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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-451/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2023. — Granducato di Lussemburgo e a. contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Decisioni fiscali anticipate (tax ruling) adottate da uno Stato membro – Aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero di tale aiuto – Nozione di “vantaggio” – Determinazione del quadro di riferimento – Imposizione fiscale “normale” secondo il diritto nazionale – Controllo della Corte dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto nazionale da parte del Tribunale dell’Unione europea – Fiscalità diretta – Interpretazione restrittiva – Poteri della Commissione europea – Obbligo di motivazione – Qualificazione giuridica dei fatti – Nozione di “abuso di diritto” – Valutazione ex ante da parte dell’amministrazione tributaria dello Stato membro di cui trattasi – Principio della certezza del diritto. — Cause riunite C-451/21 P e C-454/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione sugli Engie tax ruling lussemburghesi. Ha ritenuto che la Commissione avesse definito in modo errato il quadro di riferimento fiscale e che non avesse dimostrato, secondo i criteri richiesti, la selettività del presunto aiuto. La Corte ha anche affermato che, in presenza di una norma antiabuso generale, la Commissione deve confrontarsi con la prassi amministrativa e giurisprudenziale nazionale pertinente.

Aiuti di Stato e tax ruling lussemburghesi: la Corte annulla la decisione della Commissione perché il vantaggio selettivo è stato accertato sulla base di un quadro di riferimento fiscale definito in modo erroneo e senza adeguato riscontro nella prassi nazionale.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia correttamente confermato la decisione della Commissione che qualificava come aiuti di Stato i tax ruling lussemburghesi relativi ai meccanismi ZORA, in particolare: (i) se il quadro di riferimento potesse essere limitato agli articoli 164 e 166 della LIR o esteso all’articolo 6 della legge di adeguamento fiscale; (ii) se la Commissione potesse dedurre un vantaggio selettivo da un’interpretazione del diritto nazionale non conforme al suo tenore letterale e/o alla prassi amministrativa nazionale; (iii) se il Tribunale avesse rispettato i limiti del controllo giurisdizionale in materia di imposte dirette e di aiuti di Stato.

Principio di diritto

In materia di aiuti di Stato fiscali, la Commissione deve individuare il quadro di riferimento sulla base del solo diritto nazionale applicabile, accettando in linea di principio l’interpretazione dello Stato membro se compatibile con il testo della norma, salvo prova di una diversa interpretazione prevalente nella giurisprudenza o nella prassi amministrativa nazionale; inoltre, quando invoca una norma antiabuso generale per fondare la selettività, deve dimostrare che la mancata applicazione di tale norma nei tax ruling si discosta dalla prassi o giurisprudenza nazionali. Nel caso di specie la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione, ritenendo erronea la definizione del quadro di riferimento e viziata l’analisi del vantaggio selettivo.

Norme richiamate

  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 164 della LIR
  • Articolo 166 della LIR
  • Articolo 22 bis della LIR
  • Articolo 6 della legge di adeguamento fiscale del 16 ottobre 1934

Aiuti di Stato e tax ruling lussemburghesi nel gruppo Engie

La pronuncia riguarda due impugnazioni contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione sul caso Engie-Lussemburgo. La controversia concerneva meccanismi di finanziamento infragruppo basati su prestiti ZORA, tax ruling lussemburghesi ed esenzione dei redditi da partecipazioni, in relazione all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Fatti e procedimento amministrativo

Il gruppo Engie aveva predisposto due strutture analoghe: una relativa al trasferimento di attività della LNG Trading alla LNG Supply, l’altra al trasferimento delle attività di tesoreria e finanziamento della CEF alla GSTM. In entrambe, una società figlia finanziava l’acquisto delle attività mediante un prestito ZORA sottoscritto da un’intermediaria del gruppo, mentre una holding forniva i fondi tramite un contratto a termine prepagato; alla scadenza, il prestito era convertito in azioni, con effetto economico legato agli accrescimenti sul prestito ZORA.

La Commissione, dopo aver avviato il procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, adottò la decisione 2019/421, ritenendo che il Lussemburgo avesse concesso un vantaggio selettivo incompatibile con il mercato interno. Secondo la Commissione, il vantaggio consisteva nella combinazione fra deduzione degli accrescimenti sul prestito ZORA a livello delle società figlie e esenzione dei corrispondenti redditi da partecipazioni a livello delle holding, con ulteriore richiamo, in subordine, all’articolo 6 della legge di adeguamento fiscale in materia di abuso di diritto.

Motivazione della Commissione e sentenza del Tribunale

La Commissione aveva sviluppato più percorsi argomentativi: un quadro di riferimento ampio, riferito al sistema lussemburghese di imposizione delle società; un quadro di riferimento più ristretto, limitato agli articoli 164 e 166 della LIR; e, in subordine, il richiamo all’articolo 6 della legge di adeguamento fiscale. Il Tribunale aveva respinto i ricorsi di annullamento, ritenendo che il quadro di riferimento fosse correttamente delimitato e che la Commissione avesse dimostrato un vantaggio selettivo.

Questioni esaminate in impugnazione

Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno contestato soprattutto due profili:

  • la corretta delimitazione del quadro di riferimento fiscale, in particolare il nesso tra articoli 164 e 166 della LIR;
  • la possibilità di fondare la selettività sulla mancata applicazione dell’articolo 6 della legge di adeguamento fiscale senza considerare la prassi amministrativa nazionale.

La Commissione ha eccepito l’irricevibilità di alcune censure, ma la Corte ha chiarito che è ricevibile in impugnazione la contestazione della delimitazione del quadro di riferimento e dell’interpretazione delle norme nazionali rilevanti, perché ciò incide sulla corretta applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Principi sulla determinazione del quadro di riferimento

La Corte ha ribadito che, in materia fiscale, la selettività deve essere valutata rispetto a un’imposizione fiscale "normale", individuata a partire dal solo diritto nazionale applicabile. Spetta allo Stato membro definire le caratteristiche costitutive dell’imposta, comprese base imponibile ed esenzioni, nell’esercizio della propria autonomia fiscale.

La Commissione deve in linea di principio accettare l’interpretazione nazionale fornita dallo Stato membro nel contraddittorio, purché compatibile con il testo della norma. Può discostarsene solo se dimostra, con elementi attendibili e concordanti, che nella giurisprudenza o nella prassi amministrativa nazionale prevale un’altra interpretazione.

Errore sul rapporto tra articoli 164 e 166 della LIR

La Corte ha censurato l’analisi con cui Commissione e Tribunale avevano dedotto un nesso di condizionalità fra l’articolo 164 e l’articolo 166 della LIR, tale per cui l’esenzione dei redditi da partecipazioni a livello della holding sarebbe stata subordinata alla previa imposizione degli utili a livello della società figlia.

Secondo la Corte:

  • l’articolo 166 della LIR non contiene formalmente una simile condizione;
  • la lettera del 31 gennaio 2018 del Lussemburgo era stata letta dal Tribunale in modo non corretto e fuori contesto;
  • il parere del Conseil d’État del 1965 non dimostrava che l’articolo 166 mirasse a evitare ogni ipotesi di doppia mancata imposizione.

Ne deriva che il Tribunale aveva confermato un’interpretazione del diritto nazionale viziata da errore di diritto e snaturamento dei fatti.

Errore sul ricorso all’articolo 6 della legge di adeguamento fiscale

La Corte ha poi censurato anche il ragionamento relativo all’abuso di diritto. Ha affermato che una norma antiabuso generale, per sua natura molto ampia e applicabile a contesti diversi, può essere presa a parametro per la selettività solo se la Commissione dimostra che la sua mancata applicazione nei tax ruling si discosta dalla giurisprudenza o dalla prassi amministrativa nazionale.

Il Tribunale aveva invece ritenuto non necessario considerare la prassi amministrativa perché la norma non presentava difficoltà interpretative. La Corte ha ritenuto ciò erroneo: la selettività non può essere affermata senza verificare se l’amministrazione lussemburghese si sia discostata dal proprio modo consolidato di applicare la disposizione antiabuso in casi comparabili.

Decisione della Corte sulle impugnazioni

Accolti i primi due motivi delle impugnazioni, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale. Poiché lo stato degli atti lo consentiva, ha deciso definitivamente nel merito, annullando anche la decisione della Commissione.

Effetti e spese

La Corte ha condannato la Commissione alle spese relative alle impugnazioni e al primo grado. La pronuncia esclude, nel caso di specie, che i tax ruling lussemburghesi del gruppo Engie potessero essere qualificati come aiuti di Stato sulla base dell’analisi svolta dalla Commissione.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statofiscalità direttatax rulingselettività fiscalerecupero degli aiuti

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