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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22097/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (notaio)

La controversia

Una notaia era stata sottoposta a procedimento disciplinare a seguito di delibera del Consiglio notarile che aveva chiesto l'apertura del procedimento per sei contestazioni. La professionista aveva eccepito che il Presidente del Consiglio, che aveva partecipato alla discussione e al voto, avrebbe dovuto astenersi per conflitto di interessi, poiché due capi di incolpazione riguardavano atti da lui rogati e successivamente "corretti" dalla stessa notaia, con possibile discredito professionale e rischio di azioni risarcitorie anche nei suoi confronti. La Corte d'appello aveva accolto il reclamo e annullato la decisione disciplinare ritenendo che il conflitto contaminasse l'intera delibera di avvio del procedimento. Il Consiglio notarile ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 103 R.D. n. 1326/1914, dell'art. 6-bis L. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che la delibera era formalmente unica ma sostanzialmente scindibile, sicché l'astensione avrebbe dovuto operare solo per i capi di incolpazione direttamente coinvolgenti l'interesse del Presidente e non per gli altri; inoltre contestava l'applicazione al caso del principio di invalidità totale dell'atto adottato in violazione dell'obbligo di astensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato che la violazione dell'obbligo di astensione del componente del Consiglio notarile, portatore di un interesse personale confliggente, inficia la delibera di avvio del procedimento disciplinare e riverbera l'invalidità sugli atti successivi che su di essa si fondano. Ha valorizzato il carattere unitario della richiesta di apertura del procedimento, pur articolata in più contestazioni, osservando che i diversi capi erano stati cumulati in un'unica iniziativa disciplinare verso la stessa incolpata e che il frazionamento postumo del vizio per singoli capi sarebbe artificioso. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326

    "Non può alcuno dei componenti il Collegio od il Consiglio notarile prendere parte alle deliberazioni né assistere alle discussioni" nei casi di interesse proprio o di investigazione disciplinare in cui il membro abbia intervenuto come testimone o abbia fornito informazioni

    norma speciale sull'astensione dei componenti degli organi notarili; la sua violazione determina invalidità della delibera adottata in conflitto di interessi, con effetti che si propagano agli atti successivi fondati su di essa.

  • art. 6-bis L. 7 agosto 1990, n. 241

    il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti devono astenersi in caso di conflitto di interessi

    esprime un principio generale di imparzialità e terzietà dell'azione amministrativa, applicabile anche ai procedimenti disciplinari degli organi notarili.

  • art. 97 Cost.

    costituisce il fondamento costituzionale del dovere di imparzialità dell'amministrazione e del corretto esercizio del potere decisionale.

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato dalla corte territoriale per affermare che la valutazione dell'astensione va compiuta al momento in cui il procedimento è assegnato o quando il soggetto è chiamato a deliberare, secondo un giudizio ex ante.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il dovere di astensione opera ogni volta che il componente di un organo collegiale sia portatore di un interesse personale, anche solo potenzialmente idoneo a compromettere l'imparzialità della decisione.
  • Nelle procedure avviate con una delibera unitaria, la presenza di una o più contestazioni rientranti nel conflitto di interessi di un componente può imporre l'astensione sull'intera delibera, quando l'iniziativa sia stata formalmente e sostanzialmente assunta come atto unico verso la stessa persona.
  • La violazione dell'obbligo di astensione non si esaurisce in un vizio meramente interno o sanabile con il solo annullamento ministeriale, ma può determinare l'invalidità dell'atto presupposto e degli atti successivi che su di esso si fondano.
  • Il giudizio sull'astensione va compiuto ex ante, sulla base della situazione di potenziale conflitto esistente al momento della deliberazione, senza frammentare ex post il provvedimento in funzione dell'esito successivo dei singoli capi di incolpazione.
  • Quando la contestazione disciplinare è unitaria e cumulativa, non è consentito isolare selettivamente i soli capi non confliggenti per salvare la delibera; occorre verificare se il conflitto abbia potuto incidere sull'intera valutazione collegiale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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