L.R. Basilicata 14/2005
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 12.03.2001 ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.R.B.E.A.)" [1]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina istitutiva dell’ARBEA, introducendo il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARB), ridefinendo competenze, organi, controlli e contabilità dell’Agenzia. Ha però cessato di avere utilità pratica perché è stata abrogata dalla L.R. 15 aprile 2014, n. 4.
Modifiche alla disciplina dell’A.R.B.E.A. della Basilicata
Modifiche alla disciplina dell’ARBEA della Basilicata
La legge interviene sulla disciplina dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) della Basilicata, ridefinendone funzioni, organizzazione interna, sistema informativo, controlli e regole contabili. Il testo è però oggi privo di utilità pratica, perché risulta abrogato dalla L.R. 15 aprile 2014, n. 4.
Ambito delle funzioni dell’Agenzia
La disciplina amplia le attività che possono essere affidate all’ARBEA. Oltre ai compiti già previsti in materia agricola e di sviluppo rurale, l’Agenzia può gestire anche altri aiuti disposti dalla Regione Basilicata, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Comuni, dai Parchi e da altri enti pubblici operanti nel territorio regionale. In tali casi può esercitare tutte o parte delle funzioni previste per l’organismo pagatore.
Gestione dei pagamenti e rapporti con l’Unione europea
Viene precisato che l’ARBEA deve contabilizzare i pagamenti nei propri libri contabili, anche mediante sistemi informatici, e predisporre sintesi periodiche di spesa, compresa la dichiarazione annuale da trasmettere, tramite l’organismo di coordinamento, alla Commissione europea secondo la normativa comunitaria e nazionale. In caso di rettifiche negative sulle spese dichiarate, si applica la disciplina richiamata dal decreto legislativo n. 165/1999.
Sistema informativo agricolo regionale e protezione dei dati
La legge istituisce il Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIARB), nel quale confluiscono i dati relativi a tutte le imprese agricole e agro-industriali che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione. Il sistema mira a razionalizzare i rapporti tra imprese e amministrazioni, semplificare le attività economiche in agricoltura, migliorare efficienza ed efficacia amministrativa, rendere trasparenti le procedure e fornire basi dati agli enti strumentali e sub-regionali convenzionati.
L’ARBEA deve comunicare al SIARB tutte le informazioni e i dati di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle attività di organismo pagatore o di altre funzioni affidate. Il SIARB si avvale del SIAN e lo integra con proprie informazioni. I sistemi informativi e la registrazione dei dati devono essere adeguatamente protetti nel rispetto della disciplina sulla privacy richiamata.
Organizzazione interna e direzione dell’Agenzia
L’articolazione e il funzionamento delle strutture amministrative dell’ARBEA sono demandati a regolamento. La figura dell’Amministratore viene sostituita da quella del Direttore.
Il Direttore è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta tra persone con documentata competenza in organizzazione e amministrazione. Il rapporto è di diritto privato, a tempo determinato non superiore a cinque anni, normalmente prorogabile una sola volta. L’incarico è incompatibile con cariche elettive e con attività di lavoro autonomo o subordinato; per i dipendenti pubblici comporta l’aspettativa senza assegni.
Il Direttore può essere revocato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il compenso è definito dalla Giunta assumendo come parametro quello dei dirigenti generali regionali. Al Direttore spettano rappresentanza legale, gestione tecnica-amministrativa-contabile, indirizzo operativo, adozione del bilancio, variazioni, conto consuntivo, definizione della struttura organizzativa, attribuzione di incarichi dirigenziali e stipula degli atti non riservati ai dirigenti. Gli atti di sua competenza sono adottati con decreto.
Collegio dei revisori e comitato di partecipazione
La disciplina del Collegio dei revisori viene aggiornata: gli atti del Collegio sono notificati al Direttore e l’indennità annua lorda dei componenti è fissata dalla Giunta regionale.
Per il Comitato viene previsto l’ingresso di un esperto per ciascuna organizzazione professionale agricola rappresentata al Tavolo Verde del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata. Il Direttore trasmette al Comitato una relazione semestrale sull’andamento delle attività. Il segretario è un funzionario nominato dal Direttore.
