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Legge

L.R. Basilicata 15/2005

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE BASILICATA ALLA FONDAZIONE EMANUELE GIANTURCO PER GLI STUDI GIURIDICI, ECONOMICI E SOCIO-POLITICI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 15/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Basilicata a partecipare come socio fondatore alla Fondazione Emanuele Gianturco per studi giuridici, economici e socio-politici, individuandone le modalità e prevedendo un contributo annuo di 5.000 euro destinato al fondo di dotazione. Disciplina anche la copertura finanziaria per il 2005 e i successivi stanziamenti.

Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Emanuele Gianturco

Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Emanuele Gianturco

La legge consente alla Regione Basilicata di aderire, come socio fondatore, alla Fondazione Emanuele Gianturco per gli studi giuridici, economici e socio-politici. Il provvedimento disciplina la partecipazione regionale, il contributo annuale e la copertura finanziaria, con effetti limitati all’ordinamento e al territorio della Regione Basilicata.

Finalità della Fondazione

La Fondazione è istituita come centro propulsore, in ambito locale, regionale e nazionale, per lo studio, la ricerca e l’approfondimento di materie:

  • giuridiche;
  • economiche;
  • socio-politiche.

Partecipazione regionale e poteri di rappresentanza

La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione della Fondazione con atto pubblico, secondo le procedure del codice civile. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione e al funzionamento della Fondazione.

Nomina dei rappresentanti regionali negli organi della Fondazione

La disciplina originaria sulla nomina dei componenti regionali degli organi della Fondazione è stata modificata nel testo coordinato. In base alla versione vigente richiamata nelle note, il potere di nomina è attribuito al Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, secondo quanto previsto dallo Statuto della Fondazione. La disposizione che attribuiva tale funzione al Consiglio regionale risulta abrogata.

Contributo annuale e destinazione delle risorse

La Regione Basilicata versa alla Fondazione un contributo annuo di euro 5.000,00. Il contributo è destinato alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione.

Copertura finanziaria e bilancio

Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati per l’anno 2005 in euro 5.000,00 e trovano copertura mediante prelevamento dal fondo speciale indicato nel bilancio regionale, con istituzione di apposita unità previsionale di base nel bilancio 2005. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Per gli esercizi successivi, le leggi di bilancio devono prevedere i relativi stanziamenti.

Pubblicazione ed efficacia

La legge deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è obbligatoria per chiunque spetti osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Testo integrale

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