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Sentenza

Sentenza n. 2715/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1131/2025, emesso dal Giudice del Tribunale di Catania n data 23.04.2025, all’esito del procedimento monitorio iscritto al n. 618/2025 R.G.;

Giustizia amministrativa202601187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo definitivo del Tribunale di Catania n. 1131/2025, quanto al pagamento del capitale e degli interessi dovuti sulle fatture per servizi resi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

L’associazione ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1131/2025, emesso il 23 aprile 2025, divenuto definitivo il 4 giugno 2025 e dichiarato esecutivo l’11 settembre 2025, relativo a fatture per servizi di assistenza resi al Comune. Il Comune, già in dissesto dal 2028 al 2025 secondo quanto riportato nel provvedimento, aveva prospettato il pagamento di euro 29.915,00 a titolo di sorte capitale, rinviando il pagamento delle spese legali e rimettendo al giudizio il riconoscimento degli interessi. L’associazione ha accettato il pagamento del capitale, ma ha insistito per la corresponsione degli interessi maturati, richiamando l’art. 248, comma 4, TUEL e la sentenza della Corte costituzionale n. 219/2022, secondo cui l’inesigibilità degli accessori durante il dissesto è temporanea.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alla sorte capitale, già liquidata dal Comune con determinazione dirigenziale del 22 luglio 2026 per euro 29.951,05 lordi. Ha invece accolto il ricorso quanto agli interessi: il decreto ingiuntivo condannava il Comune al pagamento degli interessi al tasso di mora previsto dal d.lgs. 231/2002, con le decorrenze indicate nella domanda e salvo quanto previsto dall’art. 248, comma 4, TUEL. Richiamando l’orientamento secondo cui la chiusura del dissesto non estingue i crediti residui né gli interessi maturati durante la procedura, ha condannato il Comune a pagare entro 90 giorni gli interessi sulla sorte capitale di euro 29.915,00, al tasso e con le decorrenze stabiliti dal decreto ingiuntivo. In caso di inottemperanza, il Segretario comunale è nominato commissario ad acta e dovrà provvedere nei successivi 60 giorni. Spese a carico del Comune, liquidate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 248, comma 4, d.lgs. 267/2000

    In forza allora del condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la chiusura della procedura di dissesto degli enti locali "non determina (...) l'estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura e conseguentemente i creditori possono ottenere dall'Ente tornato in bonis il pagamento sia delle somme a titolo di capitale rimaste insolute, sia degli interessi maturati e non pagati prima della dichiarazione di dissesto, sia - infine - degli interessi maturati nel corso della procedura di dissesto" (Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2023, n. 8336)”[T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, sentenza 26 giugno 2026, n. 1854], il Collegio accoglie il ricorso in epigrafe nella parte in cui lamenta la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di interessi sulla sorte capitale di euro 29.915,00, e per gli effetti condanna il Comune di Giarre a corrispondere all’Associazione ricorrente – entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza - quelle maturate sulla stessa, calcolate al tasso di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e con le decorrenze indicate nella richiesta di Decreto Ingiuntivo accolta con il provvedimento giurisdizionale per l’ottemperanza al quale è oggi controversia.

    Il regime previsto per il dissesto sospende temporaneamente l’esigibilità degli accessori, ma non estingue i crediti residui; conclusa la procedura, possono essere richiesti all’ente tornato in bonis anche gli interessi maturati durante il dissesto.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    In forza allora del condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la chiusura della procedura di dissesto degli enti locali "non determina (...) l'estinzione dei crediti rimasti insoddisfatti nel corso della procedura e conseguentemente i creditori possono ottenere dall'Ente tornato in bonis il pagamento sia delle somme a titolo di capitale rimaste insolute, sia degli interessi maturati e non pagati prima della dichiarazione di dissesto, sia - infine - degli interessi maturati nel corso della procedura di dissesto" (Cons. Stato, sez. V, 14 settembre 2023, n. 8336)”[T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. III, sentenza 26 giugno 2026, n. 1854], il Collegio accoglie il ricorso in epigrafe nella parte in cui lamenta la mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di interessi sulla sorte capitale di euro 29.915,00, e per gli effetti condanna il Comune di Giarre a corrispondere all’Associazione ricorrente – entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza - quelle maturate sulla stessa, calcolate al tasso di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e con le decorrenze indicate nella richiesta di Decreto Ingiuntivo accolta con il provvedimento giurisdizionale per l’ottemperanza al quale è oggi controversia.

    Gli interessi dovuti sulla sorte capitale devono essere calcolati al tasso di mora previsto dal d.lgs. 231/2002 e secondo le decorrenze stabilite nel decreto ingiuntivo.

Massime di principio

  • La chiusura della procedura di dissesto finanziario dell’ente locale non estingue i crediti rimasti insoddisfatti né gli interessi maturati durante la procedura: una volta tornato in bonis, l’ente può essere tenuto a pagare capitale residuo e relativi interessi.
  • Quando il titolo esecutivo riconosce interessi al tasso di mora previsto dal d.lgs. 231/2002, con decorrenze determinate e salvezza del regime temporaneo previsto per il dissesto, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento degli interessi residui dopo la chiusura della procedura.
  • Il pagamento sopravvenuto della sorte capitale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale componente, senza precludere la prosecuzione del giudizio di ottemperanza per gli accessori ancora dovuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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