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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-621/24

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 giugno 2026. — Landkreis Schweinfurt contro FB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundessozialgericht. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 2, lettera g) – Condizioni materiali di accoglienza – Articolo 17, paragrafo 2 – Requisito relativo alla garanzia di un’adeguata qualità di vita – Richiedente protezione internazionale oggetto di una decisione di trasferimento – Concessione di condizioni materiali di accoglienza che non comprendono prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, né il versamento di un sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c) – Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza a causa della presentazione di una domanda reiterata – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Applicabilità – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Procedura di determinazione dello Stato membro competente. — Causa C-621/24

Giurisprudenza europea62024CJ0621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che un richiedente protezione internazionale oggetto di decisione di trasferimento Dublino continua a beneficiare della direttiva 2013/33 fino al trasferimento effettivo, e che lo Stato membro non può ridurre le condizioni materiali di accoglienza al di sotto del nucleo minimo richiesto dall’articolo 17, paragrafo 2. In particolare, non è consentito sopprimere il vestiario e il sussidio per le necessità personali essenziali. La Corte esclude inoltre che, in una situazione puramente Dublino, la domanda presentata nello Stato membro adito possa essere qualificata come "domanda reiterata" ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33.

Condizioni materiali di accoglienza del richiedente soggetto a decisione di trasferimento e nozione di domanda reiterata nel sistema Dublino

La questione giuridica

Se, durante il termine di trasferimento Dublino, uno Stato membro possa ridurre le condizioni materiali di accoglienza a un richiedente oggetto di decisione di trasferimento esecutiva fino a escludere vestiario, beni di uso corrente e di consumo per la casa e il sussidio per le necessità personali essenziali; e se, ai fini dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, la nozione di "domanda reiterata" comprenda una domanda presentata in un secondo Stato membro dopo una domanda precedente già trattata, ai fini del regolamento n. 604/2013, da un altro Stato membro competente.

Principio di diritto

L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, letto con l’articolo 2, lettera g), osta a una normativa nazionale che, per il solo fatto che una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento n. 604/2013 sia esecutiva, priva il richiedente di prestazioni essenziali delle condizioni materiali di accoglienza, in particolare del vestiario e del sussidio per le spese giornaliere necessarie a garantire un’adeguata qualità di vita. Inoltre, la nozione di "domanda reiterata" dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, non si applica quando il richiedente ha presentato una domanda precedente in un altro Stato membro competente ai sensi del regolamento n. 604/2013 e la nuova domanda è stata respinta come inammissibile proprio per tale ragione e accompagnata da un ordine di trasferimento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 2, lettera q), direttiva 2013/32/UE
  • Articoli 27 e 28, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 40, direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 2, lettera g), direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 17, paragrafi 2, 3, 4 e 5, direttiva 2013/33/UE
  • Articolo 20, paragrafo 1, lettera c), paragrafi 5 e 6, direttiva 2013/33/UE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 2, lettere c) e d), regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 27, paragrafi 3 e 4, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Articolo 29, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 604/2013
  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 2011/95/UE

Condizioni materiali di accoglienza e domanda reiterata nel sistema Dublino

La pronuncia, resa in via pregiudiziale dal Bundessozialgericht tedesco nella causa tra Landkreis Schweinfurt e FB, riguarda l’interazione tra direttiva accoglienza, direttiva procedure e regolamento Dublino. Il caso concerne la riduzione delle prestazioni concesse a un richiedente protezione internazionale destinatario di una decisione di trasferimento verso la Romania.

Fatti e procedimento principale

FB, cittadino afghano, aveva presentato una domanda di protezione internazionale in Germania dopo aver già chiesto protezione in Romania. Le autorità tedesche avevano dichiarato la domanda inammissibile, disposto il trasferimento verso la Romania e, durante il periodo precedente al trasferimento effettivo, avevano revocato parte delle prestazioni di accoglienza: in particolare il vestiario, i beni di uso corrente e di consumo per la casa e il sussidio economico per le necessità personali essenziali.

Il giudice del rinvio chiedeva se tale riduzione fosse compatibile con l’articolo 17 della direttiva 2013/33 e, in subordine, se la situazione potesse essere ricondotta alla nozione di "domanda reiterata" di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della stessa direttiva, così da giustificare la riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2013/33, in particolare:

  • l’articolo 2, lettera g), che definisce le "condizioni materiali di accoglienza";
  • l’articolo 3, paragrafo 1, sull’ambito di applicazione;
  • l’articolo 17, paragrafi 2, 3, 4 e 5, sulle garanzie minime di qualità di vita e sui sussidi economici;
  • l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), e i paragrafi 5 e 6, sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza.

