Cassazione Civile, Sentenza n. 22023/2026 del 27/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condòmino)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per il pagamento di contributi condominiali. Il condòmino proponeva opposizione, parzialmente accolta in appello: il Tribunale rideterminava il credito residuo del condominio, revocava in parte il decreto e disponeva la restituzione di quanto pagato in eccedenza. In cassazione il condòmino deduceva, in sintesi: 1) difetto di rappresentanza sostanziale e processuale del condominio e necessità di autorizzazione assembleare; 2) erronea dichiarazione di inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di nuovi documenti prodotti in appello e omessa valutazione di documenti che avrebbero dimostrato l'inesattezza del consuntivo condominiale e un credito del ricorrente; 3) violazione delle regole sulla prova del credito condominiale, sul disconoscimento di scritture private e sulla validità del verbale assembleare, oltre che errata liquidazione delle spese di lite in misura superiore ai massimi tabellari rispetto al decisum. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e fondato il terzo limitatamente alla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi di ricorso, confermando: la legittimazione processuale dell'amministratore del condominio senza necessità di autorizzazione assembleare per la riscossione degli oneri; la correttezza del rilievo di non decisività/inutilizzabilità dei documenti prodotti in appello; la sufficienza, per il credito condominiale azionato in monitorio, della produzione dei verbali di approvazione delle spese, non essendo necessario il deposito della documentazione giustificativa quando la delibera non sia validamente impugnata nei modi previsti. Ha invece accolto il terzo motivo nella parte relativa alle spese, affermando che la liquidazione va commisurata al decisum e non può superare i parametri tabellari massimi senza adeguata motivazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione a tale profilo e la causa rinviata al Tribunale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
Richiamato nel motivo preliminare sul difetto di rappresentanza, ma ritenuto infondato perché l'amministratore del condominio ha legittimazione processuale per le controversie rientranti nelle sue attribuzioni.
art. 182 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di autorizzazione/rattifica assembleare; la Corte esclude che fosse necessaria per la resistenza del condominio nel giudizio di legittimità.
art. 345 c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis, vieta nuove produzioni documentali in appello salvo impossibilità non imputabile di deposito tempestivo in primo grado; la decisività del documento resta comunque decisiva ai fini del ricorso per cassazione.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su fatti non contestati; non quando si censura la mera valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a prova legale; non è censurabile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento se non nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 214 c.p.c.
Richiamato in relazione al disconoscimento di scritture private, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata per difetto di specificità e per mancata deduzione rituale nei gradi di merito.
art. 215 c.p.c.
Richiamato in tema di efficacia della scrittura privata disconosciuta; la Corte rileva l'inammissibilità della doglianza per mancata specificazione delle modalità e tempestività del disconoscimento.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Usato per censurare violazioni processuali; la Corte distingue tra errori denunciabili e mere contestazioni di merito non consentite in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni, documenti o mere questioni giuridiche.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato per la violazione di norme sostanziali/processuali; la Corte chiarisce i presupposti per configurare la violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla prova.
art. 2697 c.c.
La violazione è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
art. 2719 c.c.
Richiamato per il disconoscimento della conformità delle copie; la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata devoluzione al giudice di merito.
art. 1130 c.c.
Attribuisce all'amministratore il dovere di riscuotere i contributi e compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni, fondando la legittimazione processuale del condominio.
art. 1131 c.c.
L'amministratore può agire e resistere in giudizio nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge e rappresenta i partecipanti anche contro i condòmini.
art. 1137 c.c.
Le delibere assembleari sono obbligatorie per tutti i condomini; i vizi di annullabilità vanno fatti valere con impugnazione e non con semplice eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 63 disp. att. c.c.
Richiamato per giustificare il procedimento rapido di riscossione dei contributi condominiali, ritenuto non lesivo del diritto di difesa del condomino.
art. 91 c.p.c.
Le spese devono essere poste a carico del soccombente secondo il valore effettivo della controversia e i parametri forensi applicabili.
art. 92 c.p.c.
Richiamato sul regime della compensazione parziale delle spese, che deve comunque rispettare i criteri di liquidazione corretta.
d.m. n. 55/2014
Per i giudizi di pagamento di somme, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese è normalmente determinato dalla somma attribuita dal giudice (decisum), con necessaria coerenza tra valore e compensi liquidati.
d.m. n. 37/2018
Citate le modifiche ai parametri forensi applicati dal Tribunale nella liquidazione delle spese.
art. 384 c.p.c.
secondo comma, ultima parte
La Corte esclude la decisione nel merito sulle spese perché sarebbe necessario un apprezzamento di fatto sull'attività difensiva svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, la legittimazione processuale dell'amministratore non richiede previa autorizzazione assembleare quando la lite attiene alla riscossione dei contributi rientrante nelle sue attribuzioni legali.
- La prova del credito condominiale può essere fornita mediante la produzione del verbale assembleare di approvazione delle spese; non è necessario, di regola, depositare anche la documentazione giustificativa se la delibera non è validamente contestata nei modi di legge.
- Le censure in cassazione che si fondano sull'omesso esame di documenti sono ammissibili solo se il documento avrebbe dimostrato con certezza un fatto decisivo idoneo a neutralizzare la ratio decidendi; non basta allegarne una generica utilità probatoria.
- L'art. 345 c.p.c. consente nuove produzioni documentali in appello solo quando la parte dimostri che il tempestivo deposito nel primo grado non era possibile per causa non imputabile; resta comunque necessaria la decisività della prova ai fini dell'impugnazione.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su delibera condominiale, i vizi di annullabilità della deliberazione non possono essere fatti valere come mera eccezione, ma richiedono una domanda riconvenzionale di annullamento proposta nel termine di legge.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice distribuisce l'onere probatorio in modo errato; la contestazione della valutazione delle prove riguarda semmai il vizio motivazionale nei limiti oggi consentiti.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati e non sui documenti in sé considerati; la valutazione delle prove rimane riservata al giudice di merito.
- Nella liquidazione delle spese di lite, nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro o crediti pecuniari, il valore della causa va normalmente rapportato al decisum e i compensi non possono superare i massimi tabellari senza specifica motivazione.
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