Corte di giustizia, Sentenza C-560/24
Judgment of the Court (Second Chamber) of 4 June 2026. — R.S. v Minister for Justice. — Request for a preliminary ruling from the Court of Appeal. — Reference for a preliminary ruling – Citizenship of the Union – Right to move and reside freely in the territory of the Member States – Directive 2004/38/EC – Article 3(1) – Beneficiaries – Family members of a Union citizen – Derived right of residence of a third-country national – Subsequent naturalisation of that national – Article 35 – Fraud or abuse of rights – Marriage of convenience – Temporal scope – Power of investigation of the competent national authorities into the existence of a marriage of convenience. — Case C-560/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata temporale dell'articolo 35 della direttiva 2004/38 in un caso relativo a un matrimonio di convenienza e alla successiva naturalizzazione del soggetto interessato. Ha stabilito che la norma continua ad applicarsi anche dopo la perdita dello status di beneficiario della direttiva, quando l'indagine riguarda un beneficio ottenuto in passato in virtù della stessa. La Corte ha inoltre riconosciuto che il potere di adottare misure contro frodi o abusi include necessariamente quello di accertarne l'esistenza.
Portata temporale dell'articolo 35 della direttiva 2004/38: le autorità nazionali possono accertare ex post una frode o un matrimonio di convenienza anche dopo che il beneficiario ha acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante.
La questione giuridica
Se l'articolo 35 della direttiva 2004/38 consenta alle autorità competenti di uno Stato membro di indagare e, se del caso, di accertare che una persona, già beneficiaria di un diritto derivato di soggiorno ai sensi della direttiva, abbia commesso in passato una frode o un abuso di diritto, anche quando tale persona abbia poi acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante e, al momento dell'indagine, il suo soggiorno non sia più fondato sulla direttiva stessa.
Principio di diritto
L'articolo 35 della direttiva 2004/38 va interpretato nel senso che autorizza le autorità competenti di uno Stato membro a svolgere un'indagine e, se necessario, a concludere che una persona abbia commesso una frode o un abuso di diritto in relazione a un beneficio ottenuto ai sensi della direttiva, anche se quella persona ha successivamente acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante e, alla data dell'indagine, non è più beneficiaria della direttiva; il potere di controllo comprende implicitamente anche il potere di verificare l'esistenza dell'abuso, senza che sia necessario adottare poi una misura di rifiuto, cessazione o revoca del diritto.
Norme richiamate
- Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 3(1) della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 15 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 27 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 30 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 31 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 35 della direttiva 2004/38/CE
- Articolo 20 TFUE
Portata temporale dell'articolo 35 della direttiva 2004/38
La pronuncia proviene da un rinvio pregiudiziale della Court of Appeal (Ireland) nell'ambito di una controversia tra R.S. e il Minister for Justice irlandese. La questione riguarda la possibilità per le autorità nazionali di accertare, ai fini dell'articolo 35 della direttiva 2004/38, che un matrimonio contratto in passato fosse un matrimonio di convenienza, nonostante il soggetto interessato abbia poi acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante.
Fatti e procedimento principale
R.S., cittadino di un paese terzo, era entrato in Irlanda come studente. Nel 2010 aveva sposato una cittadina dell'Unione che aveva esercitato il diritto di libera circolazione in Irlanda e, su tale base, aveva ottenuto una carta di soggiorno quinquennale come familiare di un cittadino dell'Unione. Nel 2015 aveva acquisito la cittadinanza irlandese e il suo soggiorno si era quindi fondato sul diritto nazionale. Nel 2019, a seguito di una domanda di soggiorno presentata da un'altra cittadina di un paese terzo, il Minister for Justice aveva avviato un'indagine sul matrimonio del 2010 e, con decisioni del 13 febbraio 2020, dell'8 settembre 2020 e del 1 febbraio 2022, aveva concluso che il matrimonio era di convenienza e che i diritti derivanti dalla direttiva dovevano considerarsi revocati ab origine.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva in sostanza se la direttiva 2004/38 si applichi a una persona che, pur non essendo più beneficiaria della direttiva perché divenuta cittadina dello Stato membro ospitante, possa essere ancora oggetto di un'indagine e di un accertamento di frode o abuso di diritto relativo a un diritto di soggiorno derivato ottenuto in passato, ai sensi dell'articolo 35.
