Sentenza del 04/02/2016 n. 1057 - Comm. Trib. Prov. Milano
AZIONE ESECUTIVA - ART. 29 D.L. 78/2010 - TERMINI - Decadenza dell'attività esecutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 29 del D.L. 78/2010 e, in particolare, il termine entro cui deve essere avviata l'azione esecutiva fondata sull'accertamento. La questione concerne la decadenza dell'attività esecutiva qualora essa non venga iniziata entro il termine previsto dalla legge.
La decisione
Il principio affermato è che, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 78/2010, l'azione esecutiva deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo o comunque è stato perfezionato secondo i presupposti applicabili. Nel testo non sono indicati gli atti processuali, le parti o l'esito formale della controversia; pertanto non è possibile stabilire se abbia prevalso il ricorrente o il resistente.
Norme richiamate
Art. 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
L'azione esecutiva deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'accertamento.
La norma stabilisce un termine decadenziale per l'avvio dell'esecuzione: decorso il 31 dicembre del terzo anno successivo all'accertamento, l'attività esecutiva non può essere validamente iniziata.
Massime di principio
- Quando una norma prevede espressamente un termine perentorio a pena di decadenza, l'azione deve essere compiuta entro la scadenza indicata; il semplice avvio tardivo non è normalmente sanabile.
- Per verificare la tempestività dell'azione esecutiva occorre individuare con precisione la data dell'accertamento rilevante e calcolare la scadenza al 31 dicembre del terzo anno successivo.
- La verifica deve distinguere tra atti preparatori e vero e proprio avvio dell'azione esecutiva: non ogni attività dell'amministrazione è necessariamente idonea a interrompere o rispettare il termine decadenziale.
- Poiché il testo non riporta i fatti completi né il dispositivo della sentenza, non è possibile determinare con certezza il vincitore processuale; il principio giuridico, tuttavia, tutela il soggetto esecutato quando l'esecuzione sia stata iniziata oltre il termine.
Testo integrale
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