Cassazione Civile, Ordinanza n. 21618/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento notificata a una società quale coobbligata della cedente di un ramo d'azienda, per il recupero di IRES, IVA e IRAP relative ad annualità pregresse, iscritte a ruolo dopo accertamenti divenuti definitivi. La società destinataria aveva impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, vizi di notifica e di motivazione, violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, carenza di prova, violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 e mancato rispetto del beneficium excussionis. In primo grado il ricorso era stato accolto proprio per la violazione del beneficium excussionis. In appello l'Ufficio aveva chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cessionaria del ramo d'azienda e aveva sostenuto l'erronea applicazione dell'art. 14 citato, nonché la rilevanza del giudicato formatosi sugli accertamenti. La CTR aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo provata una cessione in frode ai creditori tributari ai sensi dell'art. 14, comma 4, con esclusione del beneficium excussionis e di ogni limite di responsabilità del cessionario. In Cassazione le società ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 7 L. n. 212/2000 e 56 d.P.R. n. 633/1972, perché la CTR avrebbe fondato la decisione su un presupposto - la cessione in frode - non esplicitato nella motivazione della cartella; 2) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997, per avere la CTR escluso il beneficium excussionis e ricondotto la fattispecie al comma 4 senza prova della frode e senza dimostrazione del trasferimento entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante; 3) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2697 c.c., per avere affermato una responsabilità illimitata del cessionario in assenza di prova della frode e senza applicare il limite quantitativo previsto dal comma 1.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando, da un lato, che la cartella non deve essere motivata anche con riferimento all'ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 472/1997, e, dall'altro, che nel caso concreto la contribuente era già a conoscenza delle ragioni della pretesa perché aveva partecipato al giudizio relativo all'avviso di accertamento presupposto, poi definito con esito sfavorevole. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: la CTR aveva affermato che era provata la sussistenza dei presupposti del comma 4 dell'art. 14, ma le ricorrenti si erano limitate a contestare genericamente la frode e la valutazione delle prove senza spiegare perché gli elementi valorizzati dal giudice di appello non fossero idonei a sussumere la fattispecie nel comma 4, né perché dovesse invece applicarsi il comma 1 con il relativo limite di responsabilità. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti in solido, ed è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 212/2000
La ricorrente lo invocava per sostenere l'obbligo di motivazione della cartella; la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza, rilevando anche che la pretesa era già nota alla contribuente.
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato congiuntamente all'art. 7 dello Statuto del contribuente nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato violazione.
art. 14 d.lgs. n. 472/1997
La Corte ha ribadito che il comma 4, in presenza di cessione in frode ai creditori tributari, esclude ogni limitazione di responsabilità e il beneficium excussionis; ha inoltre ritenuto inammissibile la censura che non spiegava perché dovesse applicarsi il comma 1.
art. 2697 c.c.
Invocato per lamentare l'assenza di prova della frode; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di specificità, perché non confutava adeguatamente la valutazione probatoria della CTR.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La cartella di pagamento, quando è emessa nei confronti del cessionario o coobbligato in relazione a debiti tributari del cedente, non richiede necessariamente una motivazione autonoma e specifica circa il presupposto di responsabilità ex art. 14 d.lgs. n. 472/1997, se le ragioni della pretesa risultano già conosciute dal destinatario o comunque dal precedente contenzioso relativo all'atto presupposto.
- Nel regime dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997, la ricorrenza della cessione in frode ai creditori tributari consente di escludere il beneficium excussionis e i limiti quantitativi di responsabilità previsti per l'ipotesi ordinaria; l'applicazione del comma 4 va però sorretta da una concreta valutazione degli elementi di fatto.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico: non basta negare in modo generico la frode o contestare apoditticamente la prova, ma occorre indicare perché gli elementi valorizzati dal giudice di merito non siano idonei a integrare la fattispecie normativa e perché debba trovare applicazione una diversa disposizione.
- Quando il giudice di merito afferma la prova di un determinato presupposto fattuale e la ricorrente intende censurare la sussunzione della fattispecie, la censura deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
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