Sentenza del 19/05/2015 n. 2305 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Risposta interpello disapplicativo - Natura non provvedimentale - Mancanza effetti vincolanti - Impugnazione successivo atto - Autonoma impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la risposta all’interpello disapplicativo, ritenendo di poterla impugnare autonomamente davanti alle Commissioni tributarie. L’interpello riguardava la richiesta di disapplicazione di una norma fiscale antielusiva o limitativa, ma l’Amministrazione aveva fornito una risposta non favorevole.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La risposta all’interpello disapplicativo è stata qualificata come atto amministrativo non provvedimentale, privo di effetti vincolanti nei confronti del contribuente e non incluso tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Il contribuente può scegliere di non conformarsi alla risposta dell’Agenzia delle Entrate e contestare le eventuali pretese fiscali soltanto impugnando il successivo avviso di accertamento. Il diniego potrà essere esaminato dal giudice tributario insieme all’atto impositivo successivo.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La norma individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. La risposta a un interpello disapplicativo non vi rientra, non essendo un atto impositivo o lesivo immediatamente produttivo di effetti nei confronti del contribuente.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 414/2009
Si tratta di situazione non diversa da quella che si verifica nel processo amministrativo, laddove un parere, ancorché non immediatamente impugnabile, può essere impugnato unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento.
Il diniego o parere sfavorevole non deve essere impugnato autonomamente, ma può essere contestato insieme al successivo provvedimento conclusivo che produca effetti lesivi, come l’avviso di accertamento.
Massime di principio
- Una risposta a un interpello disapplicativo, anche se negativa, non è normalmente un atto autonomamente impugnabile se non produce effetti impositivi immediati e vincolanti.
- Il contribuente non è obbligato ad adeguarsi alla risposta dell’Agenzia delle Entrate; può assumere una condotta diversa, accettando però il rischio di un successivo controllo e di un avviso di accertamento.
- La contestazione deve essere proposta contro l’atto impositivo successivo, normalmente l’avviso di accertamento, deducendo in quella sede anche l’illegittimità o l’erroneità della risposta all’interpello.
- La tutela giurisdizionale è generalmente differita al momento in cui l’Amministrazione adotta un atto concretamente lesivo e autonomamente impugnabile.
- In assenza di un successivo atto impositivo, il contribuente non può ottenere di regola una pronuncia giudiziale immediata sulla correttezza della risposta all’interpello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 mag 2015Sentenza del 19/05/2015 n. 12 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 19 mag 2015Sentenza del 19/05/2015 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 19 mag 2015Sentenza del 19/05/2015 n. 51 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 19 mag 2015Sentenza del 19/05/2015 n. 127 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 mag 2015Sentenza del 19/05/2015 n. 131 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 19 mag 2015Sentenza del 19/05/2015 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →