Circolare numero 177 del 31-7-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le principali innovazioni introdotte dal Regolamento n. 1290/97, che modifica i Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 in materia di sicurezza sociale. Le novità riguardano soprattutto l’adeguamento al trattamento elettronico dei dati e alla trasmissione telematica della documentazione, il rafforzamento dei compiti della Commissione amministrativa, l’istituzione di una Commissione tecnica per il trattamento dei dati e alcune estensioni del campo di applicazione soggettivo e delle prestazioni. Sono inoltre richiamate le modifiche agli allegati e le date di entrata in vigore.
Regolamento CE n. 1290/97: adeguamento ai servizi telematici e modifiche ai Regolamenti 1408/71 e 574/72
Regolamento CE n. 1290/97: adeguamento ai servizi telematici e modifiche ai Regolamenti 1408/71 e 574/72
La circolare esamina le novità introdotte dal Regolamento n. 1290 adottato dal Consiglio dell’Unione Europea il 27 giugno, che modifica e integra alcune disposizioni dei Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 in materia di sicurezza sociale. L’intervento normativo è letto soprattutto come adeguamento delle procedure comunitarie all’uso del trattamento elettronico dei dati e dei servizi telematici, in coerenza con lo sviluppo del programma TESS e con il ruolo crescente dell’INPS come organismo designato.
Finalità dell’intervento normativo
Il regolamento mira a modernizzare il sistema di cooperazione tra istituzioni nazionali e comunitarie, favorendo il progressivo ricorso alla telematica e rafforzando l’interconnessione operativa tra le amministrazioni competenti. La circolare sottolinea che il legislatore comunitario intende non solo recepire l’evoluzione tecnologica già in atto, ma anche stimolare ulteriormente il passaggio alle nuove tecnologie, prevedendo anche forme di sostegno comunitario alle attività di interesse comune nel settore.
Utilizzazione del trattamento elettronico dei dati
Una prima area di intervento riguarda la formalizzazione dell’uso dei messaggi elettronici nei rapporti tra istituzioni.
Con il nuovo paragrafo 3 dell’art. 85 del Regolamento 1408/71:
- viene riconosciuta la validità dei messaggi elettronici trasmessi conformemente alle disposizioni regolamentari;
- nessuna autorità o istituzione di uno Stato membro diverso da quello che ha inviato il messaggio può respingerlo, se l’istituzione destinataria ha dichiarato di essere in grado di riceverlo;
- la validità del messaggio è subordinata alla presenza di adeguati dispositivi di sicurezza nel sistema in cui il messaggio è memorizzato e nella fase di trasmissione tra istituzioni.
Con la modifica dell’art. 2, par. 1, del Regolamento 574/72:
- le istituzioni competenti possono scambiarsi, tramite servizi telematici, documenti necessari all’applicazione dei regolamenti;
- tale scambio può avvenire in forma di messaggi elettronici standardizzati;
- rientrano nella documentazione interessata certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti;
- la possibilità è subordinata a un preventivo accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati.
Nuovi compiti della Commissione amministrativa
Le modifiche agli articoli 81 del Regolamento 1408/71 e 117, 117 bis e 117 ter del Regolamento 574/72 attribuiscono alla Commissione amministrativa un ruolo centrale nell’evoluzione informatica del sistema.
Le nuove funzioni riguardano in particolare:
- la promozione e lo sviluppo della collaborazione tra Stati membri nello scambio telematico, non più limitato alle sole prestazioni pensionistiche ma esteso all’intera gamma delle prestazioni assicurative;
- l’adeguamento alle nuove tecniche di trattamento dei dati sia della documentazione necessaria all’applicazione della normativa di sicurezza sociale sia delle modalità di inoltro e delle procedure di trasmissione;
- l’adozione di norme comuni di architettura per i servizi telematici, con specifica attenzione alla sicurezza e all’impiego degli standard.
La circolare evidenzia anche il rilievo del nuovo art. 117 bis, che richiama gli Stati membri al progressivo utilizzo dei servizi telematici e coinvolge la Commissione delle Comunità europee nel sostegno alle attività di interesse comune a partire dall’avvio dei servizi da parte degli Stati membri.
Commissione tecnica per il trattamento dei dati
L’art. 117 quater del Regolamento 574/72 istituisce una Commissione tecnica per il trattamento dei dati, da costituirsi nell’ambito della Commissione amministrativa.
I suoi compiti sono:
- raccogliere i documenti tecnici necessari;
- avviare studi e attività richiesti dai nuovi compiti della Commissione amministrativa;
- trasmettere relazioni e pareri motivati utili all’adozione delle decisioni in materia di trattamento elettronico dei dati;
- svolgere ogni altro compito o studio affidato dalla Commissione amministrativa sui problemi di sua competenza.
La composizione e le modalità di funzionamento restano rimesse alla Commissione amministrativa. La nuova struttura assorbe i compiti dei Gruppi di lavoro TESS istituiti ai sensi degli artt. 50 e 117 del Regolamento 574/72.
Altre modifiche: campo di applicazione e prestazioni
La circolare richiama anche ulteriori modifiche di carattere sostanziale.
In particolare:
- l’art. 1, lett. f), punto i), ultima frase, estende a tutte le prestazioni, e non più soltanto a quelle di malattia e maternità, la possibilità di utilizzare le dichiarazioni contenute nell’Allegato I per identificare i familiari ai quali si applicano le legislazioni nazionali;
- l’art. 2, par. 3, amplia il campo di applicazione soggettivo dei regolamenti ai familiari e ai superstiti di alcune categorie di funzionari pubblici e personale assimilato già compresi nell’ambito di applicazione;
- il nuovo art. 22 quater prevede che i soggetti che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello competente per motivi di studio o formazione professionale possano ottenere, in caso di necessità, prestazioni mediche immediate presso l’istituzione del luogo di soggiorno, con onere a carico dell’istituzione competente.
Modifiche agli allegati
Il Regolamento interviene inoltre su vari allegati dei Regolamenti 1408/71 e 574/72, e in particolare sull’Allegato I, parte II; sull’Allegato II, parte I; sull’Allegato II bis; sull’Allegato IV del Regolamento 1408/71; nonché sugli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del Regolamento 574/72.
La circolare precisa tuttavia che nessuna delle modifiche agli allegati riguarda direttamente le rubriche relative all’Italia. Resta comunque salva la possibilità di successive comunicazioni qualora ulteriori approfondimenti facciano emergere effetti sulle istruzioni operative in vigore.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, le nuove disposizioni entrano in vigore il 4 ottobre 1997.
Fa eccezione il nuovo art. 22 ter del Regolamento 1408/71, limitatamente all’Olanda, per il quale l’entrata in vigore è subordinata all’adozione delle disposizioni in materia di rimborso previste dall’art. 93, par. 3, del Regolamento 574/72 e comunque non oltre il 1 gennaio 1999.
Punti principali
Adeguamento alla trasmissione elettronica dei dati
Il Regolamento formalizza l’uso dei messaggi elettronici nei rapporti tra istituzioni competenti, prevedendo che un messaggio trasmesso conformemente alle regole non possa essere respinto da un’altra autorità o istituzione di uno Stato membro, se quest’ultima ha dichiarato di poter ricevere messaggi elettronici. La validità del messaggio è subordinata alla presenza di adeguati dispositivi di sicurezza sia nel sistema di memorizzazione sia nella fase di trasmissione. Inoltre, le istituzioni competenti possono scambiarsi in formato elettronico standardizzato la documentazione necessaria all’applicazione dei regolamenti, ma solo previo accordo tra le autorità competenti interessate.
Nuovi compiti della Commissione amministrativa
La Commissione amministrativa assume un ruolo più incisivo nell’informatizzazione delle procedure comunitarie. Le vengono attribuiti compiti di promozione della collaborazione telematica tra Stati membri, di adeguamento alle nuove tecniche della documentazione e delle modalità di trasmissione, nonché di adozione di norme comuni di architettura per i servizi telematici, con particolare attenzione alla sicurezza e agli standard.
Istituzione della Commissione tecnica per il trattamento dei dati
L’articolo 117 quater del Regolamento 574/72 prevede l’istituzione, da parte della Commissione amministrativa, di una Commissione tecnica per il trattamento dei dati. Essa deve raccogliere documentazione tecnica, avviare studi e attività richieste, fornire relazioni e pareri motivati per le decisioni in materia di trattamento elettronico dei dati ed eseguire ulteriori compiti e studi ad essa affidati. La sua composizione e il suo funzionamento sono rimessi alla Commissione amministrativa, e i suoi compiti assorbono quelli dei Gruppi di lavoro TESS.
Modifiche al campo di applicazione e alle prestazioni
Il Regolamento estende la nozione di "familiare" ai fini dell’utilizzo delle dichiarazioni dell’Allegato I per tutte le prestazioni, e non più soltanto per malattia e maternità. Amplia inoltre il campo di applicazione soggettivo ai familiari e ai superstiti di talune categorie di funzionari pubblici e personale assimilato. Introduce poi il nuovo articolo 22 quater, che consente ai soggetti in soggiorno per studio o formazione professionale in uno Stato membro diverso da quello competente di ottenere, in caso di necessità, prestazioni mediche immediate a cura dell’istituzione del luogo di soggiorno e a carico dell’istituzione competente.
Modifiche agli allegati e rilievo operativo
Sono apportate modifiche a diversi allegati dei Regolamenti 1408/71 e 574/72, ma la circolare precisa che nessuna di esse riguarda direttamente le rubriche "Italia". Viene comunque riservata la possibilità di ulteriori comunicazioni qualora, a seguito di approfondimenti, emergano riflessi sulle istruzioni operative vigenti.
Entrata in vigore
Il Regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1997. Fa eccezione il nuovo articolo 22 ter del Regolamento 1408/71, limitatamente all’Olanda, che entra in vigore dopo l’adozione delle disposizioni di rimborso previste dall’articolo 93, paragrafo 3, del Regolamento 574/72 e comunque non oltre il 1 gennaio 1999.
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