Cassazione Civile, Sentenza n. 09781/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto dei ricorsi della contribuente contro avvisi di accertamento e di responsabilità relativi a maggiori imposte IRES, interessi e sanzioni riferiti alla estinta Amadeo 59 Immobiliare S.r.l.. La ricorrente deduceva, tra l'altro: omessa prova da parte del Fisco della ricezione da parte dei soci di somme o beni risultanti dal bilancio finale di liquidazione (art. 36 DPR 602/1973 e art. 2495 c.c.); omessa pronuncia sull'illegittimità degli atti notificati a soggetto giuridicamente estinto; nullità per sottoscrizione degli atti da soggetto privo di delega; errata estensione delle sanzioni e violazione del principio di colpevolezza; insufficiente motivazione dei giudici d'appello soprattutto rispetto alla qualificazione come operazione fittizia della "promissory note" e alle specifiche deduzioni economiche offerte dalla contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi e quinti motivi, ritenendo che la sentenza impugnata fosse viziata da carenza di motivazione su due punti centrali: (1) mancata verifica e motivazione circa l'esistenza della condizione necessaria per chiamare in responsabilità la socia (Immobiliare T57) ossia la prova della effettiva assegnazione/riscossione di beni o denaro risultanti dal bilancio finale di liquidazione, come richiesto dall'art. 36 DPR 602/1973 e dall'art. 2495 c.c.; (2) mancata trattazione e valutazione delle specifiche censure della ricorrente circa la validità economica dell'operazione di "promissory note" contestata dall'Ufficio come elusiva/fittizia. Ha dichiarato assorbito il quarto motivo e rigettati il secondo e il terzo (notifica ad erede/succeduto e delega di firma ritenuta regolarmente comprovata dall'Ufficio). Per effetto, la sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla Corte tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, con istruzioni di uniformarsi ai principi espressi e di decidere anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 36, Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
Disciplina la responsabilità dei liquidatori, amministratori e soci per le imposte dovute dalla società estinta; richiede la prova, a carico del Fisco, che i soci abbiano ricevuto nel biennio precedente alla liquidazione o durante la liquidazione denaro o beni sociali, essendo tale circostanza presupposto dell'azione di responsabilità limitata al valore dei beni ricevuti
art. 2495, codice civile
testo relativo alla responsabilità dei soci dopo la cancellazione
Prevede che, dopo l'estinzione e la cancellazione della società, i creditori sociali possono rivalersi sui soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; norma richiamata per stabilire i limiti e il presupposto oggettivo della responsabilità dei soci
art. 42, Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 600
Stabilisce che gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato direttivo delegato; la giurisprudenza interpretativa considera la delega alla sottoscrizione come delega di firma, suscettibile di prova anche per ordini di servizio e con valore sostanzialmente interno
art. 112, codice di procedura civile
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; rilevato e valutato nel giudizio relativo all'omessa pronuncia ma la Corte ha ritenuto che la motivazione di fatto del giudice d'appello implicasse il rigetto della doglianza
art. 360, comma 1, codice di procedura civile
Norma di legittimità che consente i motivi di ricorso per cassazione, richiamata per inquadrare i profili di nullità, insufficiente motivazione e falsa applicazione delle norme di diritto
art. 2, 3, 5 e 8, d.lgs. n. 472/1997
Rientrano nella contestazione relativa alle sanzioni amministrative e al principio di colpevolezza; la Corte ha ritenuto questo profilo assorbito o connesso alla mancata decisione sul presupposto dell'azione di responsabilità
art. 19 e 21, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati in tema di impugnazione degli avvisi di accertamento; la Corte sottolinea che la notificazione ai soci ex art. 36 DPR 602/73 consente la possibilità di impugnazione secondo le regole generali
Massime di principio
- Quando il Fisco invoca la responsabilità dei soci per debiti tributari di una società estinta, deve provare che i soci hanno effettivamente ricevuto denaro o beni risultanti dal bilancio finale di liquidazione (o nel biennio precedente alla messa in liquidazione) perché tale prova costituisce il presupposto della responsabilità ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973 e dell'art. 2495 c.c.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce l'azione del creditore tributario: i soggetti che sono stati soci risultano potenzialmente successori delle obbligazioni sociali, ma la responsabilità personale richiede prova dell'assegnazione/riscossione ai soci e non può essere data per presupposto.
- In caso di contestazione di operazioni complesse (es. "promissory note") l'Amministrazione deve motivare specificamente perché ritiene l'operazione elusiva o fittizia e i giudici devono affrontare e valutare espressamente le deduzioni economiche e probatorie proposte dal contribuente; altrimenti la motivazione è insufficiente e la decisione può essere cassata.
- La delega alla sottoscrizione degli avvisi di accertamento è in generale una delega di firma riconosciuta dalla giurisprudenza: può essere comprovata da ordini di servizio o documentazione interna e non comporta nullità automatica dell'atto ove ne sia dimostrata la regolarità.
- In sede di gravame i giudici devono esaurire il confronto critico con le doglianze principali svolte dalla parte; la semplice adesione alle conclusioni dell'Amministrazione senza esame puntuale delle censure costituisce vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
- Se la Corte di merito omette di motivare su presupposti essenziali della responsabilità tributaria, la cassazione con rinvio è la via tipica per consentire un esame di merito approfondito e documentato.
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