Sentenza del 30/07/2020 n. 16355 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposizione di dazi antidumping per le importazioni di prodotti originari della Cina trasbordati via Malesia per i periodi d'imposta 2010-2011; censura della legittimità dei regolamenti UE (in particolare il Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 e regolamenti antidumping collegati) e richiesta di rinvio pregiudiziale e/o disapplicazione degli atti europei alla base dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società contribuente. Ha ritenuto che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza C-644/17 (Eurobolt), abbia dichiarato invalido il Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 per violazione dell'art. 15, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1225/2009; ciò ha fatto venir meno la base normativa dell'avviso di accertamento impugnato. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n. 546/1992
Richiamato in relazione ai profili processuali e procedimentali del contenzioso tributario; i motivi processuali sollevati sono stati comunque assorbiti dalla pronuncia di merito conseguente alla questione di diritto dell'UE.
art. 360 c.p.c.
Norma invocata per i motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme di diritto), valutati dalla Corte: il motivo di mancata motivazione è stato assorbito dall'esito favorevole al ricorrente conseguente alla decisione UE.
art. 267 TFUE
Richiama la competenza della Corte di Giustizia a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali; la giurisprudenza CJEU (e.g. Eurobolt) chiarisce come i giudici nazionali debbano rapportarsi alla validità degli atti dell'Unione.
art. 263 TFUE
Consente l'impugnazione degli atti dell'Unione; la Corte ha ricordato che i singoli possono far valere davanti al giudice nazionale censure che sarebbero sollevabili in un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte.
art. 264 TFUE
"Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dell'Unione Europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato"
Principio secondo cui la dichiarazione di nullità da parte della Corte di Giustizia fa venir meno l'atto dell'Unione e, conseguentemente, le misure nazionali basate su tale atto perdono la loro base normativa.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011
Regolamento che estendeva il dazio antidumping sulle importazioni cinesi anche alle merci spedite dalla Malesia; la Corte di Giustizia lo ha dichiarato invalido per violazione dell'art. 15(2) del Regolamento (CE) n. 1225/2009, rimuovendo così la base giuridica dell'accertamento doganale impugnato.
Regolamento (CE) n. 1225/2009
Regolamento 'base' antidumping: l'art. 15(2) è stato ritenuto violato nell'adozione del Regolamento 723/2011, motivo della nullità di quest'ultimo.
Regolamento (CE) n. 91/2009
Atto che aveva istituito il dazio antidumping originario sulle importazioni da Cina; il Regolamento 723/2011 lo estendeva alla merce transitante via Malesia, estensione poi invalidata.
Sentenza Corte di Giustizia C-644/17 (Eurobolt 8V)
Pronuncia decisiva che ha dichiarato invalido il Regolamento di esecuzione 723/2011 per violazione delle condizioni di adozione previste dal Regolamento base, determinando la caducazione del presupposto normativo dell'avviso di accertamento nazionale.
Massime di principio
- Se la Corte di Giustizia UE dichiara invalido un atto dell'Unione che costituisce la base normativa di un atto nazionale (es. avviso di accertamento doganale), l'atto nazionale perde la sua legittimazione e può essere annullato dal giudice nazionale.
- I soggetti privati possono sollevare davanti al giudice nazionale censure relative alla validità di atti dell'UE che sarebbero rilevabili in un ricorso di annullamento; tuttavia la dichiarazione di nullità competente spetta alla Corte di Giustizia UE.
- Quando la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha già risolto la questione di diritto rilevante, il giudice nazionale può decidere il merito senza procedere a un rinvio pregiudiziale e la parte perde interesse a proporlo.
- In controversie dove una pronuncia comunitaria sopravvenuta decide la questione, i giudici nazionali possono assorbire questioni processuali formali e decidere le cause sul merito, con possibile compensazione integrale delle spese fra le parti.
- Per partecipanti al commercio internazionale: è fondamentale monitorare la giurisprudenza UE sulle misure antidumping e valutare tempestivamente la possibilità di impugnare atti nazionali fondati su atti comunitari potenzialmente viziati.
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