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Sentenza

Sentenza del 02/03/2016 n. 1180 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Querela di falso - Interruzione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione del processo tributario non può essere disposta quando la parte si è limitata a presentare una denuncia alla Procura della Repubblica senza proporre formalmente la querela di falso davanti alla magistratura ordinaria secondo la procedura prevista dal codice di procedura civile. La sospensione opera soltanto se esiste un procedimento ordinario validamente instaurato avente ad oggetto l'accertamento della falsità del documento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha chiesto la sospensione del processo tributario sostenendo di aver presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per querela di falso. La questione riguarda l'applicazione dell'art. 39 del D.Lgs. 546/1992, secondo cui il processo tributario deve essere sospeso quando la decisione dipende dalla definizione di una controversia sulla falsità di un documento. Tuttavia, la querela deve essere proposta nelle forme previste dagli artt. 221 e seguenti c.p.c. davanti al giudice ordinario, al quale spetta in via esclusiva accertare la falsità del documento. La sola denuncia alla Procura della Repubblica non è sufficiente.

Norme richiamate

  • Art. 39 D.Lgs. 546/1992

    Il processo tributario deve essere sospeso quando è presentata querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c.

    La sospensione del processo tributario presuppone la proposizione di una querela di falso formalmente valida davanti al giudice ordinario competente; non è sufficiente una semplice denuncia penale alla Procura della Repubblica.

  • Artt. 221 e seguenti c.p.c.

    La querela di falso deve essere proposta davanti alla magistratura ordinaria secondo le forme processuali previste dal codice di procedura civile, poiché il giudice ordinario ha competenza esclusiva sull'accertamento della falsità dei documenti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la richiesta di sospensione fondata sulla falsità di un documento è ammissibile solo se la querela di falso è stata formalmente instaurata davanti al giudice ordinario secondo gli artt. 221 e seguenti c.p.c.
  • Una denuncia o un esposto presentato alla Procura della Repubblica non equivale automaticamente a una querela di falso e, da solo, non impone la sospensione del processo tributario.
  • Chi invoca la sospensione deve dimostrare l'esistenza di un procedimento ordinario effettivamente instaurato e rilevante per la decisione della controversia tributaria.
  • La sospensione non dipende soltanto dall'importanza della contestazione documentale, ma anche dal rispetto della procedura e della competenza previste per l'accertamento della falsità.

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