Controlli interni, debitori e strumenti informativi
L’ARBEA deve svolgere i controlli avvalendosi anche dei servizi AGEA, dei dati del sistema informativo regionale, del SIAN e del SIARB. Il servizio di controllo interno è disciplinato dalla normativa comunitaria richiamata e conserva programmi e rapporti di controllo per consentirne l’esame da parte dell’organismo di certificazione e dei funzionari della Commissione europea.
L’Agenzia istituisce inoltre il registro dei debitori e lo aggiorna regolarmente, secondo la normativa comunitaria.
Ordinamento contabile e gestione finanziaria
L’ordinamento contabile dell’ARBEA per le attività di funzionamento è ricondotto alla legge regionale sul nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata. La gestione finanziaria è basata su un bilancio di previsione economicofinanziario coincidente con l’anno solare e su un rendiconto generale comprensivo di conto di bilancio, conto economico e conto del patrimonio.
La gestione è organizzata con classificazione delle entrate e delle spese secondo la legge contabile regionale. Le rilevazioni economiche sono impostate per centri di costo, con applicazione compatibile dei principi contabili civilistici richiamati.
Entrate, aiuti e vincoli di destinazione
Tra le entrate proprie dell’Agenzia rientrano anche risorse destinate al funzionamento della struttura, compresi i fondi FEAOG richiamati dalla legge. Diversamente, le somme assegnate all’ARBEA dall’Unione europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri enti per essere erogate a terzi come aiuti, premi o contributi non costituiscono entrate proprie dell’Agenzia e devono essere gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Vigilanza regionale e controlli sugli atti
La Regione esercita la vigilanza sull’Agenzia tramite il controllo su bilancio di previsione, variazioni, rendiconto generale, regolamento organizzativo, variazioni di dotazione organica e assunzioni di personale. Il controllo è svolto dalla Giunta regionale sulla base del parere di un organismo interno al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale composto da almeno tre dirigenti, restando ferma l’approvazione definitiva del Consiglio regionale per bilancio, variazioni e rendiconto.
Gli atti da sottoporre a controllo devono essere trasmessi al Dipartimento entro otto giorni dall’adozione. Per regolamento, organico e assunzioni la procedura deve concludersi entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine senza pronuncia, gli atti si intendono approvati.
Fase di avvio e continuità operativa
Nella fase di avvio dell’organismo pagatore, l’ARBEA può stipulare convenzioni con l’AGEA o con altri organismi pagatori regionali riconosciuti per utilizzare esperienze, moduli procedimentali e procedure informatiche, adattandole alle esigenze regionali.
La disciplina transitoria prevede la copertura dei posti vacanti in pianta organica secondo la normativa vigente e consente il distacco temporaneo di personale da Regione e altre pubbliche amministrazioni per esigenze specifiche. Il personale assegnato, comandato o trasferito conserva posizione giuridica, trattamento economico e anzianità di provenienza, nonché, per il personale trasferito o comandato, il richiamato fondo di previdenza.
Fino al riconoscimento dell’Agenzia come organismo pagatore, la Regione individua l’ARBEA quale organismo regionale di cui l’AGEA può avvalersi per le funzioni previste dalla normativa nazionale richiamata.
Prima applicazione
In prima applicazione, per garantire la continuità gestionale dell’organismo pagatore, l’Amministratore in carica assume le funzioni di Direttore. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti.
Abrogazione e decorrenza
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. Tuttavia è stata successivamente abrogata dalla L.R. 15 aprile 2014, n. 4, e quindi oggi non è più applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 22 feb 2005L.R. Basilicata 11/2005
- Legge · 22 feb 2005L.R. Basilicata 15/2005
- Legge · 22 feb 2005L.R. Basilicata 12/2005
- Legge · 22 feb 2005L.R. Basilicata 13/2005
- Legge · 25 feb 2005L.R. Basilicata 18/2005
- Legge · 25 feb 2005L.R. Basilicata 16/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →