Sentenza del 19/05/2015 n. 301 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Accertamento - Sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale - Sottoscrizione dell'atto - Dirigente decaduto - Nullità dell'accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’accertamento fosse nullo perché sottoscritto da un funzionario dirigente la cui nomina era stata travolta dalla sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale. Secondo la tesi prospettata, la decadenza del dirigente avrebbe determinato l’invalidità della sottoscrizione e dell’intero atto.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La sentenza ha ritenuto efficace l’atto di accertamento, affermando che gli effetti della sentenza n. 37/2015 sulla posizione interna del funzionario non incidono automaticamente sulla validità degli atti compiuti verso i terzi. È irrilevante, nei rapporti esterni, il rapporto organizzativo tra la Pubblica Amministrazione e la persona fisica che agisce come suo organo, salvo specifiche ulteriori ragioni di invalidità dell’atto.
Norme richiamate
Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015
La pronuncia ha inciso sulla legittimità delle modalità di conferimento di determinati incarichi dirigenziali nell’Amministrazione finanziaria, ma non comporta automaticamente l’invalidità degli atti sottoscritti dai funzionari interessati nei confronti dei terzi.
Principio di irrilevanza del rapporto interno tra Pubblica Amministrazione e organo agente
Nei rapporti con i terzi, gli atti dell’organo amministrativo restano imputati all’Amministrazione e conservano efficacia, anche quando il rapporto interno o la nomina della persona fisica che li ha adottati presenti irregolarità, salvo che la legge preveda espressamente una diversa conseguenza.
Massime di principio
- La decadenza o l’illegittimità della nomina di un funzionario pubblico non determina automaticamente la nullità degli atti da lui sottoscritti.
- Per contestare efficacemente un atto amministrativo o tributario occorre individuare una specifica violazione che incida sull’atto nei rapporti esterni, non limitarsi a denunciare irregolarità interne all’organizzazione dell’Amministrazione.
- Gli atti dell’Amministrazione sono generalmente imputati all’ente pubblico e restano efficaci verso i destinatari, anche quando il funzionario agente non abbia una posizione interna pienamente regolare.
- La nullità può essere riconosciuta solo in presenza dei presupposti previsti dalla legge o di un vizio concreto dell’atto, come l’inesistenza dell’organo, la carenza assoluta di potere o la violazione di requisiti essenziali.
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