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Sentenza

Sentenza del 14/04/2015 n. 89 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica allargata - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Siciliana - Lamentata menomazione certezza delle entrate, dell' affidamento e della corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche - Esclusione - Riconosciuta possibilità di riduzione di risorse per la Regione Siciliana, ma non in misura tale da impedirle di svolgere le sue funzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Siciliana ha impugnato l'art. 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, che estendeva alle Forze armate e ai Corpi di polizia il sistema informatico centralizzato del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento degli stipendi. Secondo la Regione, la centralizzazione fuori dal territorio siciliano della gestione delle retribuzioni e delle relative ritenute IRPEF avrebbe sottratto alla Regione una quota di entrate tributarie, violando la sua autonomia finanziaria, i principi di certezza delle entrate, affidamento e corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure fondate sugli artt. 81, sesto comma, e 97, primo comma, della Costituzione, perché non adeguatamente collegate a una specifica lesione delle competenze regionali. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura riferita all'art. 119 Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per carenza di motivazione sull'applicabilità di tali disposizioni rispetto alla disciplina statutaria siciliana. Nel merito, ha dichiarato non fondata la questione riferita all'art. 36 dello Statuto siciliano e ai principi di certezza delle entrate, affidamento e corrispondenza tra risorse e funzioni. La centralizzazione dei pagamenti costituisce esercizio di competenze statali esclusive in materia di organizzazione amministrativa e sistema contabile e può produrre una riduzione delle entrate regionali, purché non renda impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali. La Regione non ha dimostrato che la riduzione di gettito avesse tale effetto. La Corte ha comunque auspicato il ricorso a meccanismi pattizi fondati sulla leale collaborazione per affrontare gli effetti finanziari della riforma.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 402, legge n. 147 del 2013

    Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze [...] per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

    La norma centralizza presso il Ministero dell'economia e delle finanze la gestione informatica e contabile dei pagamenti stipendiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

  • Art. 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 1946, Statuto della Regione Siciliana

    La disposizione fonda l'autonomia finanziaria della Regione Siciliana e la spettanza delle entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale, ma non garantisce un livello quantitativo invariabile del gettito.

  • Art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1074 del 1965

    Spettano in via generale alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

    Ai fini della devoluzione alla Regione Siciliana rileva il luogo in cui la ritenuta viene versata all'erario, coincidente con la sede dell'amministrazione sostituta d'imposta, non il luogo di lavoro o il domicilio fiscale del dipendente.

  • Art. 117, secondo comma, lettere e) e g), Costituzione

    La disciplina è riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di sistema tributario e contabile e di organizzazione amministrativa dello Stato.

  • Art. 119, primo e sesto comma, Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché la Regione non ha spiegato perché tali disposizioni dovessero prevalere sulla disciplina finanziaria statutaria e sulle relative norme di attuazione.

  • Art. 27 della legge n. 42 del 2009

    La modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata è riservata alle norme di attuazione degli statuti speciali, che costituiscono presidio procedurale della specialità finanziaria.

  • Sentenze della Corte costituzionale n. 241 del 2012 e n. 138 del 1999

    Le norme statutarie e di attuazione non stabiliscono [...] una rigida garanzia quantitativa, cioè la garanzia della disponibilità di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato [...] purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni.

    Non esiste un principio costituzionale di invarianza del gettito regionale: le entrate possono diminuire per effetto di riforme fiscali o organizzative, salvo il limite della compromissione effettiva delle funzioni regionali.

Massime di principio

  • Una modifica statale dell'organizzazione dei pagamenti o della riscossione può incidere indirettamente sulle entrate regionali senza essere per ciò solo incostituzionale, se rientra nelle competenze esclusive dello Stato.
  • L'autonomia finanziaria regionale non comporta il diritto a mantenere invariato nel tempo il livello storico delle entrate tributarie.
  • Per contestare validamente una riduzione di risorse occorre dimostrare concretamente che essa comprometta l'esercizio delle funzioni costituzionalmente attribuite alla Regione; un richiamo generico a difficoltà di bilancio non è sufficiente.
  • Le censure basate su parametri costituzionali estranei al riparto delle competenze devono spiegare in modo puntuale quale specifica attribuzione regionale risulti lesa, altrimenti sono inammissibili.
  • Nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale, le norme di attuazione dello statuto e gli accordi fondati sulla leale collaborazione possono essere strumenti essenziali per regolare gli effetti finanziari di riforme organizzative o tributarie.

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