L.R. Basilicata 16/2005
MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 2001, N. 33: NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata 25 febbraio 2005, n. 16 modifica la L.R. 33/2001 sulla bonifica integrale: disciplina la pubblicazione e approvazione del piano di contribuenza, consente limitati impegni di spesa durante il controllo regionale del bilancio e regola l’esercizio provvisorio del consorzio per non oltre quattro mesi. È entrata in vigore il 2 marzo 2005.
Modifiche alla disciplina dei consorzi di bonifica in Basilicata
Modifiche alla disciplina dei consorzi di bonifica in Basilicata
La legge regionale Basilicata n. 16 del 2005 interviene sulla legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 in materia di bonifica integrale, aggiornando alcune regole di funzionamento dei consorzi di bonifica. Le modifiche riguardano soprattutto il piano di contribuenza, la gestione provvisoria del bilancio e l’esercizio provvisorio.
Piano ed estensione del perimetro di contribuenza
Il piano e il relativo perimetro di contribuenza devono essere pubblicati secondo le procedure previste dallo statuto del Consorzio. Se lo statuto non disciplina la materia, si applicano le direttive predisposte dalla Giunta regionale. L’approvazione finale del piano e del perimetro spetta alla Giunta regionale, sentito il parere degli enti interessati.
Gestione del bilancio durante il controllo regionale
In pendenza del controllo previsto dalla disciplina regionale, il Consorzio è autorizzato a gestire gli stanziamenti di spesa del bilancio entro il limite di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo. Per le spese obbligatorie, tassativamente regolate dalla legge e non frazionabili in dodicesimi, è ammessa la maggiore spesa necessaria.
Esercizio provvisorio in caso di mancata approvazione del bilancio
Se il bilancio di previsione non è deliberato nei termini previsti, il Consorzio può chiedere l’autorizzazione all’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi, sulla base dell’ultimo bilancio approvato. Durante tale periodo è consentito operare nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese e solo per:
- obbligazioni già assunte;
- spese di personale;
- residui passivi;
- rate di mutuo;
- canoni, imposte e tasse;
- obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- operazioni indispensabili per evitare danni patrimoniali certi e gravi al Consorzio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La sua efficacia decorre quindi dal 2 marzo 2005.
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