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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-287/23

Order of the General Court (Fourth Chamber) of 6 December 2023. — Birių Krovinių Terminalas UAB v Council of the European Union. — Action for annulment – Common foreign and security policy – Restrictive measures taken having regard to the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine – Prohibition on the purchase, import or transfer of potash from Belarus – Prevention of the transit of potash from Belarus via the territory of Lithuania – Time limit for initiating proceedings – Inadmissibility. — Case T-287/23

Giurisprudenza europea62023TO0287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come inammissibile il ricorso di Birių Krovinių Terminalas UAB contro alcune disposizioni delle misure restrittive UE relative alla Bielorussia e al potassio. La domanda è stata proposta un giorno oltre il termine, poiché il calcolo corretto decorreva dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza recente della Corte di giustizia che conferma tale metodo di computo.

Inammissibilità per tardività del ricorso di annullamento contro le misure restrittive UE relative al divieto di importazione, acquisto, trasferimento e transito del potassio dalla Bielorussia.

La questione giuridica

Se il ricorso ex articolo 263 TFUE avverso le modifiche alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia fosse stato proposto entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell’atto, calcolato secondo gli articoli 58 e 59 del regolamento di procedura del Tribunale, e quindi se l’azione fosse ricevibile o manifestamente tardiva.

Principio di diritto

Il ricorso di annullamento è irricevibile quando è proposto oltre il termine risultante dall’articolo 263 TFUE, calcolato, se l’atto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale, dal quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 59 del regolamento di procedura, con aggiunta del termine di distanza di 10 giorni ex articolo 60; non è quindi corretto far decorrere il termine dal quindicesimo giorno, e un errore sul punto non è scusabile in presenza di una disciplina chiara. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato il ricorso manifestamente tardivo e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 58 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione 2012/642/PESC del Consiglio
  • Decisione (PESC) 2023/421 del Consiglio
  • Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio

Inammissibilità per tardività del ricorso contro le misure restrittive sulla Bielorussia

Il Tribunale dell’Unione europea, quarta sezione, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Birių Krovinių Terminalas UAB avverso disposizioni della decisione e del regolamento relativi alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui vietano l’acquisto, l’importazione, il trasferimento e il transito del potassio proveniente dalla Bielorussia. Il procedimento è stato deciso con ordinanza in via preliminare sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

Parti e oggetto del contendere

La ricorrente è una società stabilita a Klaipėda, in Lituania. Il convenuto è il Consiglio dell’Unione europea. È menzionata anche la Repubblica di Lituania quale interveniente, ma il Tribunale precisa che non vi è luogo a statuire sulla sua domanda di intervento. L’azione mirava all’annullamento dell’articolo 2, lettera g), punti 1 e 1 bis, della decisione 2012/642/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/421, nonché dell’articolo 1, lettera i), e dell’allegato VIII del regolamento n. 765/2006, come asseritamente modificati dalla medesima decisione.

Eccezione di irricevibilità e norme processuali applicate

Il Consiglio ha eccepito la tardività del ricorso. Il Tribunale richiama l’articolo 263, sesto comma, TFUE, secondo cui il ricorso di annullamento deve essere proposto entro due mesi dalla pubblicazione dell’atto impugnato; richiama inoltre gli articoli 58, 59 e 60 del regolamento di procedura, che disciplinano il computo del termine quando la decorrenza è collegata alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e prevedono l’estensione di 10 giorni per ragioni di distanza.

Computo del termine e ritardo nella proposizione del ricorso

La decisione 2023/421 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 27 febbraio 2023. Secondo il Tribunale, il termine ha iniziato a decorrere al termine del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione, cioè il 13 marzo 2023. Il termine di impugnazione è quindi scaduto il 23 maggio 2023, tenuto conto del termine di distanza di 10 giorni. Poiché il ricorso è stato depositato il 24 maggio 2023, esso è stato proposto fuori termine.

Rigetto dell’argomento della ricorrente sul dies a quo

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il termine dovrebbe decorrere dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione e non dalla fine del quattordicesimo giorno. Tale interpretazione viene qualificata come contraria al chiaro tenore dell’articolo 59 del regolamento di procedura. Il Tribunale osserva inoltre che la Corte di giustizia aveva già escluso espressamente questa tesi nell’ordinanza Grapevine v Commissione, C-139/23 P, richiamata quale precedente pertinente. Viene anche precisato che l’articolo 59 costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di procedura.

Errore non scusabile e conseguenze

Il Tribunale aggiunge che la disciplina applicabile non presenta difficoltà interpretative tali da giustificare un errore scusabile sulla decorrenza del termine. Di conseguenza, non può essere derogato il rigoroso rispetto delle regole sui termini processuali.

Dispositivo e spese

In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale condanna la parte soccombente, cioè la ricorrente, alle spese, conformemente alla domanda del Consiglio. Ai sensi dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, la Repubblica di Lituania sopporta le proprie spese relative alla domanda di intervento.

Principio affermato

Quando un atto dell’Unione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale, il termine per proporre ricorso di annullamento decorre dal termine del quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione, non dal quindicesimo giorno; il ricorso depositato dopo la scadenza del termine così calcolato è irricevibile.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepescricorso di annullamentotermini processualiammissibilità del ricorso

Testo integrale

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