Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-764/22

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 6 December 2023. — bet365 Group Ltd v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for EU figurative mark bet365 – Absolute ground for refusal – Descriptive character – Article 7(1)(c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-764/22

Giurisprudenza europea62022TJ0764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla in parte la decisione dell’EUIPO che aveva rifiutato la registrazione del marchio figurativo "bet365". Ritiene che il segno sia descrittivo per una serie di prodotti e servizi legati direttamente al betting, ma non per talune voci di classi 16, 35 e 42, rispetto alle quali manca un collegamento diretto e specifico con le scommesse. Gli elementi grafici del segno sono considerati meri elementi decorativi, insufficienti a conferire distintività autonoma.

Marchio figurativo UE "bet365": annullamento parziale del rifiuto per carattere descrittivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se il segno figurativo "bet365" sia descrittivo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, per i prodotti e servizi rivendicati; in particolare, se il termine sia percepito come riferimento a scommesse ogni giorno dell’anno e se gli elementi figurativi bastino a conferire capacità distintiva. In via subordinata, se il segno sia comunque privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Principio di diritto

Un marchio figurativo composto dal termine "bet365" e da semplici elementi grafici è descrittivo per i prodotti e servizi per i quali il pubblico pertinente lo percepisce immediatamente come indicazione di scommesse disponibili ogni giorno dell’anno, e i meri elementi cromatici, tipografici e geometrici standard non sono idonei a eliminare tale messaggio descrittivo. Tuttavia, il rifiuto per descrittività non può estendersi a prodotti e servizi rispetto ai quali non esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con il settore delle scommesse: per tali voci la decisione dell’EUIPO va annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001

Marchio figurativo UE "bet365": carattere descrittivo e limiti del rifiuto di registrazione

Il Tribunale, sesta sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da bet365 Group Ltd contro una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto della domanda di marchio dell’Unione europea per il segno figurativo "bet365". La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

La domanda di registrazione, presentata il 27 maggio 2022, riguardava un segno figurativo composto dalla parola "bet365" su sfondo rettangolare verde, con "bet" in bianco e "365" in giallo. Il marchio era rivendicato per numerosi prodotti e servizi in classi 9, 16, 28, 35, 36, 38, 41 e 42. L’esaminatore aveva respinto la domanda per difetto di carattere distintivo e per descrittività; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), ritenendo il segno descrittivo, almeno per il pubblico anglofono dell’Unione.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorrente contestava essenzialmente quattro profili della valutazione di descrittività:

  • mancata valutazione del segno nel suo insieme;
  • errata interpretazione dell’espressione "bet365";
  • sottovalutazione degli elementi figurativi e cromatici;
  • inesistenza di un nesso descrittivo rispetto a una parte dei prodotti e servizi rivendicati. In via derivata veniva dedotto anche il difetto di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni composti esclusivamente da indicazioni che possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o servizi, nonché il paragrafo 2, che rende applicabile il divieto anche se il motivo di rifiuto sussiste solo in una parte dell’Unione. Ricorda inoltre che un segno è descrittivo solo se sussiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti o servizi, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione del bene o di una sua caratteristica.

Pubblico di riferimento

Il Tribunale conferma l’impostazione della commissione di ricorso: il pubblico pertinente è composto sia dal pubblico generale sia da un pubblico professionale, con un livello di attenzione da medio ad elevato. Poiché il segno è formato da parole inglesi, occorre considerare il pubblico anglofono dell’Unione; ai fini del rifiuto basta che il motivo di non registrabilità ricorra in una parte dell’Unione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2.

Esame del segno nel suo insieme

Il Tribunale respinge la censura secondo cui la commissione di ricorso avrebbe esaminato il segno solo per singoli elementi. Dalla decisione amministrativa risulta, invece, che sono stati valutati separatamente il termine "bet", il numero "365", la loro combinazione e gli elementi figurativi (colore, carattere e sfondo). La valutazione complessiva ha condotto alla conclusione che il pubblico percepirebbe il segno come riferimento a scommesse effettuabili ogni giorno dell’anno.

Significato dell’espressione "bet365"

Il Tribunale osserva che "bet" significa scommettere e che "365" viene normalmente associato ai giorni dell’anno. L’espressione non presenta anomalia linguistica, ambiguità o particolare profondità semantica: il pubblico la percepirà come semplice giustapposizione di un verbo e di un numero comunemente associato alla durata di un anno. È irrilevante che il numero 365 possa avere, in astratto, altri significati, poiché è sufficiente che almeno uno dei significati possibili sia descrittivo. La precedente registrazione in altri ordinamenti non vincola l’EUIPO, data l’autonomia del sistema del marchio UE.

Ruolo degli elementi figurativi

Secondo il Tribunale, i tre colori, il carattere tipografico e il rettangolo verde sono elementi grafici standard, percepibili come decorativi e non idonei a distogliere il pubblico dal messaggio descrittivo trasmesso dalla parte verbale. I colori non hanno caratteristiche particolarmente insolite o memorabili; la semplice combinazione cromatica non basta a rendere il segno distintivo. Ne consegue che gli elementi figurativi non modificano la percezione complessiva del marchio in modo sufficiente a superare il motivo di rifiuto.

Nesso descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rivendicati

Il Tribunale distingue tra le diverse classi di prodotti e servizi:

  • per le classi 9, 28, 36, 38 e 41, nonché per il servizio di "sponsorship search" della classe 35, il segno è descrittivo, poiché il pubblico lo percepisce come indicazione di beni e servizi che consentono o riguardano scommesse ogni giorno dell’anno;
  • per talune voci della classe 16, per vari servizi della classe 35 e per i servizi della classe 42, non sussiste invece un nesso sufficientemente diretto e specifico con il settore delle scommesse. Il Tribunale precisa che, per integrare la descrittività, la caratteristica evocata dal segno deve essere oggettiva, intrinseca e inerente alla natura del prodotto o servizio. I beni e servizi delle classi 16, 35 e 42 indicati nella decisione possono essere offerti in molti settori diversi e non presentano il gioco d’azzardo come caratteristica intrinseca.

Decisione e dispositivo

Il primo motivo è accolto solo in parte: la decisione della commissione di ricorso viene annullata limitatamente a "printed matter and printed publications; magazines, manuals, newsletters, instructional and teaching material; calendars; tickets; printed cards" in classe 16, a "advertising; business management; business administration; office functions; on-line data processing services; economic forecasting; opinion polling; marketing research; modelling for advertising or sales promotion" in classe 35 e a "computer advisory, consultancy and design services, leasing, rental and hire of computer software, computer programming" in classe 42. Per il resto, il ricorso è respinto. Poiché il primo motivo è sufficiente per l’annullamento parziale, il Tribunale non esamina nel merito il secondo motivo relativo all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b). Le spese sono compensate, essendo entrambe le parti risultate parzialmente soccombenti.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la descrittività va valutata in funzione della percezione del pubblico pertinente e del rapporto diretto e specifico tra segno e prodotti/servizi;
  • per i marchi composti, il segno va considerato nel suo insieme, ma ciò non impedisce di riconoscere descrittività alla combinazione di elementi individualmente descrittivi;
  • elementi grafici standard, non particolarmente originali o memorabili, non sono di regola sufficienti a neutralizzare un significato descrittivo del componente verbale;
  • l’EUIPO deve motivare il rifiuto con riferimento alle singole categorie di prodotti e servizi, salvo che sussista un nesso sufficientemente omogeneo da giustificare una motivazione generale.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeacarattere descrittivocarattere distintivodiritto dei segni distintivi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.