Cassazione Penale, Sentenza n. 15121/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 08/10/2024 che aveva respinto l'appello avverso la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (anni 3). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011 contestando: (a) l'erroneo inquadramento nella categoria di soggetto socialmente pericoloso (mancata autonoma valutazione rispetto alle risultanze del giudizio di cognizione; motivazione carente e lacunosa); (b) la mancata prova dell'attualità della pericolosità sociale, poiché i fatti contestati risalgono al periodo 2013-2014 e, secondo la difesa, non sussistono elementi concreti di attualità (inoltre la trascrizione della intercettazione n.1339 sarebbe stata disattesa in appello tramite perizia trascrittiva ex art.603 c.p.p. e le motivazioni della sentenza di secondo grado non erano ancora depositate).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, in materia di misure di prevenzione, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della 'mancanza' della motivazione e non alla valutazione approfondita della logicità/completezza degli accertamenti del giudice di merito. È stato confermato che il giudice di prevenzione può utilizzare elementi indiziari anche da procedimenti penali non definitivi, purché svolga valutazione autonoma. La Corte ha ritenuto corretto l'inquadramento dell'Alvaro come soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. a) d.lgs. 159/2011 (indizi di appartenenza ad associazione mafiosa, ruolo non marginale nella cosca: gestione armi, controllo del territorio, rapporti con altre cosche; contestazione dal 2013 in forma permanente; assenza di elementi di dissociazione). La censura relativa alla intercettazione n.1339 è stata giudicata generica e non decisiva, anche per mancata allegazione delle trascrizioni invocate. Sono state imposte le spese processuali al ricorrente e la condanna al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia)
art.1; art.4, comma 1, lett. a) (e menzione generica della lett. c)); art.10, comma 3
Art.4 lett. a) utilizzato per inquadrare la pericolosità sociale in presenza di indizi di appartenenza ad associazione mafiosa; art.10 comma 3 richiamato nel quadro dei limiti di sindacabilità in Cassazione delle decisioni di prevenzione (verifica della sola mancanza della motivazione)
Legge n.1423/1956
Richiamata per affermare il principio che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla verifica della 'mancanza' della motivazione formale e non alla sindacabilità estesa della sua logicità
art. 416-bis c.p.
Norma penale sulla associazione di tipo mafioso; la presenza di una condanna (anche non definitiva) o indizi di partecipazione rileva ai fini dell'inquadramento nella pericolosità sociale qualificata
art. 603 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina le perizie (qui richiamata in relazione alla perizia trascrittiva della intercettazione invocata dalla difesa), la mancata produzione delle trascrizioni per il giudizio di legittimità ne limita la rilevanza
art. 616 c.p.p.
Disposizione che disciplina l'ammenda a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; applicata per determinare il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Cost. Corte, sent. n.106/2015 e giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n.111/2017 e altre)
Richiami giurisprudenziali utilizzati dalla Corte per precisare i limiti del sindacato in Cassazione sulle motivazioni dei provvedimenti di prevenzione e i criteri per accertare l'attualità della pericolosità nei casi di sospetta partecipazione mafiosa
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione contro provvedimenti di prevenzione è ammissibile solo se deduca la 'mancanza' della motivazione (testo privo dei requisiti minimi); non è ammessa in via ordinaria la mera critica alla logica o alla valutazione degli elementi di fatto già compiuta dal giudice di merito
- Nel giudizio di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indizi tratti anche da procedimenti penali non definitivi, purché operi una valutazione autonoma e motivata del loro significato e della loro consistenza
- Per i soggetti indiziati di associazione mafiosa può operare una presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo, ma la sua utilizzazione richiede verifica concreta e non può essere l'unico fondamento dell'attualità della pericolosità
- L'accertamento dell'attualità della pericolosità, specie se è intercorso tempo dall'evento, deve considerare almeno tre indicatori: livello di coinvolgimento nell'attività criminale, tendenza del gruppo a mantenere capacità operativa, e prove di dissociazione del soggetto
- Contestazioni generiche o meri richiami confutativi ai fatti già valutati in sede di prevenzione sono inammissibili in Cassazione se non indicano profili di illegittimità di legge o mancanza assoluta di motivazione
- La mancata produzione in Cassazione di documenti decisivi (es. trascrizioni peritali invocate) può rendere la censura inefficace quando la motivazione del giudice di merito si fondi su un quadro probatorio più ampio
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