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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-48/22

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 6 dicembre 2023. — Repubblica ceca contro Commissione europea. — FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Procedura di verifica di conformità – Agricoltore in attività – Prati permanenti – Campione di controllo – Pagamenti indebiti – Presentazione tardiva della domanda – Disciplina finanziaria – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento – Proporzionalità. — Causa T-48/22

Giurisprudenza europea62022TJ0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto solo in parte il ricorso della Repubblica ceca contro una decisione della Commissione in materia FEAGA/FEASR. Ha respinto le censure principali sui controlli dello status di agricoltore in attività, sui prati permanenti, sulla domanda tardiva e sulla disciplina finanziaria, ma ha annullato due componenti della rettifica: quella relativa alla selezione del campione di controllo standard e quella relativa al recupero dei pagamenti indebiti nel regime RPUS. La sentenza chiarisce in particolare i limiti dell’onere probatorio della Commissione e la portata degli obblighi nazionali di controllo e recupero.

Annullamento parziale di una rettifica finanziaria FEAGA/FEASR per carenze nei controlli PAC, limitatamente alla selezione del campione di controllo standard e al recupero dei pagamenti indebiti nel regime RPUS.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia legittimamente escluso dal finanziamento UE talune spese per presunte irregolarità nei controlli nazionali relativi: allo status di agricoltore in attività; all’identificazione dei prati permanenti; alla selezione del campione di controllo standard e di follow-up; al recupero dei pagamenti indebiti; alla presentazione tardiva delle domande; e alla disciplina finanziaria, nonché se le rettifiche forfettarie applicate fossero proporzionate e adeguatamente motivate.

Principio di diritto

Nel procedimento di liquidazione dei conti FEAGA/FEASR la Commissione può applicare rettifiche forfettarie quando lo Stato membro non fornisce, nei termini e con precisione sufficiente, gli elementi necessari per quantificare il danno; tuttavia la rettifica deve restare ancorata a una non conformità effettivamente dimostrata e a un dubbio serio e ragionevole. Nel caso concreto, il Tribunale ha confermato la legittimità delle censure relative allo status di agricoltore in attività, ai prati permanenti, alla presentazione tardiva della domanda e alla disciplina finanziaria, ma ha annullato la rettifica per la selezione del campione di controllo standard perché la Commissione non ha provato in modo sufficiente che il danno del 2017 si fosse verificato anche nel 2015-2016, e ha annullato la rettifica per il recupero dei pagamenti indebiti nel regime RPUS perché il diritto UE citato non imponeva un controllo retroattivo dell’ammissibilità delle superfici negli anni precedenti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 52 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
  • Regolamento delegato (UE) n. 907/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1394
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2073
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848
  • Regolamento (UE) 2017/2393
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
  • Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
  • Articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Articolo 63 del regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
  • Articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Articolo 33 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Rettifica finanziaria FEAGA/FEASR contro la Repubblica ceca

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica ceca contro la decisione di esecuzione (UE) 2021/2020 della Commissione, nella parte in cui imponeva una rettifica finanziaria per spese sostenute negli esercizi 2015-2017 a titolo FEAGA e FEASR. Il Tribunale esamina varie presunte carenze del sistema ceco di controlli PAC e la legittimità delle correzioni finanziarie applicate.

Contesto fattuale e procedimento di verifica di conformità

La Commissione aveva svolto un’indagine di conformità e un successivo follow-up sulla base dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. L’indagine aveva riguardato, tra l’altro, lo status di agricoltore in attività, l’identificazione dei prati permanenti, la selezione del campione di controllo, il recupero dei pagamenti indebiti e la presentazione tardiva delle domande. Con la decisione impugnata la Commissione aveva imposto una rettifica finanziaria complessiva di EUR 44.098.570,70.

Status di agricoltore in attività

Sul primo motivo, il Tribunale conferma che la Repubblica ceca ha violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. In particolare, non era consentito usare un solo criterio per dimostrare due condizioni distinte previste dall’articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, lettere b) e c), poiché ciò svuotava di contenuto una delle tre possibilità previste dal legislatore UE per superare la presunzione di esclusione. Inoltre, il Tribunale interpreta l’espressione "associazioni di persone fisiche o giuridiche" in modo tale da ricomprendere anche società collegate facenti parte della stessa organizzazione, così da evitare aggiramenti della disciplina. La rettifica forfettaria del 5% sul 10% delle spese è ritenuta proporzionata, poiché la non conformità riguardava un controllo essenziale e lo Stato membro non aveva fornito dati sufficienti per quantificare il danno in modo preciso.

Prati permanenti e informazione tardiva nel follow-up

Sul secondo motivo, il Tribunale respinge la tesi secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto, nell’indagine originaria, dei risultati dell’indagine di follow-up che avevano escluso la violazione relativa all’identificazione dei prati permanenti. Le informazioni decisive erano state trasmesse solo dopo le conclusioni preliminari, e l’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 908/2014 consente la presa in considerazione tardiva solo se ricorrono cumulativamente due condizioni: necessità di evitare una sovrastima del danno e giustificazione del ritardo da fattori esterni. Nel caso concreto, la prima condizione era soddisfatta, ma non la seconda, perché i dati erano già disponibili durante l’indagine e avrebbero dovuto essere comunicati nei termini. Il Tribunale esclude anche la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e dell’articolo 296 TFUE, poiché il verbale del follow-up non costituiva una assicurazione precisa e definitiva della Commissione.

Selezione del campione di controllo standard

Sul terzo motivo, il Tribunale distingue i controlli standard dai controlli di follow-up in loco: i secondi sono controlli aggiuntivi, mirati a verificare eventuali recidive dopo una sanzione amministrativa ridotta. Su questo punto il Tribunale conferma che la Repubblica ceca ha applicato erroneamente i criteri di selezione, ma annulla la rettifica finanziaria di EUR 18.833,24 perché la Commissione non ha dimostrato, con un dubbio serio e ragionevole suffragato da elementi concreti, che l’errore verificatosi nel 2017 si fosse replicato anche nel 2015 e nel 2016. Il riferimento al regime di prescrizione del regolamento n. 2988/95, e successivamente agli articoli 63 del regolamento n. 1306/2013 e 7 del regolamento di esecuzione n. 809/2014, non basta a fondare retroattivamente il calcolo della rettifica.

Recupero dei pagamenti indebiti

Sul quarto motivo, il Tribunale accoglie la censura relativa al regime RPUS e annulla la rettifica di EUR 17.855.884,41. Il diritto UE invocato dalla Commissione non imponeva agli Stati membri un obbligo di verificare retroattivamente se una superficie non ammissibile in un determinato anno lo fosse stata anche negli anni precedenti; gli articoli 63 del regolamento n. 1306/2013 e 7 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 disciplinano il recupero dei pagamenti indebiti, ma non fondano un dovere di ricostruzione storica generalizzata dell’ammissibilità. Le rettifiche relative a inverdimento e RGA vengono invece considerate assorbite dalla censura sui prati permanenti.

Presentazione tardiva della domanda

Sul quinto motivo, il Tribunale conferma che le domande presentate online senza firma elettronica, poi sottoscritte di persona solo dopo il termine, erano tardive ai fini dell’articolo 13 del regolamento n. 640/2014. La firma autografa non era una mera formalità di autenticazione, ma un elemento essenziale per l’ammissibilità della domanda ai sensi dell’articolo 72 del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 809/2014. Ne deriva la legittimità della riduzione dell’1% applicata dalla Commissione.

Disciplina finanziaria

Sul sesto motivo, il Tribunale respinge la contestazione della rettifica forfettaria del 2% applicata sugli stanziamenti rimborsati nell’ambito della disciplina finanziaria. La Repubblica ceca non aveva fornito informazioni sufficienti per distinguere, all’interno della voce di bilancio unica, la parte riferibile al singolo regime contestato; perciò la Commissione poteva applicare una rettifica unica e forfettaria. Il Tribunale precisa inoltre che non esiste un automatismo tra l’annullamento di una rettifica relativa a un regime di aiuto e l’annullamento corrispondente della rettifica sulla disciplina finanziaria, poiché quest’ultima dipende anche dalle modalità di rimborso e dalle informazioni disponibili.

Dispositivo e portata pratica

La decisione impugnata è annullata solo per due importi: EUR 18.833,24 per la selezione del campione di controllo standard e EUR 17.855.884,41 per il recupero dei pagamenti indebiti nel regime RPUS. Il ricorso è respinto per il resto e le spese sono compensate, con ciascuna parte che sopporta le proprie. La sentenza è rilevante per i professionisti perché delimita con precisione il potere della Commissione nelle rettifiche FEAGA/FEASR e rafforza l’idea che, in materia di controlli PAC, il rigore probatorio e la tempestività delle informazioni fornite dallo Stato membro sono decisivi.

Come è indicizzato

Materiefeaga e feasrcontrolli della pacrettifiche finanziarieagricoltore in attivitàrecupero pagamenti indebiti

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