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Sentenza

Sentenza del 04/02/2016 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Notifica a mezzo posta - Mancanza della relata di notifica - Mera irregolarità - Inesistenza della notifica - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Agenzia aveva accertato ricavi non dichiarati per 1.850.000 euro derivanti dalla vendita di diritti di sfruttamento di un brevetto. In particolare, deduceva l'inesistenza della notificazione effettuata a mezzo posta per la mancata compilazione della relata di notifica e la nullità dell'avviso perché sottoscritto da un funzionario privo della qualifica dirigenziale, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha stabilito che la mancata apposizione della relata sulla copia notificata costituisce una mera irregolarità, non l'inesistenza della notificazione, quando l'avviso di ricevimento è regolarmente compilato e il destinatario ha effettivamente ricevuto il plico e proposto ricorso. Ha inoltre ritenuto valido l'avviso di accertamento, poiché la sottoscrizione da parte di un funzionario appartenente alla Terza Area funzionale soddisfa i requisiti dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, senza necessità della qualifica dirigenziale. Il contribuente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge n. 890/1982, notificazioni a mezzo posta

    La mancata apposizione della relata di notifica sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario comporta non l'inesistenza, ma la mera irregolarità della notificazione.

    La relata dell'ufficiale giudiziario non costituisce la fase essenziale della notificazione postale. Se l'avviso di ricevimento è regolarmente compilato e dimostra la consegna del plico, l'omissione della relata non può essere fatta valere dal destinatario come causa di inesistenza della notifica.

  • Art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. n. 600/1973

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La validità della sottoscrizione non richiede necessariamente che il funzionario abbia qualifica dirigenziale. È sufficiente l'appartenenza alla carriera direttiva, individuata anche nel funzionario di Terza Area del comparto Agenzie fiscali, purché sussista il potere di sottoscrizione o la delega prevista.

  • Art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012, convertito nella L. n. 44/2012

    La dichiarazione di incostituzionalità della norma relativa agli incarichi dirigenziali temporanei non incide sulla validità degli avvisi sottoscritti da funzionari di Terza Area, quando il fondamento del potere di firma deriva dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.

  • Art. 4-bis, D.L. n. 78/2015, convertito nella L. n. 125/2015

    La questione di costituzionalità prospettata dal contribuente, concernente la delega di funzioni ai funzionari delle Agenzie fiscali, non è stata ritenuta decisiva, poiché la sottoscrizione risultava comunque valida in base all'appartenenza della firmataria alla Terza Area funzionale.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Quando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    Il raddoppio del contributo unificato è stato ritenuto applicabile anche al processo tributario in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.

  • Cass. n. 1370/2011, Cass. n. 18515/2010 e Cass. n. 22810/2015

    La giurisprudenza di legittimità richiamata sostiene, rispettivamente, che l'omessa relata nella notifica postale è una mera irregolarità e che gli avvisi di accertamento possono essere validamente sottoscritti da funzionari della carriera direttiva o della Terza Area, senza necessità della qualifica dirigenziale.

Massime di principio

  • Nelle notificazioni a mezzo posta, la mancanza della relata non determina normalmente l'inesistenza della notifica se l'avviso di ricevimento documenta regolarmente la consegna del plico.
  • La proposizione del ricorso dimostra, di regola, che il destinatario ha avuto conoscenza effettiva dell'atto; ciò rende particolarmente difficile sostenere che la notifica sia inesistente per un vizio meramente formale.
  • Per contestare la firma di un avviso di accertamento non è sufficiente allegare l'assenza della qualifica dirigenziale: occorre verificare se il sottoscrittore appartenga alla carriera direttiva o alla Terza Area e se agisca quale capo dell'ufficio o su delega valida.
  • La declaratoria di incostituzionalità delle norme sugli incarichi dirigenziali temporanei non travolge automaticamente gli avvisi firmati da funzionari che dispongano di un autonomo fondamento normativo del potere di sottoscrizione.
  • Il rigetto integrale dell'impugnazione tributaria può comportare, oltre alle spese di lite, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato.

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