Vengono inoltre considerati la direttiva 2013/32, con la nozione di "domanda reiterata" dell’articolo 2, lettera q), la disciplina dell’inammissibilità dell’articolo 33 e la procedura dell’articolo 40, nonché il regolamento n. 604/2013, in particolare gli articoli 27 e 29.

Ricevibilità e applicabilità della direttiva 2013/33

La Corte respinge l’obiezione del governo tedesco secondo cui, una volta divenuta definitiva la decisione di trasferimento, il richiedente non sarebbe più autorizzato a soggiornare in qualità di richiedente. Richiamando il sistema Dublino e la propria giurisprudenza, afferma che la direttiva 2013/33 continua ad applicarsi ai richiedenti oggetto di decisione di trasferimento fino al trasferimento effettivo nello Stato membro competente.

Articolo 17, paragrafo 2, direttiva 2013/33: soglia minima delle condizioni materiali di accoglienza

La Corte precisa che l’articolo 17, paragrafo 5, non disciplina il contenuto minimo delle condizioni materiali di accoglienza, ma solo il criterio di quantificazione dei sussidi economici o dei buoni. Il nucleo della questione va quindi valutato alla luce dell’articolo 17, paragrafo 2, e della definizione dell’articolo 2, lettera g).

Secondo la Corte, il requisito di un’"adeguata" qualità di vita implica necessariamente almeno:

  • alloggio;
  • vitto;
  • vestiario;
  • un sussidio per le spese giornaliere.

La mancanza di misure relative al vestiario e del sussidio giornaliero non è compatibile con la garanzia di un livello di vita adeguato, perché tali componenti sono essenziali per il sostentamento, la tutela della salute fisica e mentale e un minimo di autonomia del richiedente.

Irrilevanza della sola decisione di trasferimento

La Corte osserva che nessuna disposizione dell’articolo 17 consente di creare, per il solo fatto dell’esecutività di una decisione di trasferimento, una categoria di richiedenti con condizioni materiali di accoglienza inferiori rispetto agli altri. Le sole deroghe ammesse sono quelle espressamente previste dai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 17, oltre alle ipotesi di riduzione o revoca dell’articolo 20.

Poiché la fattispecie tedesca prevedeva la soppressione di prestazioni essenziali non coperte da tali deroghe, la normativa nazionale è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione.

Nozione di "domanda reiterata" e inapplicabilità al contesto Dublino

Quanto alla seconda questione, la Corte chiarisce che la nozione di "domanda reiterata" presuppone una domanda ulteriore presentata dopo una decisione definitiva su una domanda precedente nello stesso quadro procedurale rilevante ai fini della direttiva 2013/32.

Una situazione come quella di FB non vi rientra, perché lo Stato membro che riceve la nuova domanda la respinge non in quanto nuova domanda reiterata ai sensi della direttiva procedure, ma perché un altro Stato membro è competente per l’esame ai sensi del regolamento n. 604/2013. In altre parole, si tratta di una procedura di determinazione dello Stato competente, non di una vera e propria domanda reiterata disciplinata dalla direttiva 2013/32.

Di conseguenza, lo Stato membro adito non può invocare l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33 per ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza in attesa del trasferimento.

Dispositivo

La Corte statuisce che:

  • l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/33, letto con l’articolo 2, lettera g), osta alla normativa nazionale che riduce le condizioni materiali di accoglienza, togliendo vestiario e sussidio per le spese giornaliere, nel caso di richiedente destinatario di decisione di trasferimento esecutiva;
  • l’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/33, letto con l’articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32, non si applica alla situazione in cui la domanda è stata respinta come inammissibile perché un altro Stato membro è competente ai sensi del regolamento n. 604/2013.

Principi pratici per gli operatori

La decisione conferma che, fino al trasferimento effettivo, il richiedente soggetto a Dublino conserva il diritto alle condizioni materiali di accoglienza secondo gli standard minimi europei. Per gli operatori italiani, la sentenza è rilevante per verificare la compatibilità di eventuali decurtazioni automatiche delle prestazioni con la direttiva 2013/33 e per distinguere nettamente tra "domanda reiterata" e mera procedura Dublino di individuazione dello Stato competente.

Come è indicizzato

Materieasilo e immigrazionecondizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionalesistema dublinodomanda reiteratatutela della dignità umana

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