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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22007/2026 del 27/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione, proposta ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti alla difensora di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Bologna aveva accolto l'opposizione ma, nel rideterminare le spese, aveva liquidato i compensi sulla base di un valore della causa pari al solo importo del compenso riconosciuto in primo grado (euro 1.026,00), senza includere spese generali, CPA e IVA; inoltre aveva liquidato i compensi senza riconoscere l'aumento previsto per il deposito telematico degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: 1) omessa motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sulla determinazione del valore della lite; 2) violazione degli artt. 10 c.p.c., 13 L. n. 247/2012 e 4 d.m. n. 55/2014, per avere escluso dal valore della causa le spese generali e gli accessori, con conseguente applicazione di uno scaglione tariffario inferiore; 3) omessa motivazione sulla mancata applicazione dell'aumento dei compensi del 30% ex art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014. La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi: nel calcolo del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese vanno incluse le spese generali forfettarie, mentre non vanno computati CPA e IVA perché mere partite di giro destinate a soggetti diversi dal difensore; il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato l'ordinanza impugnata limitatamente ai capi relativi alla liquidazione delle spese di lite e ha rinviato la causa al Tribunale di Bologna, in diversa persona fisica, affinché ridetermini le spese applicando i principi affermati, compreso il corretto valore della causa ai fini tariffari. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R. 115/2002"

    norma richiamata quale base dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    "ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R. 115/2002"

    norma richiamata quale rimedio per contestare il decreto di liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la mancanza assoluta di motivazione sulla determinazione del valore della lite integra il vizio dedotto dalla ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi.

  • art. 13 L. 31 dicembre 2012, n. 247

    richiamato in tema di determinazione dei compensi professionali forensi.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato come criterio di determinazione del compenso in relazione al valore della controversia.

  • art. 4, comma 1-bis, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    invocato per l'aumento dei compensi in caso di atti telematici redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione.

  • art. 5, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    "nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma"

    ai fini del valore della causa, si guarda di norma alla somma attribuita; nel caso concreto il valore va ricostruito includendo le spese generali forfettarie tra le componenti del decisum.

  • art. 5, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nozione di 'somma attribuita' debba includere anche gli accessori; la Corte accoglie solo in parte la tesi, includendo le spese generali ma escludendo CPA e IVA.

  • art. 2 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per affermare che le spese generali forfettarie sono voci accessorie, consequenziali e obbligatorie dovute in misura predeterminata dalla legge.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese a carico del soccombente.

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudizio di rinvio successivo alla cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di liquidazione dei compensi professionali, quando il valore della controversia dipende dalla "somma attribuita", devono essere incluse le spese generali forfettarie, in quanto accessorie, consequenziali e obbligatorie, mentre non rientrano nel valore della causa gli importi relativi a CPA e IVA, poiché costituiscono mere partite di giro destinate a soggetti diversi dal difensore.
  • La determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere sorretta da motivazione, specie quando il giudice si discosta dal valore indicato dalla parte o quando la scelta del valore incide sullo scaglione tariffario applicabile.
  • Laddove il ricorso investa la corretta determinazione dello scaglione tariffario e il relativo valore della causa, l'errore sul parametro di liquidazione comporta cassazione con rinvio per nuova regolazione delle spese.
  • La censura relativa alla mancata applicazione dell'aumento dei compensi previsto per il deposito telematico può restare assorbita se la cassazione è già disposta per altra ragione che impone una nuova liquidazione complessiva delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteRicorso per cassazione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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