Normativa rilevante
La Corte richiama il considerando 28 della direttiva 2004/38, che consente agli Stati membri di adottare misure contro l'abuso di diritto e la frode, in particolare i matrimoni di convenienza. Vengono inoltre richiamati gli articoli 2, 3(1), 15, 27, 30, 31 e 35 della direttiva. Sul piano del diritto primario viene menzionato anche l'articolo 20 TFUE, con riferimento alla possibile revoca della cittadinanza in caso di ottenimento fraudolento.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che, al momento dell'indagine del 2019, R.S. non era più un "beneficiario" ai sensi dell'articolo 3(1) della direttiva, poiché aveva acquisito la cittadinanza irlandese e il suo soggiorno si fondava ormai sul diritto nazionale. Tuttavia, la verifica riguardava un periodo nel quale egli aveva effettivamente goduto di un diritto di soggiorno derivato dalla direttiva.
Sotto il profilo letterale, l'articolo 35 ha una formulazione ampia: consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per "rifiutare, cessare o ritirare" qualsiasi diritto conferito dalla direttiva in caso di abuso o frode. La Corte evidenzia che il testo non subordina tale potere al fatto che il soggetto sia ancora, al momento dell'intervento, beneficiario della direttiva, né prevede un limite temporale espresso. Il riferimento al passato partecipio "conferito" e l'uso di verbi diversi mostrano che la disposizione copre anche diritti già esercitati in passato e può operare sia ex nunc sia ex tunc.
Dal punto di vista sistematico, il considerando 28 conferma la volontà del legislatore di consentire misure contro i matrimoni di convenienza senza limiti temporali espressi. La Corte ricorda inoltre che la direttiva 2004/38 contiene norme che continuano a produrre effetti anche quando il soggetto non è più beneficiario, come chiarito nella sentenza Chenchooliah. La portata temporale di alcune disposizioni, dunque, può andare oltre il perimetro dello status di beneficiario.
Quanto alla ratio, la Corte sottolinea che la lotta contro frodi e abusi richiede che l'articolo 35 continui ad applicarsi anche quando l'abuso venga scoperto soltanto in un momento successivo, poiché tali condotte sono per natura difficili da individuare immediatamente. Un'interpretazione restrittiva finirebbe per premiare chi è riuscito a occultare la frode per lungo tempo.
Infine, la Corte precisa che il potere di adottare le misure di cui all'articolo 35 include necessariamente la possibilità di investigare e di accertare la sussistenza della frode o dell'abuso, perché l'accertamento costituisce un passaggio logico e necessario prima di qualsiasi eventuale misura limitativa. Tale verifica deve comunque avvenire mediante esame individuale del caso concreto ed entro i limiti del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali previste dagli articoli 30 e 31 della direttiva.
Decisione
La Corte risponde che l'articolo 35 della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro possono indagare e, se del caso, accertare che una persona abbia commesso una frode o un abuso di diritto in relazione a un diritto di soggiorno derivato ottenuto in passato, anche se quella persona ha poi acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante e, al momento dell'indagine, il suo soggiorno non è più fondato sulla direttiva.
Principi affermati
La decisione conferma che:
- l'articolo 35 ha una portata temporale estesa e può colpire anche condotte fraudolente pregresse;
- il potere di contrastare la frode comprende implicitamente il potere di investigare e di accertare l'abuso;
- l'acquisizione successiva della cittadinanza dello Stato membro ospitante non neutralizza, di per sé, la possibilità di verificare un precedente matrimonio di convenienza ai fini della direttiva;
- restano comunque applicabili il principio di proporzionalità e le garanzie procedurali degli articoli 30 e 31.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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