Cassazione Civile, Sentenza n. 23189/2021 del 20/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il lavoratore chiedeva il riconoscimento e il pagamento del "nuovo terzo elemento salariale" per il periodo aprile 2004 - 31 marzo 2009 in quanto il periodo di formazione e lavoro, trasformato poi in rapporto a tempo indeterminato, doveva essere computato nell'anzianita' di servizio. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che, una volta computato il periodo di formazione nell'anzianita', il lavoratore avesse diritto alla voce retributiva soppressa dall'accordo nazionale 25 luglio 1997. A.N.M. ha ricorso in Cassazione contestando la decisione sostenendo che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non avevano mai percepito il "terzo elemento" e che l'accordo collettivo del 1997 lo aveva soppresso e mantenuto solo per i dipendenti gia' in servizio a tempo indeterminato, senza violare l'art. 3 d.l. 726/1984 o le disposizioni comunitarie contro la discriminazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di A.N.M., cassando la sentenza della Corte d'appello e rigettando la domanda del lavoratore. I giudici hanno confermato che, sebbene il periodo di formazione debba essere computato nell'anzianita' di servizio dopo la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, cio' non comporta automaticamente il riconoscimento di voci retributive che il lavoratore non aveva mai percepito. Il "nuovo terzo elemento salariale" e le analoghe CAU erano elementi retributivi autonomi, non riconducibili all'anzianita', istituiti e successivamente soppressi o conglobati dalla contrattazione collettiva, mantenuti soltanto per i lavoratori gia' in servizio a tempo indeterminato alla data dell'accordo. La Corte ha inoltre ritenuto compatibile con la normativa nazionale e comunitaria (direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro) la possibilita' di riservare tali trattamenti ai soli dipendenti gia' percettori. Spese compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 726/1984, art. 3, comma 5, conv. in L. n. 863/1984
Stabilisce che il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianita' di servizio una volta trasformato il rapporto; la Corte conferma tale computo ma precisa che cio' non implica il riconoscimento automatico di voci retributive che non erano mai state percepite.
Accordo nazionale 25 luglio 1997 (rinnovo CCNL autoferrotranvieri), art. 4
Ha soppresso il "nuovo terzo elemento salariale" e fatto confluire i valori nei trattamenti sostitutivi mantenendoli solo per i lavoratori gia' in servizio a tempo indeterminato; tale clausola e' ritenuta legittima anche con riguardo al computo dell'anzianita'.
CCNL 12 marzo 1980, art. 1 (Struttura della retribuzione)
Contiene la struttura retributiva nel settore; il "terzo elemento" e le sue modifiche nel tempo sono ricostruite sulla base del CCNL e degli accordi integrativi.
Accordi nazionali (29 giugno 1988; 21 maggio 1981; CCNL 2 ottobre 1989)
Ricostruiscono l'origine e la natura giuridica del terzo elemento salariale: inizialmente indennita' giornaliera, poi conglobato e infine trasformato nel "nuovo terzo elemento", elemento autonomo non strettamente collegato all'anzianita'.
Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (18 marzo 1999), clausola 2 (punto 2)
La clausola riconosce agli Stati membri margine di discrezionalita' circa l'applicazione alle fattispecie di formazione professionale iniziale e apprendistato; la Corte rileva che il contratto di formazione e lavoro puo' essere considerato nella specie del contratto a termine e che la disciplina comunitaria non vieta trattamenti differenziati per i lavoratori in formazione che non hanno mai ricevuto determinate voci retributive.
Giurisprudenza citata (Cass. S.U. n. 20074/2010 e numerose altre pronunce)
Principio consolidato: il periodo di formazione e lavoro va computato nell'anzianita' di servizio, ma la contrattazione collettiva non puo' derogare al divieto di sterilizzare l'anzianita' quando essa incide su istituti legali; tuttavia, le voci retributive che non sono mai state corrisposte al lavoratore non costituiscono un livello retributivo da preservare al momento della soppressione.
Massime di principio
- Il periodo di formazione e lavoro, una volta trasformato il rapporto in tempo indeterminato, va computato nell'anzianita' di servizio; questo puo' produrre effetti economici quando la voce retributiva e' legata all'anzianita'.
- Se una voce retributiva non era mai stata effettivamente corrisposta durante il periodo di formazione, la sua soppressione da parte della contrattazione collettiva non configura automaticamente violazione dell'art. 3 d.l. 726/1984 né discriminazione.
- Occorre distinguere tra voci retributive direttamente collegate all'anzianita' (scatti, indici legati al servizio) e elementi autonomi di natura contrattuale o indennitaria: solo le prime sono inevitabilmente attivate dal computo dell'anzianita'.
- Per valutare una pretesa simile e' fondamentale acquisire la prova storica delle effettive erogazioni retributive (buste paga, tabelle retributive) per dimostrare che l'elemento contestato era percepito o meno.
- La contrattazione collettiva puo' prevedere trattamenti transitori o riservati ai soli gia' percettori; tali clausole possono essere compatibili con il diritto nazionale e comunitario, specie rispetto a strumenti di formazione iniziale che la direttiva 1999/70/CE lascia parzialmente discrezionali.
- Se il lavoratore ha svolto effettivamente, fin dall'inizio, le mansioni e le funzioni della qualifica di destinazione e ha percepito la voce retributiva, la situazione puo' assumere profili diversi e legittimare il riconoscimento del trattamento; pertanto ogni caso richiede verifica puntuale delle circostanze concrete.
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