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Ordinanza

Ordinanza n. 518/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione I

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio d’appello avverso una sentenza del TAR, il Collegio ha rilevato d’ufficio che uno dei difensori degli appellanti, indicato come co-difensore, non risultava a una prima verifica iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Prima di assumere ulteriori determinazioni sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese, il giudice ha ritenuto necessario acquisire una certificazione ufficiale sull’effettiva iscrizione del difensore, disponendo la trasmissione dell’ordinanza, in forma non oscurata, al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa.

La decisione

Il CGARS ha disposto un incombente istruttorio d’ufficio. La Segreteria dovrà chiedere al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siracusa di certificare, entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se il difensore degli appellanti sia iscritto all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata all’esito dell’acquisizione. La prosecuzione della trattazione in pubblica udienza sarà fissata con separato provvedimento presidenziale. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli appellanti e del difensore in caso di diffusione del provvedimento diversa da quella prevista in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare gli interessati.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio d’appello amministrativo, sorga un dubbio verificabile d’ufficio circa l’abilitazione di un difensore al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, il giudice può disporre un’apposita verifica istruttoria presso il Consiglio Nazionale Forense e il competente Consiglio dell’Ordine prima di decidere sulle conseguenze processuali.
  • Se una questione relativa alla regolare costituzione tecnica della parte può incidere sulle determinazioni di rito, il giudice può riservare ogni decisione processuale, di merito e sulle spese fino all’acquisizione della certificazione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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