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Sentenza

Sentenza del 14/04/2015 n. 786 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Imposte indirette - Imposta di registro - Atti giudiziari - Decreto ingiuntivo - Contratto presupposto soggetto ad iva - Registrazione - Misura fissa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'enunciazione nel decreto ingiuntivo del contratto presupposto assume rilievo ai fini dell'imposta di registro, anche se il contratto non era stato precedentemente tassato. Tuttavia, poiché il contratto riguarda un'operazione già soggetta a IVA, opera il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. Di conseguenza, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo è dovuta in misura fissa e non proporzionale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un decreto ingiuntivo con cui viene ordinato il pagamento di somme dovute quale corrispettivo per la cessione di beni effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa. Il decreto ingiuntivo enuncia il contratto presupposto dal quale deriva il credito, contratto che non era stato precedentemente sottoposto a registrazione o tassazione. Occorre stabilire se tale enunciazione renda dovuta l'imposta di registro e, in caso affermativo, se essa debba essere applicata in misura proporzionale o fissa.

Norme richiamate

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando l'operazione sottostante è soggetta a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale, ma deve essere liquidata in misura fissa, anche in relazione all'enunciazione del contratto presupposto contenuta in un decreto ingiuntivo.

  • Disciplina dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

    Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somme di denaro è soggetto a imposta di registro. Se il provvedimento enuncia il contratto da cui deriva il credito, tale contratto può rilevare ai fini della tassazione, anche quando non sia stato registrato in precedenza.

Massime di principio

  • L'enunciazione, in un provvedimento giudiziario, di un contratto non precedentemente registrato può far sorgere l'obbligo di applicare l'imposta di registro.
  • Per determinare la misura dell'imposta occorre verificare la natura dell'operazione sottostante e, in particolare, se essa sia già soggetta a IVA.
  • In presenza di un'operazione imponibile IVA, il principio di alternatività impedisce normalmente l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale; essa è dovuta in misura fissa.
  • La mancata registrazione preventiva del contratto non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta proporzionale quando il contratto riguarda un'operazione soggetta a IVA.
  • La regola è riferita al caso descritto e la concreta applicazione può dipendere dal contenuto del decreto, dalla qualificazione del contratto e dall'effettivo regime IVA dell'operazione.

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