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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-627/22

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2023. — Vi.ni.ca. Srl - soc. agr. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo agricolavinica. Le Colline di Ripa – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VENICA – Motivo di nullità relativa – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. — Causa T-627/22

Giurisprudenza europea62022TJ0627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato nullo il marchio figurativo "agricolavinica. Le Colline di Ripa" per conflitto con il marchio anteriore VENICA. Ha ritenuto che, nonostante l’identità dei prodotti e la distintività media del marchio anteriore, il segno contestato presenti differenze sufficienti e che la commissione di ricorso avesse erroneamente valutato gli elementi distintivi e il rischio di confusione. La richiesta di riforma è stata respinta perché il Tribunale non può sostituirsi all’EUIPO su profili di valutazione non ancora esaminati.

Nullità di un marchio UE figurativo per assenza di rischio di confusione con il marchio anteriore denominativo VENICA nel settore vinicolo.

La questione giuridica

Se, in un procedimento di nullità ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il marchio figurativo contestato "agricolavinica. Le Colline di Ripa" generi un rischio di confusione con il marchio denominativo anteriore VENICA per prodotti identici della classe 33, tenuto conto del pubblico di riferimento, del carattere distintivo degli elementi del segno e del confronto visivo, fonetico e concettuale.

Principio di diritto

Nel giudizio di nullità fondato sull’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), e sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, il Tribunale ha annullato la decisione dell’EUIPO perché la commissione di ricorso aveva erroneamente individuato l’elemento maggiormente distintivo del marchio contestato, aveva sovrastimato la somiglianza visiva e fonetica con il marchio anteriore e, nel complesso, aveva erroneamente ravvisato un rischio di confusione. Pur essendo i prodotti identici e il marchio anteriore dotato di distintività intrinseca media, il segno contestato è stato ritenuto nel complesso sufficientemente diverso da escludere che il pubblico italiano medio possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate; la domanda di riforma è stata invece respinta perché avrebbe richiesto una valutazione non ancora compiuta dalla commissione di ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi

Nullità del marchio UE figurativo "agricolavinica. Le Colline di Ripa" per conflitto con VENICA

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea. La controversia concerne il settore vinicolo e l’applicazione delle regole sul rischio di confusione tra un marchio figurativo contestato e un marchio denominativo anteriore.

Fatti e procedimento

La società Vi.ni.ca. Srl - soc. agr. impugnava la decisione dell’EUIPO dell’11 luglio 2022 che aveva confermato la nullità del proprio marchio figurativo, registrato per vini e altre bevande alcoliche della classe 33. La domanda di nullità era stata proposta dalla società Venica & Venica di Gianni e Giorgio Venica Ss soc. agr., titolare del marchio anteriore denominativo VENICA, registrato per "bevande alcoliche (tranne le birre)".

La divisione di annullamento aveva accolto la domanda di nullità; la commissione di ricorso aveva poi respinto l’impugnazione della ricorrente, ritenendo sussistente un rischio di confusione tra i marchi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, richiamato dall’articolo 60, paragrafo 1, lettera a).

Quadro normativo e criteri applicati

Il Tribunale ricorda che il marchio UE è dichiarato nullo se, a causa dell’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende anche il rischio di associazione e va valutato globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti.

Il giudice richiama inoltre la giurisprudenza consolidata secondo cui:

  • il consumatore medio è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto;
  • i segni vanno confrontati nell’impressione complessiva, con attenzione agli elementi distintivi e dominanti;
  • il confronto visivo, fonetico e concettuale deve essere effettuato nel suo insieme, senza scomporre artificiosamente il segno complesso.

Pubblico di riferimento

La ricorrente sosteneva che i vini biologici e quelli non biologici si rivolgessero a pubblici diversi. Il Tribunale respinge tale impostazione, rilevando che nel procedimento di nullità l’EUIPO deve attenersi all’elenco dei prodotti come registrato nella domanda, salvo modifiche, e che il marchio contestato non era registrato per vini biologici.

Il pubblico di riferimento è quindi individuato nel grande pubblico dell’Unione europea, con attenzione media, e l’analisi viene limitata alla percezione della parte di pubblico di lingua italiana, come fatto dall’EUIPO.

Confronto dei prodotti

Il Tribunale conferma che i prodotti sono identici: i vini indicati dal marchio contestato rientrano nella più ampia categoria "bevande alcoliche (tranne le birre)" coperta dal marchio anteriore. Viene richiamato il principio secondo cui, quando i prodotti del marchio anteriore includono quelli del marchio contestato, i prodotti si considerano identici.

Esame del marchio contestato: elementi dominanti e distintivi

Il punto centrale della decisione riguarda la valutazione del segno contestato. La commissione di ricorso aveva ritenuto dominante l’elemento "agricolavinica" ma, al suo interno, aveva attribuito all’elemento "vinica" il carattere maggiormente distintivo.

Il Tribunale non segue tale conclusione. Osserva che:

  • il segno complesso contiene elementi denominativi e figurativi, ma gli elementi figurativi sono decorativi e secondari;
  • l’espressione "le colline di ripa" ha carattere descrittivo/geografico;
  • l’elemento "agricolavinica", pur essendo un neologismo, viene percepito come composto da "agricola" e "vinica".

Tuttavia, diversamente dalla commissione di ricorso, il Tribunale ritiene che l’intero elemento "agricolavinica" abbia il maggior peso distintivo nel segno, perché "agricola" richiama l’agricoltura e "vinica" è intesa come allusione ai vini. Le due componenti presentano quindi, nel loro insieme, un carattere distintivo debole ma non sono riducibili a una sola parte più distintiva dell’altra.

Somiglianza visiva

Sul piano visivo, il Tribunale constata che i segni condividono cinque lettere nella stessa sequenza, ma differiscono per struttura complessiva, lunghezza e presenza di elementi figurativi nel marchio contestato. Poiché gli elementi grafici non sono trascurabili, essi accentuano le differenze.

Il Tribunale conclude che la somiglianza visiva è soltanto tenue e che la commissione di ricorso ha erroneamente parlato di somiglianza inferiore alla media.

Somiglianza fonetica

Sul piano fonetico, il Tribunale osserva che il pubblico di riferimento tenderà a non pronunciare l’espressione secondaria "le colline di ripa" e si concentrerà sull’elemento "agricolavinica". Anche in questo caso, il confronto va dunque tra "agricolavinica" e "VENICA".

Pur riconoscendo alcune coincidenze finali, il Tribunale rileva che:

  • l’elemento contestato è molto più lungo;
  • la differenza tra le vocali "e" e "i" non è trascurabile;
  • ritmo e struttura sillabica sono diversi.

La somiglianza fonetica è quindi debole, e anche in questo caso la commissione di ricorso ha sovrastimato il grado di affinità, qualificandolo come inferiore alla media.

Somiglianza concettuale

La conclusione della commissione di ricorso sull’assenza di somiglianza concettuale viene confermata e non è contestata in modo decisivo dalle parti.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale osserva che l’identità dei prodotti e la distintività media del marchio anteriore non bastano, nel caso concreto, a compensare il debole grado di somiglianza tra i segni e l’assenza di somiglianza concettuale.

Il giudice censura inoltre l’errore della commissione di ricorso nel ritenere che il pubblico sarebbe portato a chiamare il prodotto contestato semplicemente "vinica": nel settore vinicolo, il pubblico identifica il vino attraverso il nome del segno, qui rappresentato da "agricolavinica" nel suo insieme. Inoltre, la rilevanza del dato fonetico è particolarmente forte nel settore, poiché i vini sono spesso ordinati a voce in bar e ristoranti.

Il Tribunale conclude quindi che i segni, considerati globalmente, sono diversi e che non sussiste alcun rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Dispositivo e domanda di riforma

Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. La domanda di riforma viene invece respinta, perché il Tribunale non può sostituirsi all’EUIPO su una valutazione che la commissione di ricorso non ha effettuato per il pubblico non italofono o per l’intero territorio dell’Unione. L’EUIPO, rimasto soccombente, è condannato alle spese.

Principio affermato

In un procedimento di nullità per rischio di confusione, il giudizio va condotto sulla base dei prodotti come registrati e dell’impressione complessiva dei segni; se il marchio contestato, pur contenendo elementi in parte descrittivi, mantiene una propria unità distintiva e differisce in modo apprezzabile dal marchio anteriore sul piano visivo e fonetico, non può ritenersi sussistente il rischio di confusione anche in presenza di prodotti identici e di un marchio anteriore dotato di distintività media.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeanullità del marchiorischio di confusionesettore vitivinicoloprocedimento dinanzi all'euipo

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