla osta.

Commissione per la radioprotezione

Era istituita una Commissione per la Radioprotezione presso ciascuna delle due ASL competenti, con funzioni di organismo tecnico consultivo. La Commissione era composta da:

  • un esperto qualificato di 3° grado;
  • un medico specialista in medicina nucleare, radioterapia o radiologia;
  • un medico specialista in medicina del lavoro con qualifica di medico autorizzato;
  • un rappresentante del Dipartimento Provinciale ARPAB;
  • un rappresentante della Direzione Provinciale del Lavoro;
  • un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  • il responsabile della U.O. Igiene e Sanità Pubblica della ASL, con funzioni di presidente.

Per alcune componenti erano previsti supplenti; per la validità delle sedute era indispensabile la presenza di determinati membri. La Commissione durava in carica tre anni.

Se non erano reperibili professionalità interne per le figure specialistiche richieste, la legge consentiva il ricorso a professionisti esterni mediante convenzioni.

Funzioni della Commissione e organizzazione interna

La Commissione esprimeva il parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze di nulla osta e forniva supporto tecnico-scientifico alla ASL per le questioni di radioprotezione della popolazione e dei lavoratori.

Ciascuna Commissione doveva adottare entro 60 giorni dall’insediamento un regolamento organizzativo, che disciplinasse priorità delle riunioni, modalità di valutazione tecnica delle richieste e numero legale per riunioni e pareri.

Procedimento di rilascio e tempi

La domanda era trasmessa dall’autorità alla Commissione per il parere tecnico obbligatorio. La Commissione poteva chiedere ulteriori documenti o svolgere sopralluoghi.

L’autorità, acquisito il parere della Commissione, decideva con proprio decreto sul rilascio o sul diniego del nulla osta. L’intero procedimento doveva concludersi entro 120 giorni dalla ricezione della domanda.

Contenuto del nulla osta e prescrizioni

Il nulla osta doveva contenere specifiche prescrizioni tecniche relative a:

  • costruzione, prova ed esercizio degli impianti;
  • gestione dei rifiuti radioattivi;
  • riciclo dei materiali;
  • cessazione della pratica e disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria;
  • valore massimo di dose per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione;
  • eventuale allontanamento o smaltimento di rifiuti radioattivi nell’ambiente;
  • aspetti di radioprotezione del paziente.

Aggiornamento, variazioni e modifiche

Ogni cinque anni dalla data di rilascio il titolare doveva trasmettere all’autorità una relazione tecnica aggiornata sulla gestione radioprotezionistica della pratica, corredata dell’aggiornamento della documentazione originaria e sottoscritta, per la parte di competenza, dall’esperto qualificato.

Le variazioni che non comportavano modifiche del provvedimento o delle prescrizioni dovevano essere comunicate preventivamente all’autorità. Se entro 60 giorni non veniva comunicato l’avvio del procedimento di modifica, il titolare poteva adottarle.

Il nulla osta doveva invece essere modificato:

  • se necessario a seguito del parere della Commissione sulla relazione quinquennale;
  • su richiesta del titolare, in caso di variazioni incidenti sull’oggetto del provvedimento o sulle prescrizioni;
  • su richiesta degli organi di vigilanza.

Cessazione dell’attività, revoca e disattivazione

L’intenzione di cessare la pratica doveva essere comunicata almeno 30 giorni prima. Alla comunicazione andava allegata una relazione dell’esperto qualificato attestante, tra l’altro, il rispetto delle prescrizioni sulla disattivazione.

L’autorità autorizzava le operazioni di disattivazione previo parere della Commissione. A conclusione delle operazioni, l’esercente trasmetteva una relazione finale attestante l’assenza di vincoli radiologici nei locali. Entro 60 giorni da tale comunicazione l’autorità provvedeva alla revoca del nulla osta, subordinata alla verifica della corretta conclusione della disattivazione e della sistemazione dei rifiuti radioattivi prodotti.

Variazione di titolarità e registro degli impianti

In caso di cambio di titolarità dell’impianto, titolare e subentrante dovevano comunicarlo all’autorità, che disponeva la voltura nel registro previo parere conforme della Commissione.

La mancata comunicazione comportava revoca del nulla osta e cancellazione dell’impianto dal registro.

L’autorità istituisceva e aggiornava un registro degli impianti autorizzati all’impiego di sorgenti di categoria B a uso medico, iscrivendovi gli impianti muniti di nulla osta.

Vigilanza e spese

Alla Commissione era attribuito anche il compito di vigilanza.

Le spese per il funzionamento della Commissione erano liquidate e pagate dalle Aziende Sanitarie competenti, con onere sul Fondo Sanitario Regionale e previa rendicontazione al Dipartimento regionale competente. Le spese procedurali per domanda, modifiche, voltura e registro erano a carico dei soggetti non pubblici richiedenti il nulla osta, con tariffazione determinata dalle Aziende Sanitarie competenti.

Disposizioni transitorie e coordinamento con la normativa statale

I titolari di autorizzazioni già rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 185/1964 dovevano chiedere la convalida o la conversione dei provvedimenti entro due anni dall’entrata in vigore della legge, secondo le modalità previste per la domanda.

Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicavano le norme del decreto legislativo statale richiamato.

Entrata in vigore e stato attuale

La legge era entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L’atto risulta oggi totalmente abrogato dalla L.R. Basilicata 13 febbraio 2024, n. 5, e pertanto è da considerarsi obsoleto.

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