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Legge

L.R. Basilicata 13/2005

NORME PER LA PROTEZIONE DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 13/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata prevenzione, lotta attiva e ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, con Piano antincendio regionale, catasto incendi, divieti e prescrizioni d’uso del fuoco, obblighi per enti e privati, contributi e sanzioni. Previsti periodo di grave pericolosità di norma 1 luglio-15 settembre e numerosi divieti/pluriennali post-incendio.

Protezione dei boschi dagli incendi nella Regione Basilicata

Protezione dei boschi dagli incendi nella Regione Basilicata

La legge disciplina, per il solo territorio della Regione Basilicata, l’insieme delle misure di previsione, prevenzione, lotta attiva e ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco, in attuazione della legge quadro n. 353/2000. Il provvedimento regola anche divieti, adempimenti dei soggetti pubblici e privati, contributi e sanzioni.

Finalità e obiettivi della disciplina

La Regione persegue la conservazione e difesa dei boschi dagli incendi, la tutela della flora e della fauna, l’organizzazione degli interventi di previsione, prevenzione ed estinzione, la sensibilizzazione ed educazione ambientale, la formazione del personale addetto e la ricostituzione dei boschi danneggiati dal fuoco.

Programmazione antincendio regionale

La pianificazione è affidata all’Ufficio di Protezione Civile regionale d’intesa con l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, mediante il Piano Pluriennale Regionale antincendio, denominato Piano Antincendio Regionale (P.A.R.). Il piano doveva essere approvato entro un anno dall’entrata in vigore della legge, è soggetto a revisione triennale e si attua tramite Programmi Annuali Antincendio (P.A.A.), approvati in correlazione con il Piano Annuale di Forestazione.

Compiti della Regione e struttura operativa

La Regione coordina le proprie strutture antincendio con quelle statali, istituendo e gestendo nei periodi a rischio la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP). Costituisce inoltre strutture operative a livello regionale, provinciale, zonale e comunale, stipula convenzioni con Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco e con le organizzazioni di volontariato di protezione civile per avvistamento, sorveglianza e spegnimento. Le attività di formazione, prevenzione, avvistamento e pronto intervento dei volontari sono a carico della Regione. La Regione assicura anche personale, mezzi, corsi di formazione, impiego delle G.E.V., contributi ai privati e istituzione del catasto incendi.

Periodo di grave pericolosità

Ogni anno la Regione dichiara, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il periodo di grave pericolosità degli incendi, di norma dal 1° luglio al 15 settembre, con possibilità di anticipazione o posticipazione in base alle condizioni atmosferiche. La dichiarazione deve essere ampiamente diffusa.

Catasto delle aree percorse dal fuoco

La Regione istituisce, d’intesa con Comuni ed Enti delegati, il catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco e la relativa cartografia. Il catasto è redatto secondo gli standard procedurali del P.A.R., aggiornato annualmente e trasmesso al Ministero dell’Ambiente nei termini di legge, con ampia diffusione pubblica.

Misure operative e interventi antincendio

Gli Enti delegati, o la Regione tramite strutture convenzionate, curano realizzazione e manutenzione di opere e interventi antincendio: viali e fasce tagliafuoco, strade forestali, torri e posti di avvistamento, impianti di monitoraggio, segnalazione e comunicazione, serbatoi e punti d’acqua, selvicoltura preventiva e ricostituzione dei boschi danneggiati. Gli interventi di spegnimento richiedono personale idoneo e fisicamente idoneo, con dotazione di DPI e relativa formazione. Nelle aree naturali protette gli interventi sono concordati con gli enti gestori.

Divieti generali e cautele nell’uso del fuoco

Nel territorio regionale è vietato bruciare arbusti ed erbe lungo strade e ferrovie, usare apparecchi che producono faville o brace in bosco, gettare sigarette o altre fonti di accensione, abbandonare rifiuti nei boschi, usare il fuoco per eliminare rifiuti in discarica. Sono inoltre previsti divieti e vincoli post-incendio su pascolo, caccia, cambi di destinazione d’uso, nuove edificazioni, rimboschimenti con risorse pubbliche e abbruciamento di residui vegetali, salvo specifiche deroghe e autorizzazioni.

Deroghe, fuochi controllati e pirotecnici

Sono consentite deroghe solo dall’alba al tramonto e in giornate senza vento per fuochi in aree attrezzate per attività turistico-ricreative, per l’abbruciamento di residui forestali e per fuoco controllato/prescritto e controfuoco, secondo regole dettagliate nel P.A.R. I fuochi pirotecnici, anche nel periodo di grave pericolosità, richiedono autorizzazione comunale e l’adozione di misure preventive concordate con gli enti competenti.

Misure precauzionali per infrastrutture, imprese e privati

Enti gestori di ferrovie, strade e infrastrutture, nonché proprietari e conduttori di boschi, devono mantenere pulite banchine, cunette, scarpate e aree interessate, asportare residui vegetali e adottare fasce parafuoco o cotica erbosa mantenuta umida per depositi di materiali infiammabili e per insediamenti turistico-residenziali, campeggi, villaggi turistici e alberghi. Sono previste regole specifiche anche per comandi militari, discariche e combustione dei residui di forestazione e delle stoppie.

Bruciatura delle stoppie e precese

La bruciatura delle stoppie è ammessa dal 15 luglio nei comuni fino a 500 metri s.l.m. e dal 31 luglio nei comuni sopra tale quota, salvo diverse ordinanze o decreti regionali. Deve avvenire di mattina, con sorveglianza costante, comunicazione preventiva al Comando Forestale e realizzazione della precesa perimetrale entro 10 giorni dalla raccolta. La larghezza della precesa varia in base alla superficie e alla vicinanza di boschi, colture arboree, strade, ferrovie e centri abitati. I sindaci possono posticipare o anticipare i termini in casi specifici; il Presidente della Giunta regionale può modificarli per condizioni ambientali sfavorevoli.

Ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco

Il P.A.R. contiene linee guida per il ripristino dei boschi incendiati, articolate per tipologie forestali. Gli interventi devono rispettare i meccanismi naturali di ripristino degli ecosistemi.

Sanzioni e vigilanza

Sono previste sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti e degli obblighi relativi a incendi, stoppie, precese e misure precauzionali; gli importi sono in alcuni casi raddoppiati nel periodo di grave pericolosità. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta regionale secondo la procedura regionale vigente e sono periodicamente aggiornate. La vigilanza è affidata alla Polizia provinciale, alla Polizia municipale e rurale e alle Guardie Ecologiche Volontarie, con il coinvolgimento delle autorità di pubblica sicurezza nei limiti compatibili con la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata nelle note.

Proventi, contributi e finanza regionale

I proventi delle sanzioni affluiscono a un capitolo specifico del bilancio regionale e sono destinati a contributi, formazione, sensibilizzazione, studi e ricerche e azioni antincendio del P.A.A. La Regione concede contributi agevolati alle aziende agricole per attrezzature contro gli incendi, contributi in conto capitale ai privati proprietari o gestori di boschi per la prevenzione e contributi ai Comuni per attrezzature antincendio. Non sono ammessi contributi per soggetti già beneficiari di altri aiuti analoghi. La Giunta regionale doveva definire le procedure amministrative entro un mese dall’approvazione della legge.

Abrogazioni ed entrata in vigore

La legge abroga l’art. 11 della L.R. 42/1998 e la L.R. 11 giugno 1997, n. 28, oltre alle norme incompatibili. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

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