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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19058/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'appello dell'imputato era stato ritenuto inammissibile dalla Corte d'Appello ai sensi dell'art. 581, comma 1‑ter, c.p.p., per mancanza nella procura allegata all'atto di appello della dichiarazione o dell'elezione di domicilio. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza in Cassazione, sostenendo che la procura indicava espressamente la sua residenza (Catania, via Telefono n. 3), elemento idoneo a supplire alla mancanza della dicitura 'domicilio', e che tale indirizzo era già stato eletto come domicilio sin dalla fase delle indagini preliminari (verbale del 3 ottobre 2023) e mantenuto durante il giudizio di primo grado; inoltre il ricorrente era detenuto per altra causa nello stesso periodo, circostanza riscontrabile dagli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (De Felice, Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024), ha affermato che l'art. 581, comma 1‑ter, c.p.p. richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio siano idonee a garantire la certa e regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, evitando interpretazioni formalistiche che limitino l'accesso alla giustizia. La Cassazione ha quindi ritenuto che l'indicazione della 'residenza' nella procura, coincidente con il domicilio già eletto negli atti precedenti e ripetuta nell'atto di appello, fosse sufficiente ad assolvere il requisito normativo. Di conseguenza ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Catania per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1‑ter, codice di procedura penale

    La norma impone che nella procura o nell'atto di appello sia indicata la dichiarazione o elezione di domicilio idonea alla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello; l'interpretazione data dalla Cassazione è sostanziale: è rilevante l'idoneità dell'indicazione a garantire la certezza e regolarità della notificazione, non la formula parola per parola.

  • Sezioni Unite, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)

    «la norma richiede soltanto che la dichiarazione o elezione di domicilio possiedano le caratteristiche di idoneità al raggiungimento dello scopo voluto dal legislatore attraverso l'introduzione della disposizione di cui all'art. 581, comma 1‑ter, cod. proc. pen., ossia: consentire la certa e regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, attraverso la inequivoca individuazione del domicilio, dichiarato o eletto, presso il quale eseguire tale notificazione»

    Le Sezioni Unite chiariscono che la regola va applicata con un criterio sostanziale: la dichiarazione/electione deve permettere la notificazione certa e regolare; non occorre un formalismo pedissequo se l'indicazione concreta è idonea allo scopo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel giudizio per sottolineare il principio costituzionale dell'accesso al giudice, che deve essere garantito anche in sede di impugnazione ed è incompatibile con interpretazioni eccessivamente formalistiche delle norme processuali.

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Richiamato a supporto del principio dell'accesso effettivo a un tribunale e della necessità di evitare formalismi che possano impedirlo.

Massime di principio

  • Per l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581, comma 1‑ter, c.p.p. non è determinante la parola 'domicilio' usata pedissequamente: rileva che l'indicazione presente nell'atto o nella procura sia effettivamente idonea a garantire la certezza e la regolarità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
  • Un'indicazione di 'residenza' può essere valutata come sufficiente se, alla luce degli atti, coincide con il luogo in cui il soggetto ha già eletto domicilio o è chiaramente il luogo dove può avvenire la notificazione.
  • Gli atti processuali precedenti (es. elezione di domicilio in fase di indagini, verbali di identificazione) e le altre indicazioni presenti nell'atto di appello devono essere considerate congiuntamente per valutare l'idoneità dell'indicazione a soddisfare il requisito normativo.
  • Il controllo deve essere sostanziale e non eccessivamente formalistico: se l'indicazione consente la notificazione certa, l'impugnazione non dovrebbe essere dichiarata inammissibile per mera mancanza di formula formale.
  • In caso di dubbio sull'idoneità della dicitura, il giudice dovrebbe verificare se esistono elementi che dimostrino la possibilità di effettuare la notificazione (es. domicilio già eletto, corrispondenza di indirizzi negli atti) prima di dichiarare l'inammissibilità.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la decisione che ha escluso l'ammissibilità quando risulta pacifico, dagli atti, che il requisito sostanziale è soddisfatto.

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