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Sentenza

Sentenza del 14/04/2015 n. 226 - Comm. Trib. Prov. Savona

ACCERTAMENTO - Motivazione per relationem - Statuto contribuente - Obbligo allegazione atti richiamati - Atti già di integrale conoscenza del contribuente - Obbligo di allegazione - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato, tra gli altri profili, la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, sostenendo che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fosse illegittimamente motivata per relationem perché non riportava in allegato le cartelle di pagamento richiamate. Secondo la ricorrente, l'omessa allegazione degli atti avrebbe impedito una piena conoscenza delle ragioni della pretesa tributaria.

La decisione

Il ricorso è stato respinto sul punto. È stato affermato che l'obbligo di allegare gli atti richiamati nella motivazione non opera quando il contribuente ne abbia già avuto integrale e legale conoscenza mediante precedenti notificazioni. Un'interpretazione formalistica dell'obbligo di allegazione sarebbe irragionevole e contraria alla funzione sostanziale di garanzia della norma. Pertanto, la motivazione per relationem della comunicazione è valida anche senza allegare nuovamente le cartelle di pagamento già notificate.

Norme richiamate

  • Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente

    Deve essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso.

    L'obbligo di allegazione riguarda i documenti necessari per consentire al contribuente di conoscere adeguatamente la pretesa, ma non si estende agli atti dei quali il contribuente abbia già acquisito integrale e legale conoscenza attraverso precedenti notificazioni.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem di un atto tributario è ammissibile quando l'atto richiamato è identificabile e il contribuente ne ha già avuto conoscenza legale e completa.
  • L'amministrazione non deve necessariamente allegare nuovamente cartelle, avvisi o altri atti già notificati al contribuente, purché il richiamo consenta di individuare con chiarezza la pretesa.
  • L'obbligo di allegazione conserva una funzione sostanziale di garanzia e non deve essere applicato in modo meramente formalistico quando il contribuente conosce già integralmente il contenuto dell'atto richiamato.
  • Se invece l'atto richiamato non è mai stato notificato, non è conoscibile o contiene elementi indispensabili per comprendere la pretesa, la mancata allegazione può compromettere la motivazione e la validità dell'atto.

Testo integrale

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