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Sentenza

Sentenza del 22/02/2021 n. 904 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 84/2021 IVA - Somme versate a titolo di caparra - Momento impositivo - Individuzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'assoggettabilità ad IVA di €300.000 versati il 08/11/2013 in occasione di un preliminare di vendita immobiliare. L'Agenzia ha qualificato la somma come "acconto" imponibile ai fini IVA nel 2013 e ha irrogato sanzioni per mancato/tardivo versamento; la ricorrente ha sostenuto che la somma era una "caparra/cauzione" (caparra confirmatoria) e quindi non assoggettabile ad IVA fino al momento in cui fosse imputata al corrispettivo finale (rogito), producendo preliminare, fattura di gennaio 2014 e bilancio come prova.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Commissione ha ritenuto che, alla luce degli elementi prodotti e delle incongruenze riscontrate (preliminare non registrato, difformità dati catastali, mancata menzione del preliminare nel rogito, carenza di riscontri contabili chiari per 2013/2014), fosse più attendibile la qualificazione dell'importo come acconto piuttosto che come caparra confirmatoria. Pertanto la pretesa dell'Agenzia è stata ritenuta fondata e il ricorso gettato; le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1

    Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti ... è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato ...

    Norma applicata dall'Ufficio per la quantificazione della sanzione dovuta per l'omesso/tardivo versamento dell'IVA ritenuta derivante dalla mancata fatturazione dell'acconto.

  • DPR 633/1972, artt. 2 e 3

    Richiamati per il principio che l'IVA trova applicazione solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi; la caparra, non essendo corrispettivo di una prestazione, non rientra nel campo IVA fino alla sua imputazione al prezzo.

  • Codice Civile, art. 1385

    Richiamato per definire la caparra confirmatoria (funzione composita: anticipo del pagamento in caso di adempimento e liquidazione convenzionale del danno in caso di inadempimento) e per distinguere caparra da semplice acconto.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 20

    Norma richiamata dai ricorrenti in tema di termini per la notifica dell'atto di contestazione e prescrizione delle sanzioni amministrative; la Commissione ha però ritenuto insussistente l'eccezione di prescrizione nel caso concreto.

  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000), art. 7, comma 1

    "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati ... indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ..."

    Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni; la Commissione ha invece ritenuto che la motivazione fosse sufficiente alla luce degli elementi esaminati.

  • D.L. n. 83/2012, art. 32-bis (regime IVA per cassa)

    Richiamato nella discussione sul regime di versamento IVA (possibile differimento per contribuenti nel regime per cassa) e sulla rilevanza temporale dell'imponibilità degli importi.

  • DPR 600/1973, art. 60, comma 6

    "qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione"

    Citato nel contraddittorio sulla tempestività/effetti della notificazione in relazione alla prescrizione; la Commissione ha valorizzato la postalizzazione entro i termini per respingere l'eccezione di prescrizione.

  • Codice Civile, art. 2934

    Richiamato nella discussione generale sulla prescrizione (estinzione del diritto per mancato esercizio entro il termine) ma senza portare a favore dei ricorrenti la decadenza dell'azione dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • La qualificazione di somme versate in sede di preliminare (caparra confirmatoria vs acconto) è determinante ai fini fiscali: la caparra confirmatoria non integra immediatamente la base imponibile IVA, mentre un acconto sì.
  • La prova della natura di 'caparra confirmatoria' grava su chi la invoca: è necessaria una volontà univoca e elementi documentali congruenti (clausole contrattuali chiare, fatturazione coerente, rilevazioni contabili) che dimostrino la funzione risarcitoria/di garanzia.
  • In assenza di chiarezza o in presenza di incongruenze (preliminare non registrato, dati catastali divergenti, mancata menzione nel rogito, scritture contabili incomplete o contraddittorie), l'amministrazione può ritenere più plausibile la qualificazione come acconto e procedere all'accertamento IVA e alle sanzioni.
  • Se la caparra viene successivamente imputata al corrispettivo al momento del rogito (adesione delle parti e fatturazione/computazione nel prezzo), l'importo diviene imponibile ai fini IVA in tale momento e l'IVA deve essere assolta allora.
  • La mera denominazione ('cauzione', 'caparra', 'acconto') non è determinante: conta la funzione attribuita dalla clausola contrattuale e il comportamento concreto delle parti (comprovato con documenti e scritture).
  • In contestazioni tributarie è essenziale conservare e produrre documentazione contabile e contrattuale coerente e completa per dimostrare la natura delle somme versate e evitare presunzioni a sfavore del contribuente.

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