Cassazione Civile, Sentenza n. 22007/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione, proposta ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti alla difensora di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Bologna aveva accolto l'opposizione ma, nel rideterminare le spese, aveva liquidato i compensi sulla base di un valore della causa pari al solo importo del compenso riconosciuto in primo grado (euro 1.026,00), senza includere spese generali, CPA e IVA; inoltre aveva liquidato i compensi senza riconoscere l'aumento previsto per il deposito telematico degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: 1) omessa motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sulla determinazione del valore della lite; 2) violazione degli artt. 10 c.p.c., 13 L. n. 247/2012 e 4 d.m. n. 55/2014, per avere escluso dal valore della causa le spese generali e gli accessori, con conseguente applicazione di uno scaglione tariffario inferiore; 3) omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'aumento dei compensi del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi: nel calcolo del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese vanno incluse le spese generali forfettarie, mentre non vanno computati CPA e IVA perché mere partite di giro destinate a soggetti diversi dal difensore; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi relativi alla liquidazione delle spese di lite e ha rinviato la causa al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica, affinché ridetermini le spese applicando i principi affermati, compreso il corretto valore della causa ai fini tariffari. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R. 115/2002"
norma richiamata quale base dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R. 115/2002"
norma richiamata quale rimedio per contestare il decreto di liquidazione dei compensi professionali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta di motivazione sulla determinazione del valore della lite integra il vizio dedotto dalla ricorrente.
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 10 c.p.c.
richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi.
art. 13 L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato in tema di determinazione dei compensi professionali forensi.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato come criterio di determinazione del compenso in relazione al valore della controversia.
art. 4, comma 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
invocato per l'aumento dei compensi in caso di atti telematici redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione.
art. 5, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
"nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma"
ai fini del valore della causa, si guarda di norma alla somma attribuita; nel caso concreto il valore va ricostruito includendo le spese generali forfettarie tra le componenti del decisum.
art. 5, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nozione di 'somma attribuita' debba includere anche gli accessori; la Corte accoglie solo in parte la tesi, includendo le spese generali ma escludendo CPA e IVA.
art. 2 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per affermare che le spese generali forfettarie sono voci accessorie, consequenziali e obbligatorie dovute in misura predeterminata dalla legge.
art. 91 c.p.c.
richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese a carico del soccombente.
art. 392 c.p.c.
richiamato in relazione al giudizio di rinvio successivo alla cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione dei compensi professionali, quando il valore della controversia dipende dalla "somma attribuita", devono essere incluse le spese generali forfettarie, in quanto accessorie, consequenziali e obbligatorie, mentre non rientrano nel valore della causa gli importi relativi a CPA e IVA, poiché costituiscono mere partite di giro destinate a soggetti diversi dal difensore.
- La determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere sorretta da motivazione, specie quando il giudice si discosta dal valore indicato dalla parte o quando la scelta del valore incide sullo scaglione tariffario applicabile.
- Laddove il ricorso investa la corretta determinazione dello scaglione tariffario e il relativo valore della causa, l'errore sul parametro di liquidazione comporta cassazione con rinvio per nuova regolazione delle spese.
- La censura relativa alla mancata applicazione dell'aumento dei compensi previsto per il deposito telematico può restare assorbita se la cassazione è già disposta per altra ragione che impone una nuova liquidazione complessiva delle spese.
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