Corte di giustizia, Sentenza C-791/24
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 giugno 2026. — TERVE Production, spol. s r.o. contro Intesa Sanpaolo Holding International S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Najvyšší súd Slovenskej republiky. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punti 1 e 2 – Competenze speciali – Materia contrattuale – Mancata accettazione da parte dell’azionista di maggioranza di una società della proposta di contratto di riscatto delle azioni detenute dall’azionista di minoranza di tale società – Domanda di tale azionista di minoranza diretta a far sostituire, con una decisione giudiziaria, la mancata accettazione da parte di tale azionista di maggioranza – Articolo 24, punto 2 – Competenza esclusiva – Domanda preliminare di detto azionista di minoranza diretta a contestare la validità della decisione dell’assemblea generale della medesima società che ha approvato il trasferimento delle restanti azioni di quest’ultima al citato azionista di maggioranza. — Causa C-791/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la competenza giurisdizionale in una controversia tra un azionista di minoranza e l’azionista di maggioranza di una società slovacca, sorta dopo la cessazione della quotazione delle azioni e il successivo lancio di un’OPA. Ha qualificato come controversia "in materia contrattuale" la domanda volta a sostituire giudizialmente il rifiuto di accettare la proposta di riscatto delle azioni, valorizzando l’obbligo volontariamente assunto dall’azionista di maggioranza. Ha inoltre affermato che la contestazione preliminare della validità della delibera assembleare che ha approvato il trasferimento delle azioni può ricadere nella competenza esclusiva del foro della sede della società ex articolo 24, punto 2.
Competenza giurisdizionale nel contenzioso relativo al riscatto forzoso delle azioni e alla contestazione della delibera assembleare che ne approva il trasferimento: applicabilità degli articoli 7, punto 1, e 24, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012.
La questione giuridica
Se la domanda dell’azionista di minoranza volta a ottenere, con decisione giudiziaria, la sostituzione dell’accettazione mancata della proposta di contratto di riscatto delle azioni rientri nella materia contrattuale ex articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 ovvero nella materia di illeciti civili dolosi o colposi ex articolo 7, punto 2; e se la domanda preliminare con cui si contesta la validità della delibera dell’assemblea generale che ha approvato il trasferimento delle restanti azioni all’azionista di maggioranza rientri nella competenza esclusiva dell’articolo 24, punto 2, del medesimo regolamento.
Principio di diritto
La domanda dell’azionista di minoranza diretta a far sostituire giudizialmente la mancata accettazione della proposta di riscatto delle azioni rientra nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, perché si fonda su un obbligo liberamente assunto dall’azionista di maggioranza nell’ambito dell’OPA, anche se tale obbligo trae origine dalla legge. Inoltre, la domanda preliminare volta a contestare la validità della delibera assembleare che ha approvato il trasferimento delle azioni rientra nell’articolo 24, punto 2, solo se la validità di tale decisione sociale è effettivamente oggetto della controversia, poiché la competenza esclusiva spetta ai giudici dello Stato della sede della società per le contestazioni sulla validità delle decisioni dei suoi organi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 7, punti 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 24, punto 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
Competenza giurisdizionale nel riscatto forzoso delle azioni e nella contestazione della delibera assembleare
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema slovacca in una controversia tra un azionista di minoranza e l’azionista di maggioranza di una società slovacca. Il problema principale era stabilire quale foro fosse competente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012, per una domanda di sostituzione giudiziale del rifiuto di accettare una proposta di contratto di riscatto delle azioni e per una questione preliminare relativa alla validità della delibera assembleare che aveva approvato il trasferimento delle azioni residue.
Fatti e procedimento principale
La VÚB a.s., società per azioni di diritto slovacco, aveva deciso di cessare la quotazione delle proprie azioni. In seguito, l’azionista di maggioranza, Intesa Sanpaolo Holding International SA, ha assunto volontariamente l’obbligo di lanciare l’OPA prevista dalla normativa slovacca al posto dell’emittente e ha poi esercitato il diritto di acquisto delle azioni residue. La TERVE Production spol. s r. o., azionista di minoranza, ha quindi chiesto al giudice slovacco una decisione che sostituisse la mancata accettazione da parte di Intesa della sua proposta di contratto di riscatto delle azioni.
Normativa rilevante
La Corte ha interpretato principalmente il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare:
- articolo 4, paragrafo 1, sul foro generale del domicilio del convenuto;
- articolo 7, punti 1 e 2, sulle competenze speciali in materia contrattuale e in materia di illeciti civili dolosi o colposi;
- articolo 24, punto 2, sulla competenza esclusiva in materia di validità delle decisioni degli organi delle società. La Corte ha richiamato anche l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte sulle questioni di competenza speciale ex articolo 7
La Corte ha ricordato che le nozioni di "materia contrattuale" e "materia di illeciti civili dolosi o colposi" sono autonome e si escludono a vicenda. Per rientrare nella materia contrattuale è necessario individuare un’obbligazione liberamente assunta da una parte nei confronti dell’altra, anche se l’obbligazione ha origine legale, purché il soggetto abbia volontariamente accettato la condizione da cui deriva.
Nel caso concreto, l’azionista di maggioranza aveva liberamente assunto l’obbligo di lanciare l’OPA in luogo dell’emittente. Secondo la Corte, tale impegno ha creato un rapporto assimilabile a quello contrattuale tra l’azionista di maggioranza e gli azionisti di minoranza. La domanda della TERVE, volta a sostituire giudizialmente il mancato consenso di Intesa al contratto di riscatto, si fonda quindi su diritti derivanti da obblighi volontariamente assunti nell’ambito dell’OPA e rientra nella materia contrattuale ai sensi dell’articolo 7, punto 1.
Di conseguenza, non trova applicazione l’articolo 7, punto 2, sulla responsabilità extracontrattuale.
Ragionamento della Corte sull’articolo 24, punto 2
La Corte ha ribadito che la competenza esclusiva dell’articolo 24, punto 2, riguarda solo le controversie in cui sia direttamente contestata la validità di una decisione di un organo sociale alla luce del diritto societario applicabile o dello statuto. Non è sufficiente un generico nesso con una decisione sociale: la questione della validità deve trovarsi al centro della controversia.
Nel caso esaminato, la domanda preliminare della TERVE contestava la validità della delibera dell’assemblea generale della VÚB che aveva approvato il trasferimento delle azioni residue alla Intesa. La Corte ha osservato che, se tale delibera fosse nulla, verrebbe meno il trasferimento delle azioni della TERVE e quindi la sua posizione di azionista di minoranza, con conseguenze dirette sulla pretesa di riscatto. Per questo motivo, tale domanda può rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 24, punto 2.
La soluzione è coerente con la finalità della disposizione: concentrare la cognizione davanti ai giudici dello Stato della sede della società per evitare decisioni contraddittorie sulla validità degli atti societari.
Decisione e portata pratica
La Corte ha risposto che:
- la domanda dell’azionista di minoranza per ottenere una decisione che sostituisca la mancata accettazione della proposta di riscatto delle azioni rientra nella materia contrattuale ex articolo 7, punto 1;
- la domanda preliminare sulla validità della delibera assembleare può rientrare nell’articolo 24, punto 2, se la validità della decisione sociale è effettivamente una questione centrale.
Per gli operatori, la pronuncia è rilevante perché conferma che, in operazioni di squeeze-out o di buy-out connessi a OPA e delibere societarie, la competenza può radicarsi nel foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale e, separatamente, nel foro esclusivo della sede sociale per le controversie sulla validità degli atti degli organi sociali.
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