Sentenza n. 1757/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Venezia, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di 500 euro per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'erogazione complessiva di 1.500 euro tramite la Carta. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione, unitamente a copia conforme avente efficacia di titolo esecutivo, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata presso il domicilio digitale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 479 c.p.c., che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che il titolo era passato in giudicato, come risultante dalla certificazione della cancelleria. Ritenuta ragionevolmente dimostrata l'inerzia ministeriale, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l'importo di 1.500 euro. Ha nominato, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa costituire impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa la penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, ricorressero altre ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella crisi della finanza pubblica, nell'ammontare del debito pubblico, nella nomina del commissario ad acta e nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più uffici e soggetti esterni e si inserisce in un contenzioso seriale di eccezionale ampiezza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando sia inadempiuto l'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche nei confronti dell'amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, tenendo conto delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso deciso, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 479 c.p.c.
le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva
La notificazione all'amministrazione della copia attestata conforme della sentenza è idonea a integrare la notificazione del titolo esecutivo, senza necessità della formula esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La norma costituisce il fondamento della Carta elettronica oggetto del giudicato da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
predisposizione della suddetta Carta in forma di applicazione web
La disposizione è richiamata per evidenziare che l'attivazione della Carta coinvolge soggetti e strutture centralizzate e si articola in più fasi procedimentali.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo risultante dal giudicato.
- Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, costituiscono presupposti rilevanti la notificazione del provvedimento in copia attestata conforme avente efficacia di titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata contro le amministrazioni pubbliche.
- In presenza di inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutabili in concreto anche in relazione alle difficoltà finanziarie pubbliche, alla complessità organizzativa dell'adempimento, alla nomina di un commissario ad acta e all'eventuale carattere seriale ed eccezionale del contenzioso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1763/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1764/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1768/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 1767/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 364/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 7 set 2026Sentenza n. 366/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →