Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-722/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2026. — AR e Procureur général de Mons contro HL. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Motivi di rifiuto di esecuzione – Rischio che la persona ricercata subisca trattamenti inumani o degradanti vietati dall’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4, punto 6 – Motivi di non esecuzione facoltativa – Impegno dello Stato membro di esecuzione ad eseguire la pena conformemente al suo diritto interno – Decisione quadro 2008/909/GAI – Riconoscimento reciproco delle sentenze penali – Articolo 4, paragrafo 5 – Richiesta dello Stato membro di esecuzione allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che infligge una pena detentiva ai fini della sua esecuzione sul proprio territorio. — Cause riunite C-722/23 e C-91/24

Giurisprudenza europea62023CJ0722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, riunita in Grande Sezione, chiarisce il rapporto tra il rifiuto di consegna nel mandato d'arresto europeo per rischio di violazione dell'articolo 4 della Carta e il motivo facoltativo di non esecuzione fondato sulla residenza/cittadinanza nello Stato di esecuzione. Dopo aver escluso che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 possa essere usato in modo "complementare" per eseguire la pena nello Stato di esecuzione, la Corte indica nella decisione quadro 2008/909 lo strumento corretto per prevenire l'impunità. Lo Stato di esecuzione deve quindi chiedere d'ufficio la trasmissione della sentenza e del certificato per eseguirla sul proprio territorio.

Mandato d'arresto europeo: se, dopo il rifiuto di consegna per rischio di trattamenti inumani o degradanti, lo Stato di esecuzione possa applicare il motivo facoltativo ex art. 4, punto 6, per eseguire la pena nel proprio territorio e prevenire l'impunità.

La questione giuridica

Se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che, quando l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha già rifiutato la consegna ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, per il rischio che la persona ricercata subisca un trattamento inumano o degradante nello Stato emittente, essa possa o debba poi ordinare, in via complementare, l'esecuzione della pena nello Stato di esecuzione per evitare l'impunità della persona ricercata, anche facendo uso della normativa nazionale di recepimento.

Principio di diritto

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che rifiuta la consegna in base all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 per il rischio di trattamento inumano o degradante non può, per evitare l'impunità, applicare in via complementare il motivo facoltativo di non esecuzione di cui all'articolo 4, punto 6, della stessa decisione quadro. In tale situazione, è lo Stato membro di esecuzione che deve attivarsi, usando l'articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909, per chiedere allo Stato di emissione la trasmissione della sentenza e del certificato, così da poter riconoscere ed eseguire la pena nel proprio territorio, nel rispetto della leale cooperazione e dell'obiettivo di evitare l'impunità.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4, punto 6, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4, paragrafo 5, decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 3, paragrafo 1, decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 4, paragrafo 1, decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 2, decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 25, decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 26, paragrafo 1, decisione quadro 2008/909/GAI
  • Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 3, paragrafo 2, TUE

Mandato d'arresto europeo e esecuzione della pena in caso di rifiuto per rischio di trattamenti inumani o degradanti

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali proposti dalla Cour de cassation belga nell’ambito dell’esecuzione, in Belgio, di due mandati d’arresto europei emessi rispettivamente da Romania e Grecia. La Corte era chiamata a precisare se, dopo il rifiuto della consegna per rischio di violazione dei diritti fondamentali, lo Stato di esecuzione possa o debba utilizzare il motivo facoltativo di non esecuzione di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 per assumere l’esecuzione della pena.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C-722/23, AR, cittadino rumeno residente in Belgio, era ricercato per l’esecuzione in Romania di una pena detentiva di quattro anni per tratta di esseri umani. Nella causa C-91/24, HL, cittadino belga residente in Belgio, era ricercato per l’esecuzione in Grecia di una pena detentiva di cinque anni.

I giudici belgi di merito avevano rifiutato l’esecuzione dei mandati d’arresto europei perché la consegna avrebbe esposto gli interessati a un rischio di trattamento inumano o degradante, in ragione delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente. Nel primo caso, tuttavia, la cour d’appel de Bruxelles aveva anche ritenuto che la pena potesse essere eseguita in Belgio ai sensi della normativa nazionale di recepimento del motivo facoltativo di cui all’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584.

La Cour de cassation ha quindi chiesto se, una volta esclusa la consegna per motivi di diritti fondamentali, il giudice dello Stato di esecuzione possa o debba ordinare l’esecuzione della pena nel proprio territorio per evitare l’impunità.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, secondo cui l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali non è modificato dalla decisione quadro. Richiama poi l’articolo 4, punto 6, della stessa decisione quadro, che consente il rifiuto facoltativo quando la persona ricercata dimora, è cittadina o risiede nello Stato di esecuzione, purché tale Stato si impegni a eseguire la pena conformemente al proprio diritto interno.

Sono inoltre centrali la decisione quadro 2008/909, in particolare:

  • articolo 3, paragrafo 1, sulla finalità del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze penali per favorire il reinserimento sociale;
  • articolo 4, paragrafi 1 e 5, sulla trasmissione della sentenza e sul potere dello Stato di esecuzione di chiederne la trasmissione;
  • articolo 6, paragrafi 1 e 2, sul consenso della persona condannata e sulle eccezioni;
  • articolo 25, che disciplina i rapporti con il mandato d’arresto europeo.

La Corte richiama anche l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 3, paragrafo 2, TUE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il rifiuto di consegna fondato sull’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 ha natura obbligatoria ed è giustificato quando, a seguito di un esame concreto e preciso, sussista un rischio reale di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta.

Una volta rifiutata la consegna per tale ragione, la procedura di esecuzione del mandato d’arresto europeo si arresta. Tuttavia, la Corte chiarisce che il motivo facoltativo di cui all’articolo 4, punto 6, ha una logica autonoma: esso presuppone la residenza/cittadinanza della persona nello Stato di esecuzione e, soprattutto, un legittimo interesse alla reintegrazione sociale attraverso l’esecuzione della pena in quello Stato. Non è quindi concepito come strumento "complementare" da attivare automaticamente dopo un rifiuto basato sui diritti fondamentali.

Secondo la Corte, sovrapporre i due motivi significherebbe alterarne la natura e gli obiettivi rispettivi. Per questo l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può, dopo aver rifiutato la consegna in base all’articolo 1, paragrafo 3, applicare l’articolo 4, punto 6, per eseguire la pena nel proprio territorio.

La Corte sottolinea però che il sistema non può lasciare spazio all’impunità. In tali casi, il rimedio non è nel mandato d’arresto europeo, ma nella decisione quadro 2008/909: lo Stato membro di esecuzione deve attivarsi, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 5, chiedendo allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza e il certificato, così da poter riconoscere e eseguire la pena nel proprio territorio. Questa lettura è imposta dal principio di leale cooperazione e dall’esigenza di non paralizzare il funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria penale.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 non può essere applicato in via complementare quando la consegna è stata rifiutata per il rischio di violazione dell’articolo 4 della Carta.

Aggiunge che, per evitare l’impunità, lo Stato membro di esecuzione deve utilizzare l’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909 chiedendo di propria iniziativa allo Stato membro di emissione la trasmissione della sentenza e del certificato, ai fini dell’esecuzione della pena nel proprio territorio.

Principi affermati

  • Il motivo obbligatorio di rifiuto fondato sull’articolo 1, paragrafo 3, tutela i diritti fondamentali e chiude la procedura di consegna.
  • Il motivo facoltativo dell’articolo 4, punto 6, è autonomo e non si cumula con il precedente per colmare il rischio di impunità.
  • La prevenzione dell’impunità, in caso di rifiuto della consegna per rischio di trattamenti inumani o degradanti, va perseguita attraverso la decisione quadro 2008/909 e la trasmissione della sentenza ai fini dell’esecuzione nello Stato di esecuzione.
  • La cooperazione tra Stati membri deve essere letta alla luce della leale cooperazione e dell’obiettivo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia effettivo.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penalediritti fondamentaliriconoscimento reciproco delle sentenze penaliesecuzione delle pene detentive

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.