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Legge

L.R. Basilicata 12/2005

MODIFICHE ALLA L.R. 28 GIUGNO 1994, N. 28 (INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE, ISTITUZIONE, TUTELA E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE IN BASILICATA)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 12/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge apporta modifiche puntuali alla L.R. Basilicata n. 28/1994 su aree naturali protette, aggiornando richiami normativi, l’elenco di alcune aree, le regole su pesca e fuochi, la vigilanza ambientale e la disciplina lungo strade interne e chiarie. È entrata in vigore il 23 febbraio 2005; un articolo è stato poi abrogato nel 2017.

Modifiche alla disciplina delle aree naturali protette in Basilicata

Modifiche alla disciplina delle aree naturali protette in Basilicata

La legge interviene in modo puntuale sulla L.R. Basilicata 28 giugno 1994, n. 28, aggiornando alcuni riferimenti normativi e specifiche disposizioni relative a aree protette, attività consentite e vigilanza. Si applica esclusivamente al territorio della Regione Basilicata.

Aggiornamenti dei richiami normativi e della disciplina di base

Il provvedimento sostituisce alcuni riferimenti legislativi presenti nella normativa sulle aree naturali protette, coordinandoli con disposizioni regionali sopravvenute. In particolare:

  • viene aggiornato il richiamo ai vincoli forestali, sostituendo il riferimento al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 con quello alla L.R. n. 42/1998;
  • viene coordinata la disciplina della pesca con la L.R. 27 marzo 2000, n. 24;
  • viene coordinata la disciplina delle Guardie Ecologiche Volontarie con la L.R. 27 marzo 2000, n. 21.

Aree naturali protette e perimetrazioni interessate

La legge integra l’elenco di determinate aree indicate nell’articolato della legge regionale di base, inserendo ulteriori denominazioni nell’elenco delle aree richiamate dalla norma. Il testo consolidato riporta:

  • Vulture - Grotticelle;
  • S. Croce - Montagna di Muro Lucano;
  • Bosco Grande.

Attività consentite e divieti nelle aree protette

La disciplina modificata specifica alcune attività all’interno delle aree naturali protette. In particolare:

  • l’esercizio della pesca è consentito secondo le disposizioni della L.R. 27 marzo 2000, n. 24;
  • resta vietata l’accensione dei fuochi, salvo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in materia di incendi boschivi.

Vigilanza e controlli

La legge aggiorna il riferimento ai soggetti incaricati della vigilanza, prevedendo che il controllo possa essere svolto anche da Guardie Ecologiche Volontarie istituite con la L.R. 27 marzo 2000, n. 21.

Strade interne, chiarie e ambito operativo

Viene inoltre ritoccata la formulazione relativa alla disciplina applicabile lungo le strade interne e nelle chiarie, chiarendo il perimetro delle aree o delle situazioni cui si applica la previsione normativa.

Entrata in vigore e attualità della norma

La legge è dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 23 febbraio 2005. Nel testo coordinato è inoltre indicato che l’articolo 2 è stato abrogato dall’art. 25, comma 1, della L.R. 20 novembre 2017, n. 28. Pertanto, per quella specifica disposizione, non resta una disciplina operativa attuale; la legge nel suo complesso conserva invece natura di testo modificativo e di coordinamento della disciplina originaria.

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