Cassazione Civile, Sentenza n. 23188/2021 del 20/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
ANM proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva riconosciuto ad Antonio Avino e ad Annamaria Argiero, ex lavoratori in contratto di formazione e lavoro poi trasformato a tempo indeterminato, il diritto al cosiddetto nuovo terzo elemento salariale per gli anni pregressi. L'azienda contestava che tale voce retributiva era stata soppressa dall'accordo nazionale del 25 luglio 1997 e mantenuta solo per i lavoratori gia' in servizio a tempo indeterminato alla data di soppressione; inoltre sosteneva che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non avevano mai percepito quell'elemento e che la normativa nazionale (art. 3 d.l. 726/1984 conv. L. 863/1984) e il diritto comunitario sul lavoro a termine non impongono il riconoscimento automatico di elementi retributivi mai corrisposti durante il periodo di formazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ANM, cassando la sentenza impugnata e rigettando la domanda originaria dei lavoratori volta ad ottenere il nuovo terzo elemento salariale. La Corte ha ritenuto che, pur dovendosi computare il periodo di formazione nell'anzianita' di servizio, non consegue da cio' il diritto a percepire voci retributive che i lavoratori non avevano mai ricevuto durante il periodo di formazione; ha inoltre confermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui la contrattazione collettiva puo' escludere determinati elementi retributivi per i lavoratori assunti in formazione, purché non si configuri discriminazione rispetto a lavoratori che effettivamente percepivano tali voci. Spese compensate.
Norme richiamate
D.L. 726/1984, conv. L. 863/1984
Il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianita' di servizio una volta trasformato il rapporto in tempo indeterminato; tale equiparazione ha carattere inderogabile ma non implica automaticamente il riconoscimento di elementi retributivi che non siano stati effettivamente percepiti durante il periodo di formazione
Accordo nazionale per il rinnovo del CCNL per gli autoferrotranvieri
Ha soppresso il nuovo terzo elemento salariale e fatto confluire i valori nei trattamenti sostitutivi mantenendo pero' tali voci solo per i lavoratori gia' in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula; pertanto i lavoratori che non avevano mai percepito la voce non vantano un diritto di mantenimento
CCNL 12 marzo 1980
art. 1 (Struttura della retribuzione)
Ha disciplinato la composizione della retribuzione e riconosceva il nuovo terzo elemento tra le voci retributive per i lavoratori che lo percepivano; tale struttura e' stata successivamente modificata dalla contrattazione
Accordo nazionale 11 aprile 1995
Definisce la retribuzione per gli assunti con contratto di formazione e lavoro (retribuzione conglobata, indennita' di contingenza, indennita' di mensa e domenicale), confermando che i soggetti in formazione non percepivano il nuovo terzo elemento
Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Accordo quadro 18 marzo 1999, clausola 2
L'accordo quadro e la Direttiva non impediscono agli Stati membri di prevedere margini di discrezionalita' riguardo ai rapporti di formazione e apprendistato; la disciplina comunitaria non impone il riconoscimento di voci retributive non correlate all'anzianita' e non previamente corrisposte
Giurisprudenza di Cassazione (Sezioni Unite e sezioni semplici)
Sezioni Unite, sent. n. 20074/2010; Cass. nn. 34359/2019, 12335/2016, 22256/2015, 21329/2014, 19436/2014, 18947/2014, ecc.
Principio consolidato che il periodo di formazione va computato nell'anzianita' ma che la contrattazione collettiva puo' modulare l'attribuzione di specifiche voci retributive; se una voce non e' mai stata corrisposta al lavoratore in formazione, la sua soppressione non determina per questo un diritto di mantenimento
Massime di principio
- Il periodo di formazione e lavoro va computato nell'anzianita' di servizio una volta trasformato il rapporto in tempo indeterminato, ma cio' non comporta automaticamente diritto a voci retributive che non siano state effettivamente percepite durante la formazione
- La contrattazione collettiva puo' sopprimere o modificare voci retributive e mantenere alcuni valori solo per i dipendenti gia' beneficiari; i lavoratori che mai le hanno percepite non acquisiscono per cio' un diritto successivo al loro riconoscimento
- Per valutare un possibile caso di discriminazione occorre verificare se l'esclusione incide su un trattamento fondato sull'anzianita'; se la voce retributiva non e' collegata all'anzianita', la differenziazione non e' necessariamente discriminatoria
- Il contratto di formazione e lavoro e' una specie del lavoro a termine; la normativa e la giurisprudenza comunitaria concedono margini di discrezionalita' sugli apprendistati e programmi formativi iniziali, per cui l'esclusione da elementi retributivi non sempre contrasta con la direttiva 1999/70/CE
- In controversie analoghe, il giudizio si orientera' a distinguere tra elementi retributivi legati all'anzianita' (che occorre riconoscere con il computo del periodo di formazione) e elementi indipendenti dall'anzianita' la cui fruizione dipende dall'effettiva percezione durante il periodo di formazione
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