Sentenza del 19/05/2015 n. 13 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: sospensione pagamento - procura a professionista abilitato - insussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la validità della richiesta di sospensione del pagamento e, in particolare, la necessità di una procura specifica a favore di un professionista abilitato quando il valore della controversia supera 2.582,28 euro. La questione nasce dall'erronea equiparazione della richiesta di sospensione a un ricorso giurisdizionale.
La decisione
La richiesta di sospensione del pagamento ha natura amministrativa e non costituisce un ricorso giurisdizionale. Pertanto, non è richiesta la procura speciale prevista per la rappresentanza tecnica nel processo tributario. Il richiamo all'articolo 36-bis del DPR 600/1973 non comporta, per la sola istanza amministrativa di sospensione, l'obbligo di conferire una specifica procura a un professionista abilitato, anche se il valore della controversia supera 2.582,28 euro.
Norme richiamate
Articolo 36-bis del DPR 600/1973
La norma è richiamata in relazione ai controlli e agli atti impositivi, ma non rende automaticamente giurisdizionale una richiesta amministrativa di sospensione né impone, per tale richiesta, una procura speciale a un professionista abilitato.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra istanze amministrative e ricorsi giurisdizionali: solo questi ultimi richiedono normalmente il rispetto delle regole sulla rappresentanza tecnica e sulla procura processuale.
- La soglia economica prevista per l'assistenza o la rappresentanza nel processo tributario non determina, da sola, l'obbligo di una procura speciale per una semplice richiesta amministrativa.
- La natura dell'atto deve essere valutata in concreto: se l'atto chiede all'amministrazione di riesaminare o sospendere il pagamento senza instaurare un giudizio, si tratta di un'istanza amministrativa.
- Se successivamente viene presentato un vero ricorso davanti al giudice tributario, sarà invece necessario rispettare le regole processuali applicabili, inclusa l'eventuale procura a un professionista abilitato.
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