Sentenza del 19/05/2015 n. 51 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Processo tributario - Fallimento della parte intervenuto nelle more del giudizio - Appello notificato al difensore domiciliatario in luogo del curatore fallimentare- Inammissibilità del gravame - Non sussiste - Obbligo del giudice di disporre la rinnovazione della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso l’inammissibilità immediata dell’appello. L’errata notifica al difensore domiciliatario, invece che al curatore fallimentare, costituisce un vizio della vocatio in ius sanabile. Il giudice deve disporre d’ufficio la rinnovazione della notificazione dell’atto di impugnazione nei confronti del curatore fallimentare, consentendo così la prosecuzione del giudizio nel rispetto del contraddittorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello è intervenuta la dichiarazione di fallimento di una delle parti. L’appello è stato notificato presso il precedente difensore domiciliatario, anziché al curatore fallimentare, determinando un’errata individuazione del soggetto destinatario della vocatio in ius. La questione riguardava quindi se tale errore comportasse l’inammissibilità definitiva del gravame oppure imponesse al giudice di consentire la regolarizzazione della notificazione.
Norme richiamate
Articolo 164, commi 1 e 2, Codice di procedura civile
La norma disciplina la nullità della citazione e la rinnovazione dell’atto viziato.
L’errata individuazione del destinatario della vocatio in ius non determina automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione quando il vizio può essere sanato. Il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione, così da instaurare correttamente il contraddittorio con il soggetto legittimato, nel caso concreto il curatore fallimentare.
Massime di principio
- Se una parte viene dichiarata fallita dopo la sentenza di primo grado ma prima della notifica dell’impugnazione, l’atto deve essere notificato al curatore fallimentare, quale soggetto legittimato a rappresentare la procedura.
- La notificazione effettuata al precedente difensore domiciliatario, anziché al curatore, integra normalmente un vizio sanabile della vocatio in ius e non comporta automaticamente l’inammissibilità del gravame.
- Quando la notifica è viziata ma il destinatario può essere individuato e il contraddittorio può essere instaurato, il giudice deve privilegiare la rinnovazione dell’atto rispetto alla definitiva chiusura del processo.
- La parte che impugna deve verificare eventuali eventi successivi alla sentenza, come il fallimento, perché tali eventi possono modificare il soggetto al quale deve essere notificato l’atto.
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