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Sentenza

Sentenza del 19/05/2015 n. 2305 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Risposta interpello disapplicativo - Natura non provvedimentale - Mancanza effetti vincolanti - Impugnazione successivo atto - Autonoma impugnabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la risposta all’interpello disapplicativo, ritenendo di poterla impugnare autonomamente davanti alle Commissioni tributarie. L’interpello riguardava la richiesta di disapplicazione di una norma fiscale antielusiva o limitativa, ma l’Amministrazione aveva fornito una risposta non favorevole.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La risposta all’interpello disapplicativo è stata qualificata come atto amministrativo non provvedimentale, privo di effetti vincolanti nei confronti del contribuente e non incluso tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Il contribuente può scegliere di non conformarsi alla risposta dell’Agenzia delle Entrate e contestare le eventuali pretese fiscali soltanto impugnando il successivo avviso di accertamento. Il diniego potrà essere esaminato dal giudice tributario insieme all’atto impositivo successivo.

Norme richiamate

  • Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. La risposta a un interpello disapplicativo non vi rientra, non essendo un atto impositivo o lesivo immediatamente produttivo di effetti nei confronti del contribuente.

  • Sentenza del Consiglio di Stato n. 414/2009

    Si tratta di situazione non diversa da quella che si verifica nel processo amministrativo, laddove un parere, ancorché non immediatamente impugnabile, può essere impugnato unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento.

    Il diniego o parere sfavorevole non deve essere impugnato autonomamente, ma può essere contestato insieme al successivo provvedimento conclusivo che produca effetti lesivi, come l’avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Una risposta a un interpello disapplicativo, anche se negativa, non è normalmente un atto autonomamente impugnabile se non produce effetti impositivi immediati e vincolanti.
  • Il contribuente non è obbligato ad adeguarsi alla risposta dell’Agenzia delle Entrate; può assumere una condotta diversa, accettando però il rischio di un successivo controllo e di un avviso di accertamento.
  • La contestazione deve essere proposta contro l’atto impositivo successivo, normalmente l’avviso di accertamento, deducendo in quella sede anche l’illegittimità o l’erroneità della risposta all’interpello.
  • La tutela giurisdizionale è generalmente differita al momento in cui l’Amministrazione adotta un atto concretamente lesivo e autonomamente impugnabile.
  • In assenza di un successivo atto impositivo, il contribuente non può ottenere di regola una pronuncia giudiziale immediata sulla correttezza della risposta all’interpello.

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