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Sentenza

Sentenza del 14/04/2015 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Savona

CONTENZIOSO - Notificazione - Cartella di pagamento - Noticazione diretta con raccomandata con avviso di ricevimento - Ammessa - Intervento Ufficiale giudiziario - Non necessario - Relata di notifica - Non necessaria - Notifica via PEC - Ammessa - Intervento Ufficiale giudiziario - Non necessario - Relata di notifica - Non necessaria - Perfezionamento notificazione - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha eccepito la nullità della notifica dell’atto, sostenendo che la trasmissione tramite posta elettronica certificata fosse invalida perché effettuata senza l’intervento dell’Ufficiale giudiziario e senza redazione della relata di notifica. La contestazione riguardava quindi sia la modalità di notificazione sia l’assenza della relata.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. È stata ritenuta legittima la notificazione diretta della cartella di pagamento e dell’atto collegato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell’intervento dell’Ufficiale giudiziario e della relata di notifica. Lo stesso principio è stato applicato alla notificazione tramite PEC: la notifica può essere eseguita direttamente dall’agente della riscossione, senza relata, e si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario.

Norme richiamate

  • Normativa sulla notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento

    La cartella può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza intervento dell’Ufficiale giudiziario e senza relata di notifica separata.

  • Normativa sulla notificazione della cartella di pagamento tramite PEC

    La notificazione via PEC è ammessa direttamente dall’agente della riscossione. Non è necessario l’intervento dell’Ufficiale giudiziario né la redazione di una relata autonoma; la notifica si perfeziona con la ricezione del messaggio e dell’atto da parte del destinatario.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione

    La validità della notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento non dipende dalla redazione della relata da parte di un ufficiale notificatore. Il medesimo criterio è stato esteso alla notificazione tramite PEC, ove prevista dalla legge.

Massime di principio

  • La notificazione di una cartella di pagamento può essere validamente effettuata direttamente dall’agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell’intervento dell’Ufficiale giudiziario.
  • La notifica tramite PEC può essere valida anche senza una relata di notifica separata, purché siano rispettati i requisiti normativi e sia dimostrabile la ricezione dell’atto da parte del destinatario.
  • In caso di contestazione, occorre verificare concretamente la prova della ricezione, l’integrità degli allegati, l’indirizzo PEC utilizzato e il rispetto delle formalità previste dalla disciplina applicabile al momento della notifica.
  • La semplice assenza della relata o dell’intervento dell’Ufficiale giudiziario non comporta automaticamente la nullità della notifica quando la legge consente la notificazione diretta.
  • La ricezione dell’atto costituisce il momento rilevante per il perfezionamento della notifica, con conseguente decorrenza dei termini per impugnare o adempiere.

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