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Sentenza

Sentenza del 14/04/2015 n. 357 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO - Accise sugli alcolici - Perdita, distruzione, dispersione -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il pagamento di euro 123.863,74 per accise e accessori relativo a cinque spedizioni di prodotti alcolici estratti dal deposito fiscale in regime di sospensione d'imposta e destinati all'esportazione in Germania e nei Paesi Bassi. Sosteneva di aver adempiuto correttamente a tutte le formalità, di aver ricevuto i Documenti Amministrativi di Accompagnamento apparentemente attestanti l'arrivo della merce e di essere estraneo alla successiva falsificazione dei documenti e all'immissione dei prodotti nel circuito commerciale. L'Agenzia sosteneva invece che le spedizioni non erano mai giunte a destinazione, che i documenti erano contraffatti e che, non essendo individuabile il luogo dell'immissione in consumo, l'accisa era dovuta nello Stato di partenza.

La decisione

La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo che la sottrazione dei prodotti da parte di terzi fosse assimilabile al caso fortuito e consentisse l'abbuono dell'accisa. In appello, la Commissione ha riformato la decisione e accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle Dogane. Ha stabilito che, quando non è possibile provare il luogo dell'irregolarità nella circolazione intracomunitaria, essa si presume avvenuta nello Stato di spedizione e l'accisa è esigibile in tale Stato. La falsificazione dei documenti e la sottrazione della merce non sono state considerate perdita irrimediabile, dispersione o distruzione totale, perché i prodotti, pur sottratti alla disponibilità del depositario, potevano essere immessi nel circuito commerciale. Di conseguenza, non spettava l'abbuono dell'imposta. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della materia e il contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    Il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo è obbligato al pagamento dell'accisa.

    Il titolare del deposito fiscale resta il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa quando i prodotti sono immessi in consumo, anche se possono esistere ulteriori soggetti obbligati in solido.

  • Art. 4 d.lgs. 504/1995 (TUA)

    L'accisa non è dovuta in caso di perdita irrimediabile o distruzione totale dei prodotti in regime di sospensione, a condizione che il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione sia avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.

    L'esenzione è eccezionale e richiede sia la prova dell'evento fortuito o di forza maggiore sia che il prodotto sia stato integralmente distrutto o irrimediabilmente perduto. La norma non si applica alla semplice sottrazione, al furto o alla circolazione clandestina, poiché il bene può comunque essere immesso in consumo.

  • Art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1995 (TUA)

    Se i prodotti non giungono a destinazione e non è possibile stabilire il luogo dell'irregolarità o dell'infrazione, questa si considera commessa nel territorio dello Stato di spedizione.

    Opera una presunzione relativa di territorialità: in mancanza di prova contraria sul luogo dell'irregolarità, l'accisa è riscossa dallo Stato di partenza, applicando l'aliquota vigente alla data di spedizione.

  • Cassazione, sentenza n. 17195/2009

    La sottrazione del prodotto non è equiparabile alla dispersione o alla perdita rilevante ai fini dell'abbuono dell'accisa, perché il bene sottratto può ancora entrare nel circuito commerciale.

  • Cassazione, sentenza n. 12428/2007

    Ai fini dell'abbuono dell'accisa rilevano la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto, non la mera sottrazione.

  • Cassazione, sentenza n. 6398/2014

    Con l'espressione "perdita" il legislatore ha inteso riferirsi al concetto di "dispersione" e non a quello di "sottrazione", nel quale sono riconducibili il furto e la rapina.

    La norma agevolativa deve essere interpretata restrittivamente: dispersione e distruzione impediscono l'immissione in consumo del bene, mentre furto, rapina e falsificazione documentale ne comportano soltanto la sottrazione, senza escluderne l'utilizzo commerciale.

Massime di principio

  • Nel regime di sospensione d'imposta, il depositario fiscale mittente sopporta il rischio della regolarità della circolazione fino alla conclusione documentata dell'operazione e può restare obbligato al pagamento dell'accisa anche se la merce è stata sottratta da terzi.
  • L'abbuono dell'accisa è generalmente limitato ai casi in cui il prodotto sia completamente distrutto o irrimediabilmente disperso e non possa oggettivamente essere immesso in consumo.
  • Il furto, la rapina, la falsificazione dei documenti di trasporto o la deviazione della merce verso circuiti paralleli non equivalgono automaticamente a perdita o distruzione, perché il prodotto può comunque essere commercializzato.
  • Quando una spedizione intracomunitaria non arriva a destinazione e non viene provato il luogo dell'irregolarità, la legge può presumere che l'infrazione sia avvenuta nello Stato di partenza, rendendo lì esigibile l'accisa.
  • La corretta compilazione dei documenti e l'affidamento a spedizionieri o trasportatori non escludono di per sé la responsabilità fiscale del depositario; è necessario dimostrare, nei casi previsti, sia l'evento impeditivo sia la sua riconducibilità al caso fortuito o alla forza maggiore.
  • In situazioni analoghe è essenziale conservare prove verificabili dell'effettiva consegna, dei controlli sui vettori e sui destinatari, della regolarità dei documenti e del luogo in cui si è verificata l'eventuale irregolarità